(( Art. 17 novies 
 
 
     Indicazioni all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 
 
  1. Entro un mese dalla data di approvazione del Piano nazionale, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, formula indicazioni all'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il  gas  concernenti  le  reti  infrastrutturali  per  la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con particolare
riguardo ai seguenti aspetti: 
  a) determinazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica  di  ricarica
dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera  e),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, incentivano  l'uso  di  veicoli
alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di avvio  del
mercato e almeno per il primo quinquennio; 
  b) fissazione di  criteri  specifici  e  differenziati  rispetto  a
quelli relativi agli altri tipi di consumo; 
  c) riconoscimento e recupero  dei  costi  sostenuti  nell'interesse
generale diretti ad assicurare la qualita', l'efficienza del servizio
di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e  l'adeguata
diffusione del medesimo nel territorio  nazionale,  proporzionalmente
all'effetto positivo  che  ne  deriva  sugli  obiettivi  generali  di
carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e
di uso efficiente delle risorse; 
  d) opportunita' di differenziare il regime tariffario del  servizio
domestico o privato di ricarica dei  veicoli  alimentati  ad  energia
elettrica da quello del servizio  pubblico  o  collettivo  svolto  in
forma  di  distribuzione  commerciale   nonche'   di   contabilizzare
separatamente i consumi elettrici per tale ricarica; 
  e) opportunita' di correlare i meccanismi tariffari per la ricarica
dei veicoli alimentati  ad  energia  elettrica  all'agevolazione  del
maggior consumo nei casi in  cui  l'approvvigionamento  elettrico  e'
effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi; 
  f) opportunita' di  correlare  i  provvedimenti  di  determinazione
tariffaria alle ulteriori specificita' della filiera della produzione
e della distribuzione dell'energia  elettrica  per  la  ricarica  dei
veicoli. 
  2. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle  indicazioni  di
cui al comma 1  del  presente  articolo,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas assume i  provvedimenti  di  sua  competenza,  con
particolare riferimento a quanto indicato dall'articolo 2, comma  12,
lettere da d) a h), della legge 14 novembre 1995, n. 481. 
  3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas   provvede
annualmente a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettera  n),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della
produzione  e  della  distribuzione  dell'energia  elettrica  per  la
ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui
alla lettera a) del medesimo comma 12. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 12, lettere da
          d) a n), della legge 14 novembre 1995, n. 481: 
              «2.  Istituzione  delle  Autorita'  per  i  servizi  di
          pubblica utilita' 
              (omissis) 
              12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le  finalita'  di
          cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni: 
              (omissis) 
              d) propone la modifica delle clausole delle concessioni
          e  delle  convenzioni,   ivi   comprese   quelle   relative
          all'esercizio  in  esclusiva,  delle  autorizzazioni,   dei
          contratti di programma in  essere  e  delle  condizioni  di
          svolgimento   dei   servizi,   ove   cio'   sia   richiesto
          dall'andamento del mercato  o  dalle  ragionevoli  esigenze
          degli   utenti,   definendo    altresi'    le    condizioni
          tecnico-economiche di accesso e  di  interconnessione  alle
          reti, ove previsti dalla normativa vigente; 
              e) stabilisce e aggiorna,  in  relazione  all'andamento
          del mercato, la tariffa  base,  i  parametri  e  gli  altri
          elementi di riferimento per determinare le tariffe  di  cui
          ai commi 17,18 e 19, nonche' le modalita' per  il  recupero
          dei costi eventualmente sostenuti  nell'interesse  generale
          in  modo  da  assicurare  la  qualita',  l'efficienza   del
          servizio  e  l'adeguata   diffusione   del   medesimo   sul
          territorio  nazionale,  nonche'  la   realizzazione   degli
          obiettivi  generali  di  carattere   sociale,   di   tutela
          ambientale e di uso efficiente  delle  risorse  di  cui  al
          comma  1  dell'art.  1,  tenendo  separato  dalla   tariffa
          qualsiasi  tributo  od   onere   improprio;   verifica   la
          conformita' ai criteri di cui alla presente  lettera  delle
          proposte  di  aggiornamento   delle   tariffe   annualmente
          presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
          esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
          della proposta; qualora la pronuncia non  intervenga  entro
          tale  termine,   le   tariffe   si   intendono   verificate
          positivamente; 
              f) emana le direttive per la  separazione  contabile  e
          amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
          per   assicurare,   tra   l'altro,   la    loro    corretta
          disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
          geografica  e  per   categoria   di   utenza   evidenziando
          separatamente gli  oneri  conseguenti  alla  fornitura  del
          servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
          quindi al confronto tra essi e i costi  analoghi  in  altri
          Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati; 
              g) controlla lo svolgimento dei servizi con  poteri  di
          ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
          e delle notizie utili,  determinando  altresi'  i  casi  di
          indennizzo automatico da parte del  soggetto  esercente  il
          servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto
          non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il  servizio
          con livelli qualitativi inferiori a  quelli  stabiliti  nel
          regolamento di servizio di cui al comma 37,  nel  contratto
          di programma ovvero ai sensi della lettera h); 
              h) emana  le  direttive  concernenti  la  produzione  e
          l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti  i
          servizi  medesimi,  definendo  in  particolare  i   livelli
          generali  di   qualita'   riferiti   al   complesso   delle
          prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
          singola prestazione  da  garantire  all'utente,  sentiti  i
          soggetti esercenti il servizio  e  i  rappresentanti  degli
          utenti e dei  consumatori,  eventualmente  differenziandoli
          per settore e  tipo  di  prestazione;  tali  determinazioni
          producono gli effetti di cui al comma 37; 
              i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle  condizioni
          dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei  singoli
          servizi,  anche   per   modificare   condizioni   tecniche,
          giuridiche  ed  economiche  relative  allo  svolgimento   o
          all'erogazione dei medesimi; promuove  iniziative  volte  a
          migliorare le modalita' di erogazione dei servizi; presenta
          annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei
          ministri  una  relazione  sullo   stato   dei   servizi   e
          sull'attivita' svolta; 
              l)  pubblicizza  e   diffonde   la   conoscenza   delle
          condizioni di svolgimento dei servizi al fine di  garantire
          la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
          la possibilita' di migliori scelte da  parte  degli  utenti
          intermedi o finali; 
              m) valuta reclami, istanze  e  segnalazioni  presentate
          dagli utenti o dai consumatori,  singoli  o  associati,  in
          ordine al rispetto dei livelli qualitativi e  tariffari  da
          parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti  dei
          quali interviene imponendo, ove opportuno,  modifiche  alle
          modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo  alla
          revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37; 
              n) verifica la congruita'  delle  misure  adottate  dai
          soggetti esercenti il servizio al  fine  di  assicurare  la
          parita'  di  trattamento  tra  gli  utenti,  garantire   la
          continuita'  della  prestazione  dei  servizi,   verificare
          periodicamente la qualita' e l'efficacia delle  prestazioni
          all'uopo acquisendo  anche  la  valutazione  degli  utenti,
          garantire  ogni  informazione   circa   le   modalita'   di
          prestazione dei servizi e i relativi  livelli  qualitativi,
          consentire a utenti e consumatori il piu'  agevole  accesso
          agli uffici aperti al pubblico,  ridurre  il  numero  degli
          adempimenti  richiesti   agli   utenti   semplificando   le
          procedure per  l'erogazione  del  servizio,  assicurare  la
          sollecita risposta a reclami, istanze  e  segnalazioni  nel
          rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;».