(( Art. 17 septies 
 
 
          Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica 
             dei veicoli alimentati ad energia elettrica 
 
  1. Al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i  livelli
minimi uniformi  di  accessibilita'  del  servizio  di  ricarica  dei
veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa
deliberazione del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica  (CIPE),  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive   modificazioni,   su   proposta   del   Ministro    delle
infrastrutture e dei  trasporti,  e'  approvato  il  Piano  nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli  alimentati  ad  energia
elettrica, di seguito denominato «Piano nazionale». 
  2. Il Piano nazionale e' aggiornato entro  il  30  giugno  di  ogni
anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1. 
  3. Il Piano nazionale  ha  ad  oggetto  la  realizzazione  di  reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli  alimentati  ad  energia
elettrica nonche' interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio
finalizzati allo sviluppo delle medesime reti. 
  4. Il Piano nazionale definisce le linee  guida  per  garantire  lo
sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati  ad
energia elettrica nel territorio nazionale,  sulla  base  di  criteri
oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente  nelle
diverse realta' territoriali, valutato  sulla  base  dei  concorrenti
profili  della  congestione  di  traffico  veicolare  privato,  della
criticita' dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della  rete
stradale  urbana  ed  extraurbana  e  di  quella   autostradale.   In
particolare, il Piano nazionale prevede: 
  a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a  partire
dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del  trasporto  privato  e
pubblico e conforme  agli  omologhi  servizi  dei  Paesi  dell'Unione
europea,  al  fine  di  garantirne  l'interoperabilita'   in   ambito
internazionale; 
  b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio di ricarica
di  cui  alla  lettera  a)  basate   sulle   peculiarita'   e   sulle
potenzialita' delle infrastrutture relative ai contatori elettronici,
con particolare attenzione: 
  1) all'assegnazione  dei  costi  di  ricarica  al  cliente  che  la
effettua, identificandolo univocamente; 
  2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate; 
  3)  alla  regolamentazione  dei  tempi  e  dei  modi  di  ricarica,
coniugando  le  esigenze  dei  clienti  con  l'ottimizzazione   delle
disponibilita' della rete elettrica, assicurando la realizzazione  di
una soluzione compatibile  con  le  regole  del  libero  mercato  che
caratterizzano il settore elettrico; 
  c) l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in  favore
dei titolari e  dei  gestori  degli  impianti  di  distribuzione  del
carburante  per  l'ammodernamento  degli   impianti   attraverso   la
realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica; 
  d)  la  realizzazione  di   programmi   integrati   di   promozione
dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti; 
  e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione
di reti infrastrutturali per la ricarica dei  veicoli  alimentati  ad
energia elettrica. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  promuove  la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa  deliberazione  del
CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, al fine di concentrare  gli  interventi  previsti  dal
comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive
esigenze, promuovendo e valorizzando la  partecipazione  di  soggetti
pubblici  e  privati,  ivi  comprese  le  societa'  di  distribuzione
dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza  che  sia  stata
raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere
comunque approvati. 
  6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui  al
comma 4, lettera d), i comuni e le  province  possono  associarsi  ai
sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267.  I  programmi
integrati sono dichiarati di interesse strategico  nazionale  e  alla
loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente. 
  7. I comuni  possono  accordare  l'esonero  e  le  agevolazioni  in
materia di  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche
stabiliti dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, in favore dei proprietari di immobili  che  eseguono  interventi
diretti all'installazione  e  all'attivazione  di  infrastrutture  di
ricarica  elettrica  veicolare  dei  veicoli  alimentati  ad  energia
elettrica. 
  8. Ai fini del finanziamento  del  Piano  nazionale,  e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20  milioni  di
euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2014 e 2015. 
  9. A valere sulle risorse di cui al comma  8,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento,  fino  a
un massimo del 50 per cento delle spese sostenute  per  l'acquisto  e
per l'installazione degli impianti,  dei  progetti  presentati  dalle
regioni e  dagli  enti  locali  relativi  allo  sviluppo  delle  reti
infrastrutturali  per  la  ricarica  dei  veicoli  nell'ambito  degli
accordi di programma di cui al comma 5. 
  10. Ai fini del tempestivo  avvio  degli  interventi  prioritari  e
immediatamente  realizzabili,  previsti  in  attuazione   del   Piano
nazionale, parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a
5 milioni di euro per l'anno  2013,  e'  destinata  alla  risoluzione
delle piu' rilevanti esigenze nelle aree urbane ad  alta  congestione
di traffico.  Alla  ripartizione  di  tale  importo  tra  le  regioni
interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281 si vedano i riferimenti normativi all'art. 12 bis. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267
          riguardante il Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
          settembre 2000, n. 227, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
          27 dicembre 1997, n. 449: 
              «Articolo  1.   Disposizioni   tributarie   concernenti
          interventi di recupero del patrimonio edilizio 
              (omissis) 
              4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2  e
          3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
          tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.».