(( Art. 17 quater Normalizzazione 1. Fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono consentite la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli elettrici rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normalizzazione europei e internazionali International electrotechnical Commission (IEC) e Comite' europeen de normalisation electrotechnique (CENELEC). 2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad assumere i provvedimenti di loro competenza ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e modificando le determinazioni precedentemente assunte. 3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 9-bis e 9-ter della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi - La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione. - Si riporta il testo della lettera l) del comma 1 dell'art. 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, che recita Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998: «Art.1. Definizioni preliminari. 1. (omissis) lettera l) «organismo nazionale di normalizzazione»: uno degli organismi elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/CE;.» - Si riportano i testi degli articoli 5, 6, 9, 9-bis e 9-ter della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni. «5. Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle amministrazioni pubbliche. 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunita' europee e i corrispondenti organismi degli altri Stati membri della Comunita' europea, nonche' il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo per la standardizzazione nelle telecomunicazioni (ETSI) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti di norma che non costituiscono la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma internazionale o europea e segnalando in tal caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi. 1-bis. Se la Commissione europea o gli organismi europei di normalizzazione comunicano l'intenzione di trattare a livello europeo e secondo le procedure definite dagli organismi europei di normalizzazione, un soggetto compreso nel programma annuale di normalizzazione degli organismi italiani di normalizzazione, questi ultimi non si oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito. 1-ter. Durante l'elaborazione o dopo l'approvazione di una norma europea per la quale la Commissione europea abbia conferito agli organismi europei di normalizzazione un mandato con un termine determinato, gli organismi italiani di normalizzazione non intraprendono alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione comunitaria, e in particolare nel settore in questione non pubblicano una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme ad una norma europea gia' esistente. 1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano se, tramite l'Ispettorato tecnico, un'amministrazione pubblica ha presentato ad un organismo italiano di normalizzazione la richiesta di elaborare una specifica tecnica o una norma relativa a determinati prodotti in vista dell'emanazione di una regola tecnica concernente i medesimi prodotti. In questo caso l'Ispettorato tecnico comunica alla Commissione europea la richiesta di elaborazione della specifica tecnica o della norma con la stessa procedura prevista per la comunicazione dei progetti di regole tecniche, indicando i motivi che ne giustificano la formulazione. 1-quinquies. Una norma adottata da un organismo italiano di normalizzazione senza attuare le procedure previste ai commi 1 o 1-quater, ovvero in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis o 1-ter non puo' essere assunta come riferimento per l'adozione di atti di riconoscimento, omologazione o utilizzazione. 2. Le informazioni ricevute dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri della Comunita' europea, dal CEN, dall'ETSI e dal CENELEC, sono trasmesse dagli organi italiani di normalizzazione all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 2-bis. I progetti di regole tecniche rientranti nel campo d'applicazione della presente legge, nonche' ogni modifica importante degli stessi che ne altera la portata, ne abbrevia il calendario di applicazione iniziale o aggiunge o rende piu' rigorosi le specifiche o i requisiti, sono trasmessi all'Ispettorato tecnico dai soggetti competenti alla loro adozione; se il progetto di regola tecnica concerne il semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, si puo' omettere dalla trasmissione il testo della norma recepita, indicando un semplice riferimento alla norma stessa. Ogni progetto deve essere corredato dalla documentazione seguente: a) apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi che rendono necessaria la sua adozione; b) nei casi di cui al comma 5, la documentazione ivi prevista; c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla quale l'Ispettorato tecnico si conforma nell'esplicare la procedura d'informazione della presente legge; d) testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, se la loro conoscenza e' necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica, se tale testo e' stato gia' trasmesso in relazione a comunicazioni precedenti e' sufficiente indicare gli estremi di dette comunicazioni; e) nei casi di urgenza indicati nell'art. 9, comma 6, la richiesta di procedura d'urgenza accompagnata da un'esauriente relazione sui motivi che la giustificano. 2-ter. Per i progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei Ministri, gli adempimenti di cui al comma 2-bis sono effettuati a cura del Ministero proponente con competenza istituzionale prevalente per la materia. 2-quater. Per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge d'iniziativa parlamentare gli adempimenti di cui al comma 2-bis sono effettuati, subito dopo la pubblicazione negli atti parlamentari, a cura del Ministero con competenza istituzionale prevalente per la materia. 2-quinquies. L'Ispettorato tecnico trasmette i progetti di regole tecniche, completi della relativa documentazione, alla Commissione europea ed espleta gli adempimenti previsti dall'art. 9-bis. 2-sexies. Nel preambolo o nel testo di un progetto di regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge deve essere indicato un riferimento alla direttiva 98/34/CE. 3. L'Ispettorato tecnico, anche su richiesta dei soggetti che presentano i progetti di regole tecniche o che esprimono osservazioni o pareri sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea, puo' chiedere, nei casi in cui il progetto di regola tecnica presenta aspetti che interessano piu' soggetti, di indire presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri riunioni di coordinamento per la verifica della completezza delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione europea. 4. Se il progetto di regola tecnica fa parte di una misura prevista in atti comunitari diversi dalla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, puo' essere comunicato alla Commissione delle Comunita' europee in conformita' al presente articolo, ovvero secondo la procedura prevista dalle norme di attuazione della misura sopraindicata. In tal caso nella comunicazione e' espressamente dichiarato che la stessa vale anche ai sensi della direttiva 98/34/CEE, modificata dalla direttiva 98/48/CE. Della comunicazione e' data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. Se il progetto di regola tecnica mira a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, anche per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, esso e' comunicato unitamente ad un promemoria relativo alla sostanza, al preparato o al prodotto, ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonche' alle conseguenze per la salute pubblica o la tutela del consumatore o dell'ambiente, corredato da un'analisi dei rischi effettuata secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove si tratti di una sostanza gia' esistente, o di cui all'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/32/CEE nel caso di una nuova sostanza. 6. (soppresso)». «6. Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 1. Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel corso della procedura comunitaria di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalita' per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto a garantire l'accesso alle informazioni da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici e di sportelli al pubblico, aperti a cura delle amministrazioni regionali. 2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea sono inviati all'Ispettorato tecnico che li trasmette alla Commissione europea, tenendo conto dei risultati dell'eventuale coordinamento condotto ai sensi dell'art. 5, comma 3. Per quanto concerne le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 3), le osservazioni o i pareri circostanziati possono fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore dei servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari del progetto. Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati non possono comunque pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato il progetto puo' adottare secondo il diritto comunitario, tenendo conto della diversita' linguistica, delle specificita' nazionali e regionali, nonche' dei loro patrimoni culturali.». «9. Differimento della messa in vigore di regole tecniche. 1. La regola tecnica non puo' essere messa in vigore prima della data di scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data comunicata dalla Commissione europea quale data di ricevimento del progetto di regola tecnica, corredato della documentazione prescritta ai sensi dell'art. 5, di seguito «data di notifica». 2. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione europea o uno Stato membro dell'Unione europea emette un parere circostanziato secondo il quale il progetto di regola tecnica presenta aspetti suscettibili di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno, la regola tecnica non puo' essere messa in vigore prima dei seguenti termini a decorrere dalla data di notifica: a) quattro mesi, nel caso di regole di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2); b) fatti salvi i commi 3 e 4 del presente articolo, sei mesi, nei casi diversi da quello di cui alla lettera a) e da altre regole relative ai servizi; c) fatto salvo il comma 4 del presente articolo, quattro mesi, nel caso di progetto di regola relativa ai servizi; ai fini dell'applicazione della presente lettera il parere circostanziato deve avere un contenuto conforme a quello indicato all'art. 6, comma 2. 3. Nel caso di un progetto di regola tecnica diversa da una regola relativa ai servizi, se nel periodo di cui al comma 1, del presente articolo, la Commissione europea notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia conformemente all'art. 249 del Trattato, la regola tecnica puo' essere messa in vigore solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune. 4. Se nel periodo di cui al comma 1 la Commissione europea comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio dell'Unione europea conformemente all'art. 249 del Trattato, la regola tecnica puo' essere messa in vigore solamente dopo un periodo di sospensione di dodici mesi dalla data di notifica, prolungato a diciotto mesi se durante la sospensione il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione comune. 5. Gli obblighi di sospensione di cui ai commi 3 e 4 cessano se la Commissione europea comunica il ritiro della proposta o del progetto o la rinuncia all'intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente ovvero se e' adottato un atto comunitario vincolante da parte del Consiglio o della Commissione. 6. I commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei casi in cui l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da urgenti motivi giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, ovvero giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrita' del sistema finanziario e, in particolare, ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati». «9-bis. Adempimenti procedurali. 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, l'Ispettorato tecnico informa i soggetti di cui all'art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica, della sua comunicazione alla Commissione europea e della data di scadenza del termine di tre mesi di cui all'art. 9, comma 1, nonche' del numero assegnato da detta Commissione al relativo fascicolo. 2. Se durante il periodo di cui all'art. 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Ispettorato tecnico ne informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente art. affinche' formulino una risposta da inviare alla Commissione, tramite lo stesso Ispettorato tecnico, nella quale e' indicato se ed in quale misura e' possibile tenere conto delle osservazioni nella stesura definitiva della regola tecnica. 3. Se durante il periodo di cui all'art. 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico un parere circostanziato su un progetto di regola tecnica formulato dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Ispettorato tecnico informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di differimento della messa in vigore della misura ai sensi dell'art. 9. Entro tale termine detti soggetti formulano una risposta al parere circostanziato, da inviare alla Commissione europea tramite l'Ispettorato tecnico, nella quale sono indicate le modifiche che si intendono apportare al progetto per conformarlo al parere circostanziato. 4. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e i soggetti di cui al comma 1 del presente art. valutano impossibile tenere conto del parere circostanziato, essi formulano una risposta, da inviare alla Commissione europea tramite l'Ispettorato tecnico, nella quale, per ciascuno degli aspetti contestati, sono indicati i motivi per i quali non e' possibile tenerne conto nella stesura definitiva della regola tecnica. 5. L'Ispettorato tecnico comunica ai soggetti di cui al comma 1 del presente art. i commenti che la Commissione europea formula sulle risposte ai pareri circostanziati di cui ai commi 2, 3 e 4. 6. Se durante il periodo di cui all'art. 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Ispettorato tecnico comunicazioni ai sensi dell'art. 9, commi 3, 4 e 5 su un progetto di regola tecnica, l'Ispettorato tecnico ne informa tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, comunicando anche il nuovo termine di differimento della messa in vigore della misura ai sensi dell'art. 9. 7. Le comunicazioni dell'Ispettorato tecnico di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente art. ai soggetti che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica sono effettuate anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento, per la trasmissione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nel caso dei progetti contenuti in disegni di legge di iniziativa parlamentare. 8. Copia del provvedimento definitivo che adotta una regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge e' inviato all'Ispettorato tecnico, all'atto della sua pubblicazione o diramazione ufficiale, dai soggetti competenti alla loro adozione o, nei casi di cui all'art. 5, commi 2-ter e 2-quater, dai Ministeri indicati negli stessi commi; l'Ispettorato tecnico ne cura la trasmissione alla Commissione europea.». «9-ter. Esclusione di adempimenti. 1. L'art. 5, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 4 e 5, e l'art. 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che: a) si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specifiche tecniche o di regole relative ai servizi; b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale che da' luogo all'adozione di specifiche tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nella Comunita'; c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli atti comunitari cogenti; d) applicano l'art. 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti; e) eseguono una sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee; f) si limitano a modificare una regola tecnica conformemente ad una richiesta della Commissione europea diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di servizi. 2. L'art. 9 non si applica alle regole tecniche che vietano la fabbricazione di prodotti senza ostacolarne la libera circolazione e alle specifiche tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 3). 3. L'art. 9, commi 3, 4 e 5, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2.».