(( Art. 17-bis 
 
Modifica all'articolo 2 della  legge  13  luglio  1966,  n.  559,  in
  materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato )) 
 
  ((1.  All'articolo  2  della  legge  13  luglio  1966,  n.  559,  e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:)) 
  ((«10-bis.  Ai  fini  del  presente  articolo,  ferme  restando  le
specifiche disposizioni  legislative  in  materia,  sono  considerati
carte valori i  prodotti,  individuati  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  aventi
almeno uno dei seguenti requisiti:)) 
  (( a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato
o   di   altre   pubbliche   amministrazioni,   di    autorizzazioni,
certificazioni,    abilitazioni,    documenti    di    identita'    e
riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad  assumere  un  valore
fiduciario e di tutela della  fede  pubblica  in  seguito  alla  loro
emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;)) 
  (( b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o  con  impiego  di
carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero
con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado,  unitamente
alle relative  infrastrutture,  di  assicurare  un'idonea  protezione
dalle contraffazioni e dalle falsificazioni».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -si riporta l'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n.
          559 recante "Nuovo  ordinamento  dell'Istituto  Poligrafico
          dello Stato", pubblicata nella Gazz. Uff. 26  luglio  1966,
          n. 184, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2 
              1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato  ha  per
          compiti la produzione e la  fornitura  della  carta,  delle
          carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su
          supporti informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per
          il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato. 
              2. L'Istituto provvede alla stampa  ed  alla  gestione,
          anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale  e
          della  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
          Repubblica italiana, salva la competenza del  Ministero  di
          grazia e giustizia per quanto concerne la  direzione  e  la
          redazione  delle  stesse,   nonche'   alla   stampa   delle
          pubblicazioni ufficiali dello Stato. 
              3.  L'Istituto  cura  la  stampa  di  pubblicazioni  di
          carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e
          atti ufficiali e di pubblicazioni similari. 
              4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere
          aventi   rilevante   carattere    artistico,    letterario,
          scientifico e, in  genere,  culturale,  ferme  restando  in
          materia le attribuzioni del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali. 
              5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti: 
              a) conio delle monete di  Stato  in  conformita'  delle
          leggi vigenti; 
              b) conio di monete estere; 
              c) conio di monete a corso legale di speciale scelta da
          cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni; 
              d) conio di medaglie e  fusioni  artistiche  per  conto
          dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati; 
              e)  fabbricazione  di  sigilli   ufficiali   e   marchi
          metallici recanti l'emblema dello Stato; 
              f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto
          di enti pubblici e di privati; 
              g) fabbricazione di contrassegni di Stato; 
              h)  fabbricazione  di  targhe,  distintivi   metallici,
          gettoni ed altri prodotti artistici; 
              i) promozione  dell'attivita'  della  Scuola  dell'arte
          della medaglia e del Museo della Zecca; 
              l) esecuzione di saggi su monete e  metalli  per  conto
          dello Stato e di privati; 
              m) riparazione di congegni e macchinari  in  uso  o  in
          proprieta' dello Stato; 
              n)  partecipazione  a  studi,   rilevazioni   e   prove
          sperimentali nelle materie  attinenti  al  campo  specifico
          della meccanica; 
              o) perizia delle monete ritenute false; 
              p) conio di monete commemorative o celebrative; 
              q)   fabbricazione   di   contrassegni   per   macchine
          affrancatrici per conto dello Stato; 
              r) promozione e partecipazione a studi,  rilevazioni  e
          prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di
          cui al presente articolo. 
              6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete
          per conto di Stati  esteri  dovra'  essere  preventivamente
          autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica. 
              7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende
          autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri
          ed  assumere  commesse   in   materia   cartaria   e,   con
          l'autorizzazione del servizio centrale  del  Provveditorato
          generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio
          e della programmazione economica, in materia grafica. 
              8. Nello svolgimento della  sua  attivita',  l'Istituto
          puo' esercitare, direttamente o  indirettamente,  attivita'
          affini,  ausiliarie,  connesse  o  strumentali  rispetto  a
          quelle previste nel presente articolo. 
              9. L'Istituto, nello svolgimento  della  sua  attivita'
          puo'  compiere  ogni  operazione  di  natura  mobiliare   o
          immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue
          finalita'. 
              10. Le  attivita'  e  i  compiti  di  cui  al  presente
          articolo  sono  svolti   nel   rispetto   della   normativa
          comunitaria in materia. 
              10-bis. Ai fini del presente articolo,  ferme  restando
          le specifiche disposizioni  legislative  in  materia,  sono
          considerati  carte  valori  i  prodotti,  individuati   con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  aventi  almeno  uno  dei
          seguenti requisiti: 
              a) sono destinati ad attestare il  rilascio,  da  parte
          dello  Stato  o  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  di
          autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti  di
          identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad
          assumere un  valore  fiduciario  e  di  tutela  della  fede
          pubblica  in   seguito   alla   loro   emissione   o   alle
          scritturazioni su di essi effettuate; 
              b) sono realizzati con  tecniche  di  sicurezza  o  con
          impiego  di  carte  filigranate  o  similari  o  di   altri
          materiali  di  sicurezza  ovvero  con  elementi  o  sistemi
          magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative
          infrastrutture, di assicurare  un'idonea  protezione  dalle
          contraffazioni e dalle falsificazioni."