Art. 17 Disposizioni particolari 1. Il Segretario generale e i vice Segretari generali si avvalgono di proprie segreterie particolari. 2. I vice Segretari generali forniscono il necessario supporto al Segretario generale nelle attivita' di competenza, con particolare riferimento a quanto disposto dagli articoli 16, comma 2, e 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 66 del 2010. Nell'espletamento delle loro funzioni, il vice Segretario generale si avvale dei dipendenti Reparti I, II e VI, mentre il vice Segretario generale-vice Direttore nazionale degli armamenti, si avvale dei dipendenti Reparti III, IV e V. 3. I direttori di reparto, i capi ufficio generale, i direttori delle direzioni del Segretariato generale assicurano il reciproco coordinamento per quanto riguarda gli aspetti di comune interesse. 4. I direttori delle direzioni del Segretariato generale assicurano, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), del testo unico, la realizzazione dei programmi tecnico-finanziari di investimento nonche', quando richiesto, di quelli finalizzati ad assicurare l'approntamento e il mantenimento in disponibilita' operativa dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture di supporto, in aderenza agli indirizzi tecnici e operativi emanati da parte del Capo di stato maggiore della Difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 5. Sono attribuiti a specifici servizi di livello non dirigenziale, i compiti relativi al coordinamento, sulla base della normativa vigente, delle attivita' connesse alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del Segretariato generale, in relazione all'articolo 249 del testo unico e fermo restando quanto previsto dall'articolo 246 del medesimo. 6. I vice direttori di reparto e i vice direttori delle direzioni del Segretariato generale provvedono alla trattazione delle materie di volta in volta loro delegate, alla rilevazione periodica dei carichi di lavoro nonche' ai conseguenti adeguamenti strutturali e procedurali; inoltre, formulano proposte circa l'adozione di progetti e la definizione dei criteri generali di organizzazione di uffici e divisioni. 7. I capi reparto delle Direzioni, ciascuno per le attivita' di competenza di divisioni e servizi sotto ordinati: a) definiscono le linee progettuali delle attivita' di carattere generale, assicurando l'omogeneita' di indirizzo; b) curano la verifica periodica dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi prefissati e alle risorse assegnate dal direttore; c) individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, i responsabili dei procedimenti e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e il corretto svolgimento delle attivita' connesse agli altri adempimenti; d) indirizzano, coordinano e controllano le attivita' di pertinenza.