(( Art. 17 sexies 
 
 
                 Disposizioni in materia urbanistica 
 
  1. Le infrastrutture, anche private, destinate  alla  ricarica  dei
veicoli  alimentati  ad  energia  elettrica  costituiscono  opere  di
urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale. 
  2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalita'  e  termini
temporali tassativi affinche' gli strumenti urbanistici generali e di
programmazione territoriale comunali e sovracomunali  siano  adeguati
con la previsione di uno standard minimo  di  dotazione  di  impianti
pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e in
coerenza con il Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies. 
  3. Le  leggi  regionali  prevedono,  altresi',  che  gli  strumenti
urbanistici e di programmazione siano adeguati con la  previsione  di
uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei  veicoli
alimentati ad energia elettrica ad uso  collettivo  a  corredo  delle
attivita' commerciali, terziarie e produttive di nuovo  insediamento.
))