(( Art. 17 quater 
 
 
                           Normalizzazione 
 
  1. Fatte salve le competenze dell'Unione  europea  stabilite  dalla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22
giugno 1998, sono consentite la realizzazione  e  l'installazione  di
reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli  elettrici  rispondenti
agli standard fissati dagli organismi di  normalizzazione  europei  e
internazionali  International  electrotechnical  Commission  (IEC)  e
Comite' europeen de normalisation electrotechnique (CENELEC). 
  2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di  cui  all'articolo
1, comma 1, lettera l),  della  legge  21  giugno  1986,  n.  317,  e
successive modificazioni, provvedono, entro tre mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad
assumere i  provvedimenti  di  loro  competenza  ai  fini  di  quanto
previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e
modificando le determinazioni precedentemente assunte. 
  3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5,  6,  9,  9-bis  e
9-ter della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La direttiva 98/34/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  22  giugno  1998,  prevede  una  procedura
          d'informazione   nel   settore   delle   norme   e    delle
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
          servizi della societa' dell'informazione. 
              - Si riporta il testo della  lettera  l)  del  comma  1
          dell'art.  1  della  legge  21  giugno  1986,  n.  317,   e
          successive    modificazioni,    che    recita     Procedura
          d'informazione nel settore delle norme  e  regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione in attuazione  della  direttiva  98/34/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno  1998,
          modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 20 luglio 1998: 
              «Art.1. Definizioni preliminari. 
              1. (omissis) 
              lettera l) «organismo  nazionale  di  normalizzazione»:
          uno  degli  organismi  elencati  nell'allegato   II   della
          direttiva 98/34/CE;.» 
              - Si riportano i testi degli articoli 5, 6, 9, 9-bis  e
          9-ter della legge 21 giugno  1986,  n.  317,  e  successive
          modificazioni. 
              «5. Adempimenti degli organismi  di  normalizzazione  e
          delle amministrazioni pubbliche. 
              1. Entro il 31 gennaio di ogni anno  gli  organismi  di
          normalizzazione informano la  Commissione  delle  Comunita'
          europee e i  corrispondenti  organismi  degli  altri  Stati
          membri della Comunita' europea, nonche' il Comitato europeo
          di  normalizzazione  (CEN),  l'Istituto  europeo   per   la
          standardizzazione  nelle  telecomunicazioni  (ETSI)  e   il
          Comitato   europeo   di   normalizzazione    elettrotecnica
          (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e  sui  progetti
          di norma che non costituiscono la  trasposizione  integrale
          di  una  norma  internazionale  o  europea,  indicando   in
          particolare  se  la  norma  costituisce  una  nuova   norma
          nazionale o una sua modifica ovvero  la  trasformazione  di
          una norma internazionale o europea e segnalando in tal caso
          le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui
          al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi. 
              1-bis.  Se  la  Commissione  europea  o  gli  organismi
          europei  di  normalizzazione  comunicano  l'intenzione   di
          trattare a livello europeo e secondo le procedure  definite
          dagli organismi europei  di  normalizzazione,  un  soggetto
          compreso nel programma  annuale  di  normalizzazione  degli
          organismi italiani di normalizzazione, questi ultimi non si
          oppongono a tale  iniziativa  e  non  intraprendono  alcuna
          azione che possa pregiudicare una decisione in merito. 
              1-ter. Durante l'elaborazione o dopo l'approvazione  di
          una norma europea per la quale la Commissione europea abbia
          conferito agli  organismi  europei  di  normalizzazione  un
          mandato con un termine determinato, gli organismi  italiani
          di normalizzazione  non  intraprendono  alcuna  azione  che
          possa recare pregiudizio all'armonizzazione comunitaria,  e
          in particolare nel settore in questione non pubblicano  una
          norma nazionale nuova o riveduta che  non  sia  interamente
          conforme ad una norma europea gia' esistente. 
              1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non  si
          applicano    se,     tramite     l'Ispettorato     tecnico,
          un'amministrazione pubblica ha presentato ad  un  organismo
          italiano di normalizzazione la richiesta di  elaborare  una
          specifica  tecnica  o  una  norma  relativa  a  determinati
          prodotti in vista dell'emanazione  di  una  regola  tecnica
          concernente   i   medesimi   prodotti.   In   questo   caso
          l'Ispettorato tecnico comunica alla Commissione europea  la
          richiesta di elaborazione della specifica tecnica  o  della
          norma con la stessa procedura prevista per la comunicazione
          dei progetti di regole tecniche, indicando i motivi che  ne
          giustificano la formulazione. 
              1-quinquies.  Una  norma  adottata  da   un   organismo
          italiano di  normalizzazione  senza  attuare  le  procedure
          previste ai commi 1 o 1-quater, ovvero in violazione  delle
          disposizioni di cui ai commi 1-bis o 1-ter non puo'  essere
          assunta  come  riferimento  per  l'adozione  di   atti   di
          riconoscimento, omologazione o utilizzazione. 
              2.  Le  informazioni  ricevute   dagli   organismi   di
          normalizzazione degli altri Stati  membri  della  Comunita'
          europea, dal CEN, dall'ETSI e dal CENELEC,  sono  trasmesse
          dagli organi italiani  di  normalizzazione  all'Ispettorato
          tecnico dell'industria del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato e,  limitatamente  al  settore
          dell'ingegneria civile e strutturale, al  Servizio  tecnico
          centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
              2-bis. I progetti di  regole  tecniche  rientranti  nel
          campo d'applicazione della  presente  legge,  nonche'  ogni
          modifica importante degli stessi che ne altera la  portata,
          ne  abbrevia  il  calendario  di  applicazione  iniziale  o
          aggiunge o rende piu' rigorosi le specifiche o i requisiti,
          sono  trasmessi  all'Ispettorato   tecnico   dai   soggetti
          competenti alla loro adozione; se  il  progetto  di  regola
          tecnica concerne il semplice recepimento integrale  di  una
          norma internazionale o  europea,  si  puo'  omettere  dalla
          trasmissione il testo della norma  recepita,  indicando  un
          semplice riferimento alla norma stessa. 
              Ogni   progetto    deve    essere    corredato    dalla
          documentazione seguente: 
              a) apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi
          che rendono necessaria la sua adozione; 
              b) nei casi di cui al comma 5,  la  documentazione  ivi
          prevista; 
              c) eventuale motivata richiesta  di  riservatezza  alla
          quale l'Ispettorato tecnico si conforma  nell'esplicare  la
          procedura d'informazione della presente legge; 
              d) testo delle disposizioni legislative e regolamentari
          fondamentali, essenzialmente e direttamente  in  questione,
          se la loro conoscenza e' necessaria per valutare la portata
          del progetto di regola tecnica, se tale testo e' stato gia'
          trasmesso  in  relazione  a  comunicazioni  precedenti   e'
          sufficiente indicare gli estremi di dette comunicazioni; 
              e) nei casi di urgenza indicati nell'art. 9,  comma  6,
          la  richiesta  di  procedura  d'urgenza   accompagnata   da
          un'esauriente relazione sui motivi che la giustificano. 
              2-ter. Per i progetti di regole tecniche  contenuti  in
          provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di
          iniziativa legislativa, di  competenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, gli  adempimenti  di  cui  al  comma  2-bis  sono
          effettuati a cura del Ministero proponente  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. 
              2-quater. Per i progetti di regole  tecniche  contenuti
          in  proposte  di  legge   d'iniziativa   parlamentare   gli
          adempimenti di cui al comma 2-bis sono  effettuati,  subito
          dopo la pubblicazione negli atti parlamentari, a  cura  del
          Ministero con competenza istituzionale  prevalente  per  la
          materia. 
              2-quinquies. L'Ispettorato tecnico trasmette i progetti
          di regole tecniche, completi della relativa documentazione,
          alla  Commissione  europea  ed  espleta   gli   adempimenti
          previsti dall'art. 9-bis. 
              2-sexies. Nel preambolo o nel testo di un  progetto  di
          regola tecnica rientrante nel  campo  d'applicazione  della
          presente legge deve essere  indicato  un  riferimento  alla
          direttiva 98/34/CE. 
              3.  L'Ispettorato  tecnico,  anche  su  richiesta   dei
          soggetti che presentano i progetti di regole tecniche o che
          esprimono osservazioni o  pareri  sui  progetti  di  regole
          tecniche  presentati  da  altri  Stati  membri  dell'Unione
          europea, puo' chiedere, nei casi  in  cui  il  progetto  di
          regola  tecnica  presenta  aspetti  che  interessano   piu'
          soggetti, di indire presso il Dipartimento per le politiche
          comunitarie della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          riunioni di coordinamento per la verifica della completezza
          delle  comunicazioni  da   trasmettere   alla   Commissione
          europea. 
              4. Se il progetto di regola tecnica  fa  parte  di  una
          misura prevista in atti comunitari diversi dalla  direttiva
          98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, puo'  essere
          comunicato alla  Commissione  delle  Comunita'  europee  in
          conformita'  al  presente  articolo,  ovvero   secondo   la
          procedura prevista dalle norme di attuazione  della  misura
          sopraindicata.  In  tal   caso   nella   comunicazione   e'
          espressamente dichiarato che la stessa vale anche ai  sensi
          della  direttiva  98/34/CEE,  modificata  dalla   direttiva
          98/48/CE. Della comunicazione e' data notizia al  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  al
          Dipartimento   per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              5. Se il progetto di regola tecnica mira a limitare  la
          commercializzazione o l'utilizzazione di una  sostanza,  di
          un preparato o di un prodotto chimico, anche per motivi  di
          salute   pubblica   o   di   tutela   dei   consumatori   o
          dell'ambiente,  esso  e'  comunicato   unitamente   ad   un
          promemoria  relativo  alla  sostanza,  al  preparato  o  al
          prodotto,  ai  prodotti  di   sostituzione   conosciuti   e
          disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonche'
          alle conseguenze per la salute pubblica  o  la  tutela  del
          consumatore o dell'ambiente, corredato  da  un'analisi  dei
          rischi  effettuata   secondo   i   principi   generali   di
          valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'art.
          10, paragrafo 4, del regolamento (CEE)  n.  793/93  ove  si
          tratti di una sostanza gia' esistente, o di cui all'art. 3,
          paragrafo 2, della direttiva  92/32/CEE  nel  caso  di  una
          nuova sostanza. 
              6. (soppresso)». 
              «6.  Comunicazione  delle  informazioni  da  parte  del
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
              1.   Le   informazioni    acquisite    dal    Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel corso
          della procedura comunitaria  di  informazione  nel  settore
          delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono poste  a
          disposizione   delle   altre   amministrazioni    pubbliche
          interessate. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato definisce le modalita' per  assicurare  il
          flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di  posta
          elettronica. Il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  e'  tenuto  a  garantire  l'accesso  alle
          informazioni da parte degli utenti, singoli  od  associati,
          anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici
          e  di  sportelli  al  pubblico,   aperti   a   cura   delle
          amministrazioni regionali. 
              2. Le osservazioni o i pareri circostanziati  formulati
          sui progetti di regole tecniche presentati da  altri  Stati
          membri dell'Unione  europea  sono  inviati  all'Ispettorato
          tecnico che li trasmette alla Commissione europea,  tenendo
          conto dei risultati dell'eventuale  coordinamento  condotto
          ai sensi dell'art. 5,  comma  3.  Per  quanto  concerne  le
          specifiche tecniche o altri requisiti o le regole  relative
          ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera  m),  numero
          3), le  osservazioni  o  i  pareri  circostanziati  possono
          fondarsi   unicamente   sugli   aspetti   suscettibili   di
          costituire ostacolo agli scambi o, per le  regole  relative
          ai servizi, alla libera circolazione  dei  servizi  o  alla
          liberta' di stabilimento dell'operatore dei servizi, e  non
          sugli elementi  fiscali  o  finanziari  del  progetto.  Per
          quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i
          pareri circostanziati  non  possono  comunque  pregiudicare
          misure di politica culturale, in  particolare  nel  settore
          audiovisivo, che lo Stato membro dell'Unione europea che ha
          presentato il progetto puo'  adottare  secondo  il  diritto
          comunitario, tenendo conto  della  diversita'  linguistica,
          delle specificita' nazionali e regionali, nonche' dei  loro
          patrimoni culturali.». 
              «9.  Differimento  della  messa  in  vigore  di  regole
          tecniche. 
              1. La regola tecnica non puo' essere  messa  in  vigore
          prima della data di scadenza del  termine  di  tre  mesi  a
          decorrere dalla data comunicata dalla  Commissione  europea
          quale data di ricevimento del progetto di  regola  tecnica,
          corredato  della   documentazione   prescritta   ai   sensi
          dell'art. 5, di seguito «data di notifica». 
              2. Se nel periodo di cui  al  comma  1  la  Commissione
          europea o uno Stato membro dell'Unione  europea  emette  un
          parere circostanziato  secondo  il  quale  il  progetto  di
          regola tecnica  presenta  aspetti  suscettibili  di  creare
          ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera
          circolazione dei servizi o alla  liberta'  di  stabilimento
          degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno,
          la regola tecnica non puo' essere messa in vigore prima dei
          seguenti termini a decorrere dalla data di notifica: 
              a) quattro mesi, nel caso di regole di cui all'art.  1,
          comma 1, lettera m), numero 2); 
              b) fatti salvi i commi 3 e 4 del presente articolo, sei
          mesi, nei casi diversi da quello di cui alla lettera  a)  e
          da altre regole relative ai servizi; 
              c) fatto  salvo  il  comma  4  del  presente  articolo,
          quattro mesi, nel caso di progetto di  regola  relativa  ai
          servizi; ai fini dell'applicazione della  presente  lettera
          il parere circostanziato deve avere un contenuto conforme a
          quello indicato all'art. 6, comma 2. 
              3. Nel caso di un progetto di regola tecnica diversa da
          una regola relativa ai servizi, se nel periodo  di  cui  al
          comma 1, del  presente  articolo,  la  Commissione  europea
          notifica la sua intenzione di proporre o  di  adottare  una
          direttiva,  un  regolamento  o  una  decisione  in  materia
          conformemente all'art. 249 del Trattato, la regola  tecnica
          puo' essere messa in vigore solamente dopo  un  periodo  di
          sospensione  di  dodici  mesi  dalla  data   di   notifica,
          prolungato a diciotto mesi se  durante  la  sospensione  il
          Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune. 
              4. Se nel periodo di cui  al  comma  1  la  Commissione
          europea comunica la constatazione che il progetto di regola
          tecnica concerne una materia oggetto  di  una  proposta  di
          direttiva, di regolamento  o  di  decisione  presentata  al
          Consiglio dell'Unione europea  conformemente  all'art.  249
          del Trattato, la regola tecnica puo' essere messa in vigore
          solamente dopo un periodo di  sospensione  di  dodici  mesi
          dalla data di  notifica,  prolungato  a  diciotto  mesi  se
          durante la sospensione  il  Consiglio  dell'Unione  europea
          adotta una posizione comune. 
              5. Gli obblighi di sospensione di cui ai commi  3  e  4
          cessano se la Commissione europea comunica il ritiro  della
          proposta o del progetto o  la  rinuncia  all'intenzione  di
          proporre o di adottare un atto comunitario  cogente  ovvero
          se e' adottato un atto comunitario vincolante da parte  del
          Consiglio o della Commissione. 
              6. I commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei casi in cui
          l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da urgenti
          motivi giustificati da una situazione grave e imprevedibile
          inerente alla tutela della salute  delle  persone  e  degli
          animali, alla preservazione dei vegetali o  alla  sicurezza
          e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da
          motivi di ordine pubblico, in  particolare  in  materia  di
          tutela dei minori, ovvero giustificati  da  una  situazione
          grave inerente alla tutela della sicurezza e integrita' del
          sistema finanziario e, in particolare, ai fini della tutela
          dei depositanti, degli investitori e degli assicurati». 
              «9-bis. Adempimenti procedurali. 
              1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, l'Ispettorato
          tecnico informa i soggetti di cui all'art. 5, commi  2-bis,
          2-ter e 2-quater che hanno trasmesso il progetto di  regola
          tecnica, della sua comunicazione alla Commissione europea e
          della data di scadenza del  termine  di  tre  mesi  di  cui
          all'art. 9, comma 1, nonche' del numero assegnato da  detta
          Commissione al relativo fascicolo. 
              2. Se durante il periodo di cui all'art. 9, comma 1, la
          Commissione  europea  trasmette   all'Ispettorato   tecnico
          osservazioni su un progetto  di  regola  tecnica  formulate
          dalla Commissione medesima  o  da  un  altro  Stato  membro
          dell'Unione  europea,  l'Ispettorato  tecnico  ne   informa
          tempestivamente i soggetti di cui al comma 1  del  presente
          art. affinche'  formulino  una  risposta  da  inviare  alla
          Commissione, tramite lo stesso Ispettorato  tecnico,  nella
          quale e' indicato se ed in quale misura e' possibile tenere
          conto delle osservazioni  nella  stesura  definitiva  della
          regola tecnica. 
              3. Se durante il periodo di cui all'art. 9, comma 1, la
          Commissione europea trasmette  all'Ispettorato  tecnico  un
          parere circostanziato su  un  progetto  di  regola  tecnica
          formulato dalla Commissione medesima o da  un  altro  Stato
          membro dell'Unione europea, l'Ispettorato  tecnico  informa
          tempestivamente i soggetti di cui al comma 1  del  presente
          articolo,   comunicando   anche   il   nuovo   termine   di
          differimento della messa in vigore della  misura  ai  sensi
          dell'art. 9. Entro tale termine  detti  soggetti  formulano
          una risposta al  parere  circostanziato,  da  inviare  alla
          Commissione europea tramite  l'Ispettorato  tecnico,  nella
          quale sono indicate le modifiche che si intendono apportare
          al progetto per conformarlo al parere circostanziato. 
              4. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e
          i soggetti di cui al comma 1  del  presente  art.  valutano
          impossibile tenere conto del  parere  circostanziato,  essi
          formulano una risposta, da inviare alla Commissione europea
          tramite l'Ispettorato tecnico, nella  quale,  per  ciascuno
          degli aspetti contestati, sono  indicati  i  motivi  per  i
          quali  non  e'  possibile  tenerne  conto   nella   stesura
          definitiva della regola tecnica. 
              5. L'Ispettorato tecnico comunica ai soggetti di cui al
          comma 1 del presente art. i  commenti  che  la  Commissione
          europea formula sulle risposte ai pareri circostanziati  di
          cui ai commi 2, 3 e 4. 
              6. Se durante il periodo di cui all'art. 9, comma 1, la
          Commissione  europea  trasmette   all'Ispettorato   tecnico
          comunicazioni ai sensi dell'art. 9, commi 3, 4 e  5  su  un
          progetto  di  regola  tecnica,  l'Ispettorato  tecnico   ne
          informa tempestivamente i soggetti di cui al  comma  1  del
          presente articolo, comunicando anche il  nuovo  termine  di
          differimento della messa in vigore della  misura  ai  sensi
          dell'art. 9. 
              7. Le comunicazioni dell'Ispettorato tecnico di cui  ai
          commi 1, 2, 3, 5 e 6 del  presente  art.  ai  soggetti  che
          hanno  trasmesso  il  progetto  di  regola   tecnica   sono
          effettuate  anche  al  Ministro  per  i  rapporti  con   il
          Parlamento, per la trasmissione ai Presidenti della  Camera
          dei deputati e del Senato della Repubblica,  nel  caso  dei
          progetti  contenuti  in  disegni  di  legge  di  iniziativa
          parlamentare. 
              8. Copia del provvedimento definitivo  che  adotta  una
          regola tecnica rientrante nel  campo  d'applicazione  della
          presente legge e' inviato all'Ispettorato tecnico, all'atto
          della  sua  pubblicazione  o  diramazione  ufficiale,   dai
          soggetti competenti alla loro adozione o, nei casi  di  cui
          all'art. 5, commi 2-ter e 2-quater, dai Ministeri  indicati
          negli  stessi  commi;  l'Ispettorato  tecnico  ne  cura  la
          trasmissione alla Commissione europea.». 
              «9-ter. Esclusione di adempimenti. 
              1. L'art. 5, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies,
          3, 4 e 5, e l'art. 9 non  si  applicano  alle  disposizioni
          legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi
          facoltativi che: 
              a) si conformano agli atti comunitari cogenti che danno
          luogo all'adozione  di  specifiche  tecniche  o  di  regole
          relative ai servizi; 
              b) soddisfano  gli  impegni  derivanti  da  un  accordo
          internazionale che da'  luogo  all'adozione  di  specifiche
          tecniche o di regole  comuni  relative  ai  servizi  comuni
          nella Comunita'; 
              c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli
          atti comunitari cogenti; 
              d) applicano l'art. 8,  paragrafo  1,  della  direttiva
          92/59/CEE del Consiglio, relativa alla  sicurezza  generale
          dei prodotti; 
              e) eseguono una sentenza della Corte di giustizia delle
          Comunita' europee; 
              f)  si  limitano  a  modificare  una   regola   tecnica
          conformemente ad una richiesta  della  Commissione  europea
          diretta ad eliminare un ostacolo  agli  scambi  o,  per  le
          regole relative ai servizi, alla  libera  circolazione  dei
          servizi o alla liberta' di stabilimento  dell'operatore  di
          servizi. 
              2. L'art. 9 non si applica  alle  regole  tecniche  che
          vietano la fabbricazione di prodotti senza  ostacolarne  la
          libera circolazione e alle specifiche tecniche o  ad  altri
          requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'art.
          1, comma 1, lettera m), numero 3). 
              3. L'art. 9, commi 3,  4  e  5,  non  si  applica  agli
          accordi facoltativi di cui all'art. 1, comma 1, lettera m),
          numero 2.».