Art. 17 
 
Modifica al decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  109,  recante
  attuazione delle  direttive  89/395/CEE  e  89/396/CEE  concernenti
  l'etichettatura, la presentazione e  la  pubblicita'  dei  prodotti
  alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583. 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  109,
dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-ter. L'indicazione non e'  necessaria  quando,  con  riferimento
alle sostanze elencate nell'allegato 2, sezione III  (allergeni),  la
denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE
          e della direttiva 89/396/CEE  concernenti  l'etichettatura,
          la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17  febbraio  1992,  n.
          39, S.O.,  come  modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art. 7 (Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti).
          - 1. Non sono considerati ingredienti: 
              a) i costituenti di  un  ingrediente  che,  durante  il
          procedimento di lavorazione,  siano  stati  temporaneamente
          tolti per esservi immessi successivamente in quantita'  non
          superiore al tenore iniziale; 
              b)  gli  additivi,  la  cui   presenza   nel   prodotto
          alimentare  e'  dovuta  unicamente  al  fatto   che   erano
          contenuti in uno o  piu'  ingredienti  di  detto  prodotto,
          purche' essi non svolgano piu' alcuna funzione nel prodotto
          finito, secondo quanto stabilito dai  decreti  ministeriali
          adottati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22  della
          legge 30 aprile 1962, n. 283; 
              c)   i   coadiuvanti   tecnologici;   per   coadiuvante
          tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata
          come ingrediente alimentare in se', che e'  volontariamente
          utilizzata nella trasformazione di materie prime,  prodotti
          alimentari  o   loro   ingredienti,   per   rispettare   un
          determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione  o
          trasformazione e che puo'  dar  luogo  alla  presenza,  non
          intenzionale ma tecnicamente  inevitabile,  di  residui  di
          tale sostanza o di suoi derivati  nel  prodotto  finito,  a
          condizione che questi residui non costituiscano un  rischio
          per  la  salute  e  non  abbiano  effetti  tecnologici  sul
          prodotto finito; 
              d) le  sostanze  utilizzate,  nelle  dosi  strettamente
          necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per
          gli aromi e le sostanze  il  cui  uso  e'  prescritto  come
          rivelatore; 
              d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi,  sono
          utilizzate secondo le stesse  modalita'  e  con  le  stesse
          finalita'  dei  coadiuvanti  tecnologici  e  che  rimangono
          presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata. 
              2. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta: 
              a) nei prodotti  costituiti  da  un  solo  ingrediente,
          salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che
          la  denominazione  di  vendita   sia   identica   al   nome
          dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la  effettiva
          natura dell'ingrediente; 
              b) negli ortofrutticoli freschi,  comprese  le  patate,
          che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non  abbiano
          subito trattamenti; 
              c) nel latte e nelle creme  di  latte  fermentati,  nei
          formaggi, nel  burro,  purche'  non  siano  stati  aggiunti
          ingredienti diversi dai costituenti propri del  latte,  dal
          sale o dagli enzimi e colture  di  microrganismi  necessari
          alla loro fabbricazione; in  ogni  caso  l'indicazione  del
          sale e' richiesta per i formaggi freschi,  per  i  formaggi
          fusi e per il burro; 
              d) nelle acque gassate che  riportano  la  menzione  di
          tale caratteristica nella denominazione di vendita; 
              e) nelle acqueviti e nei distillati, nei  mosti  e  nei
          vini, nei vini  spumanti,  nei  vini  frizzanti,  nei  vini
          liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore  a
          1,2% in volume; 
              f)   negli   aceti   di   fermentazione,    provenienti
          esclusivamente da un solo prodotto di base  e  purche'  non
          siano stati aggiunti altri ingredienti. 
              2-bis. Le esenzioni di cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato  2,
          sezione III. 
              2-ter. L'indicazione  non  e'  necessaria  quando,  con
          riferimento alle sostanze elencate nell'allegato 2  Sezione
          III  (allergeni),  la  denominazione  di   vendita   indica
          l'ingrediente interessato. 
              3. L'indicazione dell'acqua non e' richiesta: 
              a)  se  l'acqua   e'   utilizzata   nel   processo   di
          fabbricazione unicamente per consentire  la  ricostituzione
          nel suo stato originale di  un  ingrediente  utilizzato  in
          forma concentrata o disidratata; 
              b) nel caso di  liquido  di  copertura  che  non  viene
          normalmente consumato; 
              c) per l'aceto, quando e' indicato il contenuto acetico
          e per l'alcole e le bevande alcoliche quando e' indicato il
          contenuto alcolico. 
              4. Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e
          c), quanto previsto dalla lettera a) del comma 12 dell'art.
          5 non si applica agli additivi .".