Art. 17 Concorso degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione della spesa pubblica 1. Per l'anno 2014, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato. (( 2. Per l'anno 2014, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti, complessivamente, di euro 5.305.000. 2-bis. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra i vari soggetti in misura proporzionale al rispettivo onere a carico della finanza pubblica per l'anno 2013. )) 3. Le somme versate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'anno 2014, relative all'avanzo di gestione dell'anno 2012 per l'importo di euro 4.532.000, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. (( Per il medesimo anno 2014, il CNEL provvede entro il 15 luglio 2014 a versare all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori risorse finanziarie pari a 18.249.842 euro, anche al fine di conseguire, per l'importo di 195.000 euro, risparmi sulla gestione corrente. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente degli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica): "Art. 17. Agevolazioni postali. 1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa puo' essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e da' diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali." "Art. 20. Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali. 1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge. 2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge. 3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , e' abrogato.". Si riporta il testo vigente del comma 6-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n . 13: "6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui al comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa postale di cui all'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tale tariffa puo' essere utilizzata unicamente nel mese di aprile di ciascun anno.".