Art. 17 
 
 
                     Iscrizione e cancellazione 
 
  1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo: 
    a) essere cittadino italiano o di Stato  appartenente  all'Unione
europea,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  2  per  gli  stranieri
cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea; 
    b) avere superato l'esame di abilitazione; 
    c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale
ove ha sede il consiglio dell'ordine; 
    d) godere del pieno esercizio dei diritti civili; 
    e) non trovarsi in una delle condizioni  di  incompatibilita'  di
cui all'articolo 18; 
    f) non essere sottoposto ad  esecuzione  di  pene  detentive,  di
misure cautelari o interdittive; 
    g) non avere riportato condanne per i reati di  cui  all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti
dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380  e  381  del
codice penale; 
    h) essere di condotta irreprensibile secondo  i  canoni  previsti
dal codice deontologico forense. 
  2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza
italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente  all'Unione
europea e' consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi: 
    a) allo straniero che ha  conseguito  il  diploma  di  laurea  in
giurisprudenza presso un'universita' italiana e ha  superato  l'esame
di Stato, o che ha conseguito il titolo  di  avvocato  in  uno  Stato
membro dell'Unione europea  ai  sensi  della  direttiva  98/5/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  febbraio  1998,  previa
documentazione al consiglio  dell'ordine  degli  specifici  visti  di
ingresso  e  permessi  di  soggiorno  di  cui  all'articolo  47   del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394; 
    b) allo straniero regolarmente soggiornante  in  possesso  di  un
titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione
europea, nei limiti delle quote definite  a  norma  dell'articolo  3,
comma 4, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, previa documentazione  del  riconoscimento  del  titolo
abilitativo  rilasciato  dal  Ministero   della   giustizia   e   del
certificato del  CNF  di  attestazione  di  superamento  della  prova
attitudinale. 
  3.  L'accertamento  dei  requisiti  e'   compiuto   dal   consiglio
dell'ordine, osservate le norme  dei  procedimenti  disciplinari,  in
quanto applicabili. 
  4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso
dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f),  g)  e  h)  del
comma 1. 
  5. E' consentita l'iscrizione ad un solo albo  circondariale  salva
la possibilita' di trasferimento. 
  6. La domanda di iscrizione e' rivolta al consiglio dell'ordine del
circondario nel quale il richiedente  intende  stabilire  il  proprio
domicilio  professionale  e  deve  essere  corredata  dai   documenti
comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti. 
  7. Il consiglio, accertata la sussistenza  dei  requisiti  e  delle
condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il  termine  di
trenta giorni dalla presentazione della  domanda.  Il  rigetto  della
domanda puo' essere deliberato solo dopo aver sentito il  richiedente
nei modi e nei termini di cui al  comma  12.  La  deliberazione  deve
essere motivata ed e' notificata in copia  integrale  entro  quindici
giorni all'interessato. Costui puo'  presentare  entro  venti  giorni
dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il  consiglio  non  abbia
provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo
periodo, l'interessato puo' entro dieci giorni dalla scadenza di tale
termine  presentare  ricorso  al   CNF,   che   decide   sul   merito
dell'iscrizione.  Il  provvedimento   del   CNF   e'   immediatamente
esecutivo. 
  8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri  devono  comunicare  al
consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione  con  la
massima sollecitudine. 
  9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri  e'  pronunciata
dal consiglio dell'ordine a richiesta  dell'iscritto,  quando  questi
rinunci  all'iscrizione,  ovvero  d'ufficio  o   su   richiesta   del
procuratore generale: 
    a) quando viene meno uno  dei  requisiti  indicati  nel  presente
articolo; 
    b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di  cui
all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni  dalla
notificazione del provvedimento di iscrizione; 
    c)   quando   viene   accertata   la   mancanza   del   requisito
dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e  prevalente  della
professione ai sensi dell'articolo 21; 
    d)  per  gli  avvocati  dipendenti  di  enti  pubblici,  di   cui
all'articolo 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale
dell'ente, salva la possibilita' di  iscrizione  all'albo  ordinario,
sulla base di apposita richiesta. 
  10. La cancellazione dal  registro  dei  praticanti  e  dall'elenco
allegato  dei  praticanti  abilitati  al  patrocinio  sostitutivo  e'
deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12,  13  e  14,
nei casi seguenti: 
    a) se il tirocinio e' stato interrotto senza giustificato  motivo
per oltre sei mesi. L'interruzione e' in ogni caso  giustificata  per
accertati motivi di salute  e  quando  ricorrono  le  condizioni  per
l'applicazione delle disposizioni  in  materia  di  maternita'  e  di
paternita' oltre che di adozione; 
    b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che  non
puo' essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio,  per  la  prima
volta, della pratica. L'iscrizione puo' tuttavia permanere per  tutto
il  tempo  per  cui  e'  stata  chiesta  o  poteva   essere   chiesta
l'abilitazione al patrocinio sostitutivo; 
    c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in
quanto compatibili. 
  11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno: 
    a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10; 
    b) automaticamente, alla scadenza del termine per  l'abilitazione
al patrocinio sostitutivo. 
  12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno  dei  requisiti
necessari per l'iscrizione, il  consiglio,  prima  di  deliberare  la
cancellazione, con lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento
invita  l'iscritto  a  presentare  eventuali  osservazioni  entro  un
termine non  inferiore  a  trenta  giorni  dal  ricevimento  di  tale
raccomandata.  L'iscritto   puo'   chiedere   di   essere   ascoltato
personalmente. 
  13. Le  deliberazioni  del  consiglio  dell'ordine  in  materia  di
cancellazione    sono    notificate,    entro    quindici     giorni,
all'interessato. 
  14. L'interessato puo' presentare ricorso al  CNF  nel  termine  di
sessanta   giorni   dalla   notificazione.   Il   ricorso    proposto
dall'interessato ha effetto sospensivo. 
  15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente  articolo
ha il diritto di esservi  nuovamente  iscritto  qualora  dimostri  la
cessazione  dei  fatti  che  hanno  determinato  la  cancellazione  e
l'effettiva  sussistenza   dei   titoli   in   base   ai   quali   fu
originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui  alle
lettere da b) a g) del comma 1. Per le reiscrizioni sono  applicabili
le disposizioni dei commi da 1 a 7. 
  16. Non si puo' pronunciare la cancellazione quando sia in corso un
procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58. 
  17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 e' anche
reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia  stato
cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario. 
  18. Qualora il consiglio abbia rigettato la  domanda  oppure  abbia
disposto per qualsiasi motivo la  cancellazione,  l'interessato  puo'
proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 61. Il ricorso  contro
la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF  puo'  provvedere  in
via sostitutiva. 
  19. Divenuta  esecutiva  la  pronuncia,  il  consiglio  dell'ordine
comunica immediatamente al CNF e a  tutti  i  consigli  degli  ordini
territoriali la cancellazione. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  51,  comma  3-bis,
          del codice di procedura penale: 
              "Art. 51 (Uffici del pubblico  ministero.  Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica distrettuale). 
                
              1.- 3. (Omissis). 
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  416,  sesto  e
          settimo comma, 416, realizzato  allo  scopo  di  commettere
          delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600,  601,  602,
          416-bis e 630 del codice penale,  per  i  delitti  commessi
          avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
          416-bis ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
          delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
          n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico  approvato
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
          1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  le  funzioni  indicate  nel  comma  1
          lettera  a)  sono  attribuite  all'ufficio   del   pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente. 
              3-ter - 3-quinquies (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  degli  articoli  372,  373,  374,
          374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale: 
              "Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque,  deponendo
          come testimone innanzi all'autorita'  giudiziaria,  afferma
          il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in  parte,
          cio' che sa intorno ai fatti sui quali e'  interrogato,  e'
          punito con la reclusione da due a sei anni." 
              "Art. 373  (Falsa  perizia  o  interpretazione).  -  Il
          perito  o  l'interprete,   che,   nominato   dall'autorita'
          giudiziaria,  da'  parere  o  interpretazioni  mendaci,   o
          afferma fatti non conformi  al  vero,  soggiace  alle  pene
          stabilite nell'articolo precedente. 
              La condanna importa, oltre l'interdizione dai  pubblici
          uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte." 
              "Art. 374 (Frode processuale). - Chiunque, nel corso di
          un procedimento civile o amministrativo, al fine di  trarre
          in  inganno  il  giudice  in  un  atto  d'ispezione  o   di
          esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di
          una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi  o
          delle cose o delle persone, e' punito, qualora il fatto non
          sia preveduto come reato da una particolare disposizione di
          legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
              La stessa  disposizione  si  applica  se  il  fatto  e'
          commesso  nel  corso   di   un   procedimento   penale,   o
          anteriormente ad esso; ma in tal  caso  la  punibilita'  e'
          esclusa, se  si  tratta  di  reato  per  cui  non  si  puo'
          procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza,  e
          questa non e' stata presentata." 
              "Art. 374-bis (False dichiarazioni  o  attestazioni  in
          atti destinati all'autorita' giudiziaria). - Salvo  che  il
          fatto costituisca  piu'  grave  reato,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta
          falsamente  in  certificati  o  atti  destinati  a   essere
          prodotti  all'autorita'  giudiziaria  condizioni,  qualita'
          personali, trattamenti terapeutici, rapporti di  lavoro  in
          essere  o  da   instaurare,   relativi   all'imputato,   al
          condannato o alla  persona  sottoposta  a  procedimento  di
          prevenzione. 
              Si applica la pena della reclusione da due a  sei  anni
          se il fatto e' commesso da un  pubblico  ufficiale,  da  un
          incaricato di un pubblico servizio o  da  un  esercente  la
          professione sanitaria." 
              "Art. 377 (Intralcio alla giustizia). - Chiunque  offre
          o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata  a
          rendere  dichiarazioni  davanti  all'autorita'  giudiziaria
          ovvero alla persona richiesta di  rilasciare  dichiarazioni
          dal difensore nel  corso  dell'attivita'  investigativa,  o
          alla persona  chiamata  a  svolgere  attivita'  di  perito,
          consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i
          reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e  373,
          soggiace,  qualora  l'offerta  o  la   promessa   non   sia
          accettata, alle pene  stabilite  negli  articoli  medesimi,
          ridotte dalla meta' ai due terzi. 
              La stessa disposizione si applica qualora  l'offerta  o
          la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa. 
              Chiunque usa violenza o minaccia ai  fini  indicati  al
          primo comma, soggiace, qualora il fine non sia  conseguito,
          alle pene stabilite in ordine ai reati di cui  al  medesimo
          primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo. 
              Le pene previste ai commi primo e terzo sono  aumentate
          se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339. 
              La  condanna  importa   l'interdizione   dai   pubblici
          uffici." 
              "Art. 377-bis (Induzione a non rendere dichiarazioni  o
          a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria).
          -  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave   reato,
          chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa
          di denaro  o  di  altra  utilita',  induce  a  non  rendere
          dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la  persona
          chiamata  a  rendere  davanti  alla  autorita'  giudiziaria
          dichiarazioni  utilizzabili  in  un  procedimento   penale,
          quando questa ha la facolta' di non rispondere,  e'  punito
          con la reclusione da due a sei anni. 
              "Art. 380 (Patrocinio  o  consulenza  infedele).  -  Il
          patrocinatore o  il  consulente  tecnico,  che,  rendendosi
          infedele ai suoi  doveri  professionali,  arreca  nocumento
          agli interessi della  parte  da  lui  difesa,  assistita  o
          rappresentata dinanzi all'autorita' giudiziaria, e'  punito
          con la reclusione da uno a tre anni  e  con  la  multa  non
          inferiore a euro 516. 
              La pena e' aumentata: 
                1. se il colpevole ha commesso il  fatto,  colludendo
          con la parte avversaria; 
                2. se il fatto  e'  stato  commesso  a  danno  di  un
          imputato. 
              Si applicano la reclusione da tre a  dieci  anni  e  la
          multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto e' commesso a
          danno di persona imputata di un delitto  per  il  quale  la
          legge commina la pena di  morte  o  l'ergastolo  ovvero  la
          reclusione superiore a cinque anni." 
              "Art. 381 (Altre infedelta'  del  patrocinatore  o  del
          consulente tecnico). - Il  patrocinatore  o  il  consulente
          tecnico, che,  in  un  procedimento  dinanzi  all'autorita'
          giudiziaria,   presta   contemporaneamente,    anche    per
          interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a
          favore di parti contrarie, e' punito, qualora il fatto  non
          costituisca un piu' grave reato, con la reclusione  da  sei
          mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. 
              La pena e' della reclusione fino  a  un  anno  e  della
          multa da euro 51 a euro  516,  se  il  patrocinatore  o  il
          consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una
          parte, assume, senza il consenso di  questa,  nello  stesso
          procedimento, il patrocinio o  la  consulenza  della  parte
          avversaria.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 47  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,   n.   394
          (Regolamento recante norme di attuazione  del  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
          286): 
              "Art.    47    (Abilitazione    all'esercizio     della
          professione). - 1. Specifici visti d'ingresso e permessi di
          soggiorno,  di  durata  non  superiore   alle   documentate
          necessita', possono essere rilasciati  agli  stranieri  che
          hanno  conseguito  il  diploma   di   laurea   presso   una
          universita' italiana, per  l'espletamento  degli  esami  di
          abilitazione all'esercizio professionale. 
              2. Il superamento  degli  esami  di  cui  al  comma  1,
          unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste
          dalla   legge,    consente    l'iscrizione    negli    albi
          professionali,   indipendentemente   dal   possesso   della
          cittadinanza italiana, salvo che  questa  sia  richiesta  a
          norma dell'articolo37del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e  successive  modificazioni  e  integrazioni.
          L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno  cinque
          anni e' titolo di priorita'  rispetto  ad  altri  cittadini
          stranieri.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  comma  4,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero): 
              "Art. 3 (Politiche migratorie). 
              1. - 3. (Omissis). 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, sentiti il Comitato di  cui  all'articolo  2-bis,
          comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo  8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
          Commissioni parlamentari, sono annualmente definite,  entro
          il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
          riferimento del decreto, sulla base  dei  criteri  generali
          individuati nel documento programmatico, le  quote  massime
          di stranieri da ammettere nel territorio  dello  Stato  per
          lavoro  subordinato,  anche  per  esigenze   di   carattere
          stagionale,  e  per  lavoro  autonomo,  tenuto  conto   dei
          ricongiungimenti familiari e  delle  misure  di  protezione
          temporanea eventualmente disposte  ai  sensi  dell'articolo
          20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti
          possono essere emanati durante l'anno. I visti di  ingresso
          ed i permessi di soggiorno per  lavoro  subordinato,  anche
          per  esigenze  di  carattere  stagionale,  e   per   lavoro
          autonomo, sono  rilasciati  entro  il  limite  delle  quote
          predette. In caso di mancata pubblicazione del  decreto  di
          programmazione annuale, il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri puo' provvedere in via  transitoria,  con  proprio
          decreto, entro il  30  novembre,  nel  limite  delle  quote
          stabilite nell'ultimo decreto emanato. 
              5. - 8. (Omissis).".