Art. 17 
 
Concorso degli organi costituzionali e  di  rilevanza  costituzionale
                 alla riduzione della spesa pubblica 
 
  1. Per l'anno 2014, gli importi corrispondenti  alle  riduzioni  di
spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal
Senato della Repubblica, dalla Camera  dei  deputati  e  dalla  Corte
Costituzionale,  secondo  le  modalita'   previste   dai   rispettivi
ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50 milioni  di
euro, all'entrata del bilancio dello Stato. 
  (( 2. Per l'anno 2014, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le
spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di  Stato
e dei tribunali amministrativi  regionali,  del  Consiglio  superiore
della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana sono ridotti, complessivamente, di euro 5.305.000. 
  2-bis. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 1 e 2  sono  ripartite
tra i vari soggetti in misura proporzionale  al  rispettivo  onere  a
carico della finanza pubblica per l'anno 2013. )) 
  3. Le somme versate dal Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro, nell'anno 2014, relative  all'avanzo  di  gestione  dell'anno
2012 per l'importo di euro 4.532.000, restano  acquisite  all'entrata
del bilancio dello Stato. (( Per  il  medesimo  anno  2014,  il  CNEL
provvede entro il 15 luglio 2014 a versare all'entrata  del  bilancio
dello Stato ulteriori risorse finanziarie  pari  a  18.249.842  euro,
anche al fine di conseguire, per l'importo di 195.000 euro,  risparmi
sulla gestione corrente. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente  degli  articoli  17  e  20
          della legge 10 dicembre  1993,  n.  515  (Disciplina  delle
          campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati
          e al Senato della Repubblica): 
              "Art. 17. Agevolazioni postali. 
              1. Ciascun  candidato  in  un  collegio  uninominale  e
          ciascuna lista di candidati in una  circoscrizione  per  le
          elezioni per il rinnovo della Camera  dei  deputati  e  del
          Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire  di  una
          tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non
          superiore a grammi 70, per l'invio di materiale  elettorale
          per un  numero  massimo  di  copie  pari  al  totale  degli
          elettori iscritti nel collegio per i singoli  candidati,  e
          pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione
          per  le  liste  di  candidati.  Tale  tariffa  puo'  essere
          utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la  data
          di svolgimento delle elezioni e  da'  diritto  ad  ottenere
          dall'amministrazione  postale  l'inoltro  dei   plichi   ai
          destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore
          per la distribuzione dei periodici settimanali." 
              "Art. 20. Elezioni europee,  regionali,  provinciali  e
          comunali. 
              1. Per  le  elezioni  dei  rappresentanti  italiani  al
          Parlamento europeo e per le  elezioni  dei  consigli  delle
          regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano si applicano  le  disposizioni  di  cui
          agli articoli da 1 a 6  e  le  relative  sanzioni  previste
          nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17,
          18 e 19 della presente legge. 
              2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali,
          del sindaco e del presidente della provincia  si  applicano
          le disposizioni dell'articolo 1  e  dell'articolo  6  e  le
          relative  sanzioni   previste   nell'articolo   15   e   le
          disposizioni di  cui  agli  articoli  17,  18  e  19  della
          presente legge. 
              3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81 ,  e'
          abrogato.". 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   6-bis
          dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149
          (Abolizione    del    finanziamento    pubblico    diretto,
          disposizioni per la trasparenza  e  la  democraticita'  dei
          partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della
          contribuzione indiretta in loro  favore),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n . 13: 
              "6-bis.  Per  le  spese  relative  alle   comunicazioni
          individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui
          al comma 1, il partito politico  usufruisce  della  tariffa
          postale di cui all'articolo  17  della  legge  10  dicembre
          1993,  n.  515.  Tale  tariffa   puo'   essere   utilizzata
          unicamente nel mese di aprile di ciascun anno.".