(( Art. 17 bis 
 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. Il presente capo e' finalizzato allo  sviluppo  della  mobilita'
sostenibile, attraverso misure volte a favorire la  realizzazione  di
reti infrastrutturali per  la  ricarica  dei  veicoli  alimentati  ad
energia elettrica e la sperimentazione  e  la  diffusione  di  flotte
pubbliche e private di veicoli a  basse  emissioni  complessive,  con
particolare  riguardo  al  contesto  urbano,  nonche'  l'acquisto  di
veicoli a trazione elettrica o ibrida. 
  2. Ai fini del presente capo si intende: 
  a) per reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati
ad energia  elettrica,  i  prodotti,  le  reti  e  gli  impianti  che
consentono  ai   veicoli   alimentati   ad   energia   elettrica   di
riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese
la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti; 
  b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a  trazione
elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili  e
a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2)  allo
scarico non superiori a 120 g/km e  ridotte  emissioni  di  ulteriori
sostanze inquinanti; 
  c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1,  lettere
e), f), g)  e  n),  del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,
appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1 e  N1  di  cui  al
comma 2 del medesimo articolo 47, nonche' quelli di cui  all'articolo
54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di  cui
al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle
categorie L6e e  L7e  di  cui  all'articolo  1,  paragrafo  3,  della
direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  18
marzo 2002; 
  d)  per  veicoli  a  trazione  elettrica,  i  veicoli   dotati   di
motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico,  con
energia  per  la  trazione  esclusivamente  di   tipo   elettrico   e
completamente immagazzinata a bordo; 
  e) per veicoli a trazione ibrida: 
  1)  i  veicoli  dotati  di  almeno  una  motorizzazione   elettrica
finalizzata  alla  trazione  con  la   presenza   a   bordo   di   un
motogeneratore  termico  volto  alla  sola  generazione  di   energia
elettrica, che integra una fonte di energia elettrica  disponibile  a
bordo (funzionamento ibrido); 
  2)  i  veicoli  dotati  di  almeno  una  motorizzazione   elettrica
finalizzata  alla  trazione  con  la  presenza   a   bordo   di   una
motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione,  con
possibilita' di garantire il  normale  esercizio  del  veicolo  anche
mediante il funzionamento autonomo di una sola  delle  motorizzazioni
esistenti (funzionamento ibrido bimodale); 
  3)  i  veicoli  dotati  di  almeno  una  motorizzazione   elettrica
finalizzata  alla  trazione  con  la  presenza   a   bordo   di   una
motorizzazione di tipo termico  volta  sia  alla  trazione  sia  alla
produzione di energia elettrica, con  possibilita'  di  garantire  il
normale  esercizio  del  veicolo  sia   mediante   il   funzionamento
contemporaneo delle  due  motorizzazioni  presenti  sia  mediante  il
funzionamento autonomo di una sola di  queste  (funzionamento  ibrido
multimodale). 
  3. Al fine di perseguire i  livelli  prestazionali  in  materia  di
emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n.  443/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23  aprile  2009,  e  di
contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti
sul piano energetico, di cui alla  comunicazione  COM(2010)186  della
Commissione,  del  28  aprile  2010,  la  realizzazione  delle   reti
infrastrutturali  di  cui  al  comma  1  nel   territorio   nazionale
costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi: 
  a)  interventi  statali  e  regionali  a  tutela  della  salute   e
dell'ambiente; 
  b)   interventi   per   la   riduzione   delle   emissioni   nocive
nell'atmosfera,   per   la   diversificazione    delle    fonti    di
approvvigionamento energetico e per il  contrasto  del  riscaldamento
globale prodotto dall'uso di combustibili fossili; 
  c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale  urbano  ed
extraurbano; 
  d) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo  nel
settore delle tecnologie avanzate; 
  e)  interventi  per  l'incentivazione  dell'economia  reale  e  per
l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli  edifici  pubblici  e
privati. 
  4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di
cui al comma 3,  secondo  le  rispettive  competenze  costituzionali,
anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle
procedure,  di  tariffazione  agevolata  e   di   definizione   delle
specifiche tecniche dei prodotti e dell'attivita' edilizia. 
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano i testi dei commi 1 e 2 dell'art. 47 del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  recante  Codice
          della strada: 
              (Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013) 
              «Art.47.Classificazione dei veicoli. 
              1. I veicoli si  classificano,  ai  fini  del  presente
          codice, come segue: 
              a) veicoli a braccia; 
              b) veicoli a trazione animale; 
              c) velocipedi; 
              d) slitte; 
              e) ciclomotori; 
              f) motoveicoli; 
              g) autoveicoli; 
              h) filoveicoli; 
              i) rimorchi; 
              l) macchine agricole; 
              m) macchine operatrici; 
              n) veicoli con caratteristiche atipiche. 
              2. I veicoli a motore e i  loro  rimorchi,  di  cui  al
          comma 1, lettere e), f), g), h),  i)  e  n)  sono  altresi'
          classificati   come   segue   in   base   alle    categorie
          internazionali: 
              a) - categoria L1: veicoli a due  ruote  la  cilindrata
          del cui motore (se si tratta di motore termico) non  supera
          i  50  cc  e  la  cui  velocita'  massima  di   costruzione
          (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera  i  50
          km/h; 
              - categoria L2: veicoli a tre ruote la  cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
          cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
          il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; 
              - categoria L3: veicoli a due ruote la  cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i 50 km/h; 
              -  categoria  L4:  veicoli  a  tre  ruote  asimmetriche
          rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i  50  km/h  (motocicli  con
          carrozzetta laterale); 
              -  categoria  L5:  veicoli  a  tre  ruote   simmetriche
          rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i 50 km/h; 
              b)  -  categoria  M:  veicoli  a  motore  destinati  al
          trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; 
              - categoria  M1:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi al massimo otto posti  a  sedere  oltre  al
          sedile del conducente; 
              - categoria  M2:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
          del conducente e massa massima non superiore a 5 t; 
              - categoria  M3:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
          del conducente e massa massima superiore a 5 t; 
              c)  -  categoria  N:  veicoli  a  motore  destinati  al
          trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; 
              - categoria  N1:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; 
              - categoria  N2:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa  massima  superiore  a  3,5  t  ma  non
          superiore a 12 t; 
              - categoria  N3:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa massima superiore a 12 t; 
              d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); 
              -  categoria  O1:  rimorchi  con  massa   massima   non
          superiore a 0,75 t; 
              - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore  a
          0,75 t ma non superiore a 3,5 t; 
              - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore  a
          3,5 t ma non superiore a 10 t; 
              - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore  a
          10 t. 
              (Testo applicabile dal 19 gennaio 2013) 
              47.Classificazione dei veicoli. 
              1. I veicoli si  classificano,  ai  fini  del  presente
          codice, come segue: 
              a) veicoli a braccia; 
              b) veicoli a trazione animale; 
              c) velocipedi; 
              d) slitte; 
              e) ciclomotori; 
              f) motoveicoli; 
              g) autoveicoli; 
              h) filoveicoli; 
              i) rimorchi; 
              l) macchine agricole; 
              m) macchine operatrici; 
              n) veicoli con caratteristiche atipiche. 
              2. I veicoli a motore e i  loro  rimorchi,  di  cui  al
          comma 1, lettere e), f), g), h),  i)  e  n)  sono  altresi'
          classificati   come   segue   in   base   alle    categorie
          internazionali: 
              a) - categoria L1e: veicoli a due ruote  la  cilindrata
          del cui motore (se si tratta di motore termico) non  supera
          i  50  cc  e  la  cui  velocita'  massima  di   costruzione
          (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera  i  45
          km/h; 
              - categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50
          cc e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
          il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h; 
              - categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i 45 km/h; 
              - categoria  L4e:  veicoli  a  tre  ruote  asimmetriche
          rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i  45  km/h  (motocicli  con
          carrozzetta laterale); 
              -  categoria  L5e:  veicoli  a  tre  ruote  simmetriche
          rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata  del
          cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50  cc
          o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia il
          sistema di propulsione) supera i 45 km/h; 
              - categoria L6e: quadricicli leggeri, la  cui  massa  a
          vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa  delle
          batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita'  massima
          per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui
          cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50  cm³  per  i
          motori ad accensione comandata; o la  cui  potenza  massima
          netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori,  a
          combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua
          massima  e'  inferiore  o  uguale  a  4  kW  per  i  motori
          elettrici. Tali veicoli  sono  conformi  alle  prescrizioni
          tecniche applicabili  ai  ciclomotori  a  tre  ruote  della
          categoria L2e,  salvo  altrimenti  disposto  da  specifiche
          disposizioni comunitarie; 
              - categoria L7e: i quadricicli, diversi  da  quelli  di
          cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o
          pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al  trasporto
          di merci), esclusa la massa delle batterie  per  i  veicoli
          elettrici, e la cui potenza massima  netta  del  motore  e'
          inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli  sono  considerati
          come tricicli e sono conformi  alle  prescrizioni  tecniche
          applicabili  ai  tricicli   della   categoria   L5e   salvo
          altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
              b)  -  categoria  M:  veicoli  a  motore  destinati  al
          trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; 
              - categoria  M1:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi al massimo otto posti  a  sedere  oltre  al
          sedile del conducente; 
              - categoria  M2:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
          del conducente e massa massima non superiore a 5 t; 
              - categoria  M3:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile
          del conducente e massa massima superiore a 5 t; 
              c)  -  categoria  N:  veicoli  a  motore  destinati  al
          trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote; 
              - categoria  N1:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; 
              - categoria  N2:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa  massima  superiore  a  3,5  t  ma  non
          superiore a 12 t; 
              - categoria  N3:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          merci, aventi massa massima superiore a 12 t; 
              d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); 
              -  categoria  O1:  rimorchi  con  massa   massima   non
          superiore a 0,75 t; 
              - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore  a
          0,75 t ma non superiore a 3,5 t; 
              - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore  a
          3,5 t ma non superiore a 10 t; 
              - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore  a
          10.». 
              - la Direttiva 18 marzo 2002, n. 2002/24/CE - Direttiva
          del   Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   relativa
          all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre  ruote  e
          che  abroga  la  direttiva  92/61/CEE  del   Consiglio   e'
          pubblicata nella GUCE del 9 maggio 2002 L124. 
              - Il Regolamento (CE) 23 aprile 2009, n. 443/2009  reca
          Regolamento del parlamento  europeo  e  del  consiglio  che
          definisce i livelli di prestazione in materia di  emissioni
          delle   autovetture   nuove   nell'ambito    dell'approccio
          comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di
          CO2 dei veicoli leggeri e'  pubblicato  nella  GUUE  del  5
          giugno 2009 L140. 
              - la  Comunicazione  della  Commissione  al  parlamento
          europeo, al Consiglio e al  Comitato  economico  e  sociale
          europeo COM  (2010)  186  del  28  aprile  2010  reca  "Una
          strategia europea per i veicoli puliti  ed  efficienti  sul
          piano energetico».