Art. 17 
 
Direzione  generale  per  la  vigilanza  sugli   enti,   il   sistema
               cooperativo e le gestioni commissariali 
 
  1. La Direzione generale per la vigilanza sugli  enti,  il  sistema
cooperativo e le gestioni commissariali  si  articola  in  uffici  di
livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a) vigilanza sul sistema cooperativo; 
    b) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto  con  il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
    c) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con  riferimento
agli aspetti relativi alla mutualita'; 
    d)  vigilanza  sulle  associazioni  nazionali   riconosciute   di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo  e  sui
fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'articolo 11, della  legge
31 gennaio 1992, n. 59; 
    e) vigilanza sulle Societa' Cooperative Europee; 
    f) vigilanza sugli Albi delle societa' cooperative; 
    g)  vigilanza  sulle  gestioni  commissariali,   scioglimenti   e
procedure  di  liquidazione  coatta  amministrativa  delle   societa'
cooperative e dei consorzi agrari; 
    h) vigilanza sulle societa' fiduciarie e di revisione; 
    i) procedure di liquidazione coatta amministrativa delle societa'
fiduciarie e di revisione; 
    j) politiche per la gestione conservativa delle crisi  e  per  la
gestione dell'insolvenza delle imprese; 
    k)  procedure  di  amministrazione  straordinaria  delle   grandi
imprese in stato di insolvenza; 
    l) attivita' di vigilanza nei confronti della  societa'  «Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A.» e connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo  1,  commi  da
460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    m) vigilanza sull'Ente Nazionale per il Microcredito,  sul  Banco
Nazionale di Prova per le armi da fuoco portatili e per le  munizioni
commerciali e sulla Fondazione Valore Italia fino alla chiusura della
relativa liquidazione disposta dal decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    n) attivita' di vigilanza relative all'ordinamento,  alla  nomina
degli organi e alla approvazione dei  bilanci  dei  seguenti  enti  e
societa':   ICE-Agenzia    per    la    promozione    all'estero    e
l'internazionalizzazione   delle   imprese   italiane,   ENEA-Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico
sostenibile,  Fondazione  Ugo  Bordoni,  Cassa  conguaglio  GPL,  GSE
S.p.A.- Gestore servizi energetici; 
    o) monitoraggio e verifica dei risultati degli  enti  e  societa'
vigilati e partecipati dal Ministero attraverso un rapporto di  piena
conoscenza delle attivita' svolte dagli enti e dalle societa' stesse; 
    p) supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione ai
sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
  2. Presso la Direzione generale opera la Commissione  centrale  per
le cooperative di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 78. 
  3. Le risorse, umane e strumentali della struttura di cui al  punto
p) del comma 1, sono individuate dal Segretario generale su  proposta
del Responsabile della prevenzione della corruzione. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta l'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992,
          n.  59  recante:  "Nuove  norme  in  materia  di   societa'
          cooperative": 
              "Art. 11 (Fondi mutualistici per  la  promozione  e  lo
          sviluppo della cooperazione) 
              1.  Le  associazioni   nazionali   di   rappresentanza,
          assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute
          ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.  1577,  e
          successive modificazioni, e quelle riconosciute in  base  a
          leggi  emanate  da  regioni  a  statuto  speciale   possono
          costituire  fondi  mutualistici  per  la  promozione  e  lo
          sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti
          senza  scopo  di  lucro  da  societa'  per  azioni   o   da
          associazioni. 
              2. L'oggetto  sociale  deve  consistere  esclusivamente
          nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e  di
          iniziative di sviluppo della cooperazione,  con  preferenza
          per  i  programmi  diretti   all'innovazione   tecnologica,
          all'incremento  dell'occupazione  ed  allo   sviluppo   del
          Mezzogiorno. 
              3. Per realizzare i propri fini,  i  fondi  di  cui  al
          comma 1 possono  promuovere  la  costituzione  di  societa'
          cooperative  o   di   loro   consorzi,   nonche'   assumere
          partecipazioni in societa' cooperative  o  in  societa'  da
          queste controllate. Possono altresi'  finanziare  specifici
          programmi di sviluppo di societa'  cooperative  o  di  loro
          consorzi,  organizzare  o  gestire  corsi   di   formazione
          professionale  del  personale  dirigente  amministrativo  o
          tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi  e
          ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
          per il movimento cooperativo. 
              4. Le societa' cooperative e i loro consorzi,  aderenti
          alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo  del
          comma   1,   devono   destinare   alla    costituzione    e
          all'incremento   di   ciascun   fondo   costituito    dalle
          associazioni cui aderiscono una quota degli  utili  annuali
          pari  al  3  per  cento.  Il  versamento  non  deve  essere
          effettuato se l'importo non supera ventimila lire. 
              5. Deve inoltre essere devoluto  ai  fondi  di  cui  al
          comma  1  il  patrimonio  residuo  delle   cooperative   in
          liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
          dividendi eventualmente maturati, di cui  al  primo  comma,
          lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
          e successive modificazioni . 
              6. Le  societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi  non
          aderenti alle associazioni riconosciute  di  cui  al  primo
          periodo del comma 1, o aderenti  ad  associazioni  che  non
          abbiano costituito il fondo di cui al  comma  1,  assolvono
          agli obblighi di  cui  ai  commi  4  e  5,  secondo  quanto
          previsto all'articolo 20. . 
              7.  Le  societa'  cooperative  ed   i   loro   consorzi
          sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale,
          che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al
          primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad  associazioni
          che non abbiano costituito il fondo  di  cui  al  comma  1,
          effettuano il versamento previsto al comma 4  nell'apposito
          fondo regionale, ove  istituito  o,  in  mancanza  di  tale
          fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6. 
              8. Lo Stato e  gli  enti  pubblici  possono  finanziare
          specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
          di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
          al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
          possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
          soggetti privati. 
              9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
          all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  esenti  da
          imposte e sono deducibili, nel  limite  del  3  per  cento,
          dalla   base   imponibile   del   soggetto   che   effettua
          l'erogazione. 
              10. Le societa' cooperative e i loro consorzi  che  non
          ottemperano  alle  disposizioni   del   presente   articolo
          decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
          sensi della normativa vigente." 
              - Si riporta l'articolo 1, commi da  460  a  463  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante:  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007)": 
              "460.  La  Societa'  Sviluppo  Italia  Spa  assume   la
          denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed e' societa'  a
          capitale interamente pubblico. Il Ministro  dello  sviluppo
          economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e
          gli obiettivi della societa' e approva le linee generali di
          organizzazione  interna,  il  documento   previsionale   di
          gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto.  Con
          decreto  del  Ministro  dello   sviluppo   economico   sono
          individuati gli atti di gestione ordinaria e  straordinaria
          della societa' e delle sue controllate dirette ed indirette
          che, ai fini della loro efficacia e validita',  necessitano
          della preventiva approvazione ministeriale. 
              461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con
          direttiva  del  Ministro  dello  sviluppo   economico,   la
          Societa' di cui al comma 460 predispone entro il  31  marzo
          2007 un piano di riordino e di  dismissione  delle  proprie
          partecipazioni societarie, nei settori  non  strategici  di
          attivita'. Il predetto piano di riordino e  di  dismissione
          dovra' prevedere che entro il  30  giugno  2007  il  numero
          delle societa' controllate sia ridotto a non piu'  di  tre,
          nonche' entro lo stesso termine la cessione, anche  tramite
          una societa' veicolo,  delle  partecipazioni  di  minoranza
          acquisite; per le societa' regionali si procedera' d'intesa
          con le regioni interessate  anche  tramite  la  cessione  a
          titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni
          pubbliche delle  relative  partecipazioni.  Le  conseguenti
          operazioni    di    riorganizzazione,    nonche'     quelle
          complementari e strumentali sono esenti da imposte  dirette
          e indirette e da tasse. 
              462. All'articolo 8, comma 1,  della  legge  1°  agosto
          2002, n. 166, sono soppresse  le  parole:  «,  regionali  e
          locali». 
              463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «,  regionali  e
          locali» sono soppresse; 
              b)  all'articolo  2,  il  comma  6  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «6.  I  diritti  dell'azionista  in  riferimento   alla
          societa' Sviluppo  Italia  sono  esercitati  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico.  Il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, d'intesa con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al
          Parlamento»; 
              c) all'articolo 2, dopo  il  comma  6  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «6-bis. Un magistrato della Corte dei  Conti,  nominato
          dal Presidente della  Corte  stessa,  assiste  alle  sedute
          degli  organi  di  amministrazione  e  di  revisione  della
          Societa'»; 
              d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 4. -  1.  La  societa'  presenta  annualmente  al
          Ministero dello  sviluppo  economico  una  relazione  sulle
          attivita' svolte ai fini  della  valutazione  di  coerenza,
          efficacia ed economicita' e ne riferisce alle Camere»." 
              - Si riporta l'articolo 1 della legge 6 novembre  2012,
          n. 190 recante:  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione": 
              "Art.  1  Disposizioni  per   la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione 
              1. In  attuazione  dell'articolo  6  della  Convenzione
          dell'Organizzazione   delle   Nazioni   Unite   contro   la
          corruzione, adottata dalla Assemblea generale  dell'ONU  il
          31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3  agosto
          2009, n. 116, e degli articoli 20 e  21  della  Convenzione
          penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il  27  gennaio
          1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno  2012,  n.
          110, la presente  legge  individua,  in  ambito  nazionale,
          l'Autorita' nazionale anticorruzione  e  gli  altri  organi
          incaricati di svolgere, con modalita'  tali  da  assicurare
          azione coordinata, attivita' di controllo, di prevenzione e
          di contrasto  della  corruzione  e  dell'illegalita'  nella
          pubblica amministrazione. 
              2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza  e
          l'integrita'  delle  amministrazioni  pubbliche,   di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150, e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominata
          «Commissione»,    opera    quale    Autorita'     nazionale
          anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
          In particolare, la Commissione: 
              a) collabora con i paritetici organismi stranieri,  con
          le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; 
              b)   approva   il   Piano   nazionale    anticorruzione
          predisposto dal Dipartimento della  funzione  pubblica,  di
          cui al comma 4, lettera c); 
              c) analizza le cause e i  fattori  della  corruzione  e
          individua  gli  interventi  che  ne  possono  favorire   la
          prevenzione e il contrasto; 
              d) esprime parere obbligatorio sugli atti di  direttiva
          e di indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la
          pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di
          conformita' di atti e comportamenti dei funzionari pubblici
          alla legge, ai codici  di  comportamento  e  ai  contratti,
          collettivi e individuali, regolanti il rapporto  di  lavoro
          pubblico; (4) 
              e)   esprime   pareri   facoltativi   in   materia   di
          autorizzazioni,  di  cui  all'articolo   53   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, allo svolgimento  di  incarichi  esterni  da
          parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti
          pubblici    nazionali,    con    particolare    riferimento
          all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42,
          lettera l), del presente articolo; 
              f) esercita la vigilanza e il controllo  sull'effettiva
          applicazione e sull'efficacia delle misure  adottate  dalle
          pubbliche amministrazioni ai sensi dei  commi  4  e  5  del
          presente  articolo  e  sul  rispetto  delle  regole   sulla
          trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  previste   dai
          commi da 15 a  36  del  presente  articolo  e  dalle  altre
          disposizioni vigenti; 
              g) riferisce al Parlamento, presentando  una  relazione
          entro il 31 dicembre di  ciascun  anno,  sull'attivita'  di
          contrasto  della  corruzione   e   dell'illegalita'   nella
          pubblica    amministrazione    e    sull'efficacia    delle
          disposizioni vigenti in materia. 
              3. Per l'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  2,
          lettera  f),  la  Commissione  esercita  poteri   ispettivi
          mediante  richiesta  di  notizie,  informazioni,   atti   e
          documenti  alle   pubbliche   amministrazioni,   e   ordina
          l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai  piani  di
          cui ai commi 4 e 5 del presente  articolo  e  dalle  regole
          sulla trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  previste
          dai commi da 15 a 36 del presente articolo  e  dalle  altre
          disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di  comportamenti
          o  atti  contrastanti  con  i  piani  e  le  regole   sulla
          trasparenza citati. La  Commissione  e  le  amministrazioni
          interessate  danno  notizia,  nei   rispettivi   siti   web
          istituzionali, dei  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del
          presente   comma   e   danno    tempestiva    comunicazione
          dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica. (5) 
              4.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  anche
          secondo  linee   di   indirizzo   adottate   dal   Comitato
          interministeriale istituito e disciplinato con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri: 
              a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione
          e  contrasto  della  corruzione  e  dell'illegalita'  nella
          pubblica amministrazione elaborate a  livello  nazionale  e
          internazionale; 
              b) promuove e definisce norme e metodologie comuni  per
          la  prevenzione  della   corruzione,   coerenti   con   gli
          indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; 
              c) predispone il Piano nazionale anticorruzione,  anche
          al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle  misure
          di cui alla lettera a); 
              d) definisce modelli standard delle informazioni e  dei
          dati  occorrenti  per  il  conseguimento  degli   obiettivi
          previsti  dalla  presente  legge,  secondo  modalita'   che
          consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; 
              e) definisce criteri per assicurare  la  rotazione  dei
          dirigenti  nei   settori   particolarmente   esposti   alla
          corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni
          e cumuli di  incarichi  nominativi  in  capo  ai  dirigenti
          pubblici, anche esterni. 
              5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono  e
          trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: 
              a)  un  piano  di  prevenzione  della  corruzione   che
          fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
          degli  uffici  al  rischio  di  corruzione  e  indica   gli
          interventi organizzativi  volti  a  prevenire  il  medesimo
          rischio; 
              b) procedure appropriate per selezionare e formare,  in
          collaborazione  con  la  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione,  i  dipendenti  chiamati  ad  operare   in
          settori   particolarmente    esposti    alla    corruzione,
          prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti
          e funzionari. 
              6.  Ai  fini  della  predisposizione   del   piano   di
          prevenzione della corruzione, il  prefetto,  su  richiesta,
          fornisce il necessario supporto tecnico e informativo  agli
          enti locali, anche al fine di assicurare che i piani  siano
          formulati  e  adottati  nel  rispetto  delle  linee   guida
          contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione. 
              7.  A  tal  fine,  l'organo   di   indirizzo   politico
          individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
          di  prima  fascia  in  servizio,  il   responsabile   della
          prevenzione  della  corruzione.  Negli  enti   locali,   il
          responsabile  della   prevenzione   della   corruzione   e'
          individuato, di norma,  nel  segretario,  salva  diversa  e
          motivata determinazione. 
              8. L'organo di  indirizzo  politico,  su  proposta  del
          responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il  31
          gennaio  di  ogni  anno,  adotta  il  piano  triennale   di
          prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione  al
          Dipartimento  della  funzione  pubblica.   L'attivita'   di
          elaborazione del piano non puo' essere affidata a  soggetti
          estranei all'amministrazione.  Il  responsabile,  entro  lo
          stesso  termine,  definisce   procedure   appropriate   per
          selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i  dipendenti
          destinati ad operare  in  settori  particolarmente  esposti
          alla corruzione.  Le  attivita'  a  rischio  di  corruzione
          devono essere svolte, ove possibile, dal personale  di  cui
          al comma 11. La mancata  predisposizione  del  piano  e  la
          mancata adozione delle procedure  per  la  selezione  e  la
          formazione  dei  dipendenti   costituiscono   elementi   di
          valutazione della responsabilita' dirigenziale. 
              9. Il piano di cui al comma 5  risponde  alle  seguenti
          esigenze: 
              a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui
          al comma 16, nell'ambito delle quali  e'  piu'  elevato  il
          rischio di corruzione, anche raccogliendo le  proposte  dei
          dirigenti,  elaborate   nell'esercizio   delle   competenze
          previste dall'articolo 16, comma  1,  lettera  a-bis),  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
              b) prevedere, per le  attivita'  individuate  ai  sensi
          della lettera a), meccanismi di  formazione,  attuazione  e
          controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio  di
          corruzione; 
              c) prevedere, con particolare riguardo  alle  attivita'
          individuate  ai  sensi  della  lettera  a),   obblighi   di
          informazione nei confronti del responsabile, individuato ai
          sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento  e
          sull'osservanza del piano; 
              d) monitorare il rispetto dei termini,  previsti  dalla
          legge  o  dai   regolamenti,   per   la   conclusione   dei
          procedimenti; 
              e) monitorare i  rapporti  tra  l'amministrazione  e  i
          soggetti che con la stessa stipulano contratti o  che  sono
          interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
          erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche
          verificando eventuali relazioni di  parentela  o  affinita'
          sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e  i
          dipendenti  degli  stessi  soggetti  e  i  dirigenti  e   i
          dipendenti dell'amministrazione; 
              f)  individuare  specifici  obblighi   di   trasparenza
          ulteriori rispetto a quelli  previsti  da  disposizioni  di
          legge. 
              10. Il responsabile individuato ai sensi  del  comma  7
          provvede anche: 
              a) alla verifica dell'efficace attuazione del  piano  e
          della sua idoneita', nonche' a proporre la  modifica  dello
          stesso quando sono accertate significative violazioni delle
          prescrizioni   ovvero   quando    intervengono    mutamenti
          nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione; 
              b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente,
          dell'effettiva  rotazione  degli  incarichi  negli   uffici
          preposti allo svolgimento delle attivita' nel cui ambito e'
          piu'  elevato  il  rischio  che  siano  commessi  reati  di
          corruzione; 
              c)  ad  individuare  il  personale  da   inserire   nei
          programmi di formazione di cui al comma 11. 
              11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione,
          senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica  e
          utilizzando le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione  vigente,  predispone  percorsi,
          anche specifici e settoriali, di formazione dei  dipendenti
          delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica
          e della legalita'. Con cadenza periodica e d'intesa con  le
          amministrazioni, provvede alla  formazione  dei  dipendenti
          pubblici chiamati ad operare nei settori  in  cui  e'  piu'
          elevato,  sulla  base  dei  piani  adottati  dalle  singole
          amministrazioni, il rischio che  siano  commessi  reati  di
          corruzione. 
              12.    In    caso    di    commissione,     all'interno
          dell'amministrazione, di un reato di  corruzione  accertato
          con  sentenza  passata  in   giudicato,   il   responsabile
          individuato ai sensi del  comma  7  del  presente  articolo
          risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  nonche'
          sul piano disciplinare, oltre che per il danno  erariale  e
          all'immagine  della  pubblica  amministrazione,  salvo  che
          provi tutte le seguenti circostanze: 
              a) di avere predisposto, prima  della  commissione  del
          fatto, il piano di cui al comma 5 e di  aver  osservato  le
          prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; 
              b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza
          del piano. 
              13. La sanzione disciplinare a carico del  responsabile
          individuato ai sensi del comma 7 non puo' essere  inferiore
          alla  sospensione  dal  servizio   con   privazione   della
          retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo  di  sei
          mesi. 
              14. In caso di  ripetute  violazioni  delle  misure  di
          prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato
          ai sensi del comma 7  del  presente  articolo  risponde  ai
          sensi dell'articolo 21 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  nonche',  per
          omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da
          parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure  di
          prevenzione  previste  dal   piano   costituisce   illecito
          disciplinare.  Entro  il  15  dicembre  di  ogni  anno,  il
          dirigente individuato ai sensi del  comma  7  del  presente
          articolo pubblica nel  sito  web  dell'amministrazione  una
          relazione recante i risultati dell'attivita'  svolta  e  la
          trasmette     all'organo     di     indirizzo      politico
          dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo
          politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo
          ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attivita'. 
              15.  Ai  fini  della  presente  legge,  la  trasparenza
          dell'attivita'  amministrativa,  che  costituisce   livello
          essenziale delle prestazioni concernenti i diritti  sociali
          e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
          m),   della   Costituzione,   secondo    quanto    previsto
          all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150, e' assicurata mediante la pubblicazione, nei siti  web
          istituzionali  delle   pubbliche   amministrazioni,   delle
          informazioni  relative  ai   procedimenti   amministrativi,
          secondo criteri di  facile  accessibilita',  completezza  e
          semplicita'   di   consultazione,   nel   rispetto    delle
          disposizioni in materia di segreto  di  Stato,  di  segreto
          d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti  web
          istituzionali   delle   amministrazioni   pubbliche    sono
          pubblicati anche i relativi  bilanci  e  conti  consuntivi,
          nonche'  i  costi  unitari  di  realizzazione  delle  opere
          pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.
          Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno
          schema tipo redatto dall'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  che  ne
          cura altresi' la raccolta e la  pubblicazione  nel  proprio
          sito web istituzionale al fine di consentirne  una  agevole
          comparazione. 
              16. Fermo restando quanto  stabilito  nell'articolo  53
          del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  come  da
          ultimo modificato  dal  comma  42  del  presente  articolo,
          nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione  digitale,
          di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
          successive modificazioni, nell'articolo 21 della  legge  18
          giugno  2009,  n.  69,  e   successive   modificazioni,   e
          nell'articolo 11 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
          n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano  i  livelli
          essenziali di cui al comma 15  del  presente  articolo  con
          particolare riferimento ai procedimenti di: 
              a) autorizzazione o concessione; 
              b) scelta del contraente per l'affidamento  di  lavori,
          forniture e servizi, anche con riferimento  alla  modalita'
          di selezione prescelta ai sensi del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
              c)   concessione   ed   erogazione   di    sovvenzioni,
          contributi,    sussidi,    ausili    finanziari,    nonche'
          attribuzione di vantaggi economici di  qualunque  genere  a
          persone ed enti pubblici e privati; 
              d) concorsi e  prove  selettive  per  l'assunzione  del
          personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24
          del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 
              17. Le  stazioni  appaltanti  possono  prevedere  negli
          avvisi, bandi di gara o lettere di invito  che  il  mancato
          rispetto  delle  clausole  contenute  nei   protocolli   di
          legalita' o nei patti di integrita'  costituisce  causa  di
          esclusione dalla gara. 
              18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
          militari, agli avvocati e  procuratori  dello  Stato  e  ai
          componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la
          decadenza  dagli  incarichi  e  la  nullita'   degli   atti
          compiuti,  la  partecipazione   a   collegi   arbitrali   o
          l'assunzione di incarico di arbitro unico. 
              19. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di  cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
              «1. Le controversie su  diritti  soggettivi,  derivanti
          dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi  a  lavori,
          servizi, forniture, concorsi di progettazione  e  di  idee,
          comprese  quelle  conseguenti  al  mancato   raggiungimento
          dell'accordo bonario previsto  dall'articolo  240,  possono
          essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione  motivata
          da  parte  dell'organo  di  governo   dell'amministrazione.
          L'inclusione   della   clausola    compromissoria,    senza
          preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con  cui
          e' indetta la gara ovvero, per le  procedure  senza  bando,
          nell'invito, o il ricorso all'arbitrato,  senza  preventiva
          autorizzazione, sono nulli.». 
              20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri,  di
          cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  come  sostituito  dal
          comma 19 del presente articolo,  si  applicano  anche  alle
          controversie relative a concessioni e appalti  pubblici  di
          opere, servizi e forniture in cui sia parte una societa'  a
          partecipazione pubblica ovvero una societa'  controllata  o
          collegata a una  societa'  a  partecipazione  pubblica,  ai
          sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che  comunque
          abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse
          a  carico  dei  bilanci  pubblici.  A  tal  fine,  l'organo
          amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui  al  citato
          comma 1 dell'articolo 241 del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal  comma  19
          del presente articolo. 
              21. La nomina degli arbitri per  la  risoluzione  delle
          controversie   nelle   quali   e'   parte   una    pubblica
          amministrazione  avviene  nel  rispetto  dei  principi   di
          pubblicita' e di rotazione e secondo le modalita'  previste
          dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che  nel
          rispetto delle disposizioni del codice di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili. 
              22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche
          amministrazioni, gli  arbitri  di  parte  sono  individuati
          esclusivamente tra dirigenti pubblici. 
              23.  Qualora  la  controversia  abbia  luogo  tra   una
          pubblica   amministrazione   e   un   privato,    l'arbitro
          individuato  dalla  pubblica  amministrazione   e'   scelto
          preferibilmente  tra  i  dirigenti  pubblici.  Qualora  non
          risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un
          arbitro scelto tra  i  dirigenti  pubblici,  la  nomina  e'
          disposta, con provvedimento motivato,  nel  rispetto  delle
          disposizioni del codice di cui al  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. 
              24. La pubblica amministrazione stabilisce, a  pena  di
          nullita'  della  nomina,  l'importo  massimo  spettante  al
          dirigente pubblico per l'attivita'  arbitrale.  L'eventuale
          differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati  e
          l'importo massimo stabilito per il dirigente  e'  acquisita
          al bilancio della pubblica amministrazione che  ha  indetto
          la gara. 
              25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24  non  si
          applicano agli  arbitrati  conferiti  o  autorizzati  prima
          della data di entrata in vigore della presente legge. 
              26. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  15  e  16  si
          applicano anche ai procedimenti posti in essere  in  deroga
          alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in  deroga
          e che non  dispongono  di  propri  siti  web  istituzionali
          pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15  e  16
          nei siti  web  istituzionali  delle  amministrazioni  dalle
          quali sono nominati. 
              27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15  e
          16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione. 
              28.   Le   amministrazioni   provvedono   altresi'   al
          monitoraggio   periodico    del    rispetto    dei    tempi
          procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione  delle
          anomalie. I risultati del  monitoraggio  sono  consultabili
          nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione. 
              29. Ogni amministrazione pubblica rende  noto,  tramite
          il proprio sito web istituzionale, almeno un  indirizzo  di
          posta  elettronica  certificata  cui  il  cittadino   possa
          rivolgersi per trasmettere istanze ai  sensi  dell'articolo
          38  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  2000,  n.  445,  e  successive  modificazioni,  e
          ricevere   informazioni   circa   i   provvedimenti   e   i
          procedimenti amministrativi che lo riguardano. 
              30. Le amministrazioni, nel rispetto  della  disciplina
          del diritto di accesso ai documenti amministrativi  di  cui
          al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
          modificazioni, in materia di  procedimento  amministrativo,
          hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli
          interessati,   tramite   strumenti    di    identificazione
          informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice  di
          cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   e
          successive  modificazioni,  le  informazioni  relative   ai
          provvedimenti  e  ai  procedimenti  amministrativi  che  li
          riguardano, ivi comprese quelle relative allo  stato  della
          procedura, ai  relativi  tempi  e  allo  specifico  ufficio
          competente in ogni singola fase. 
              31. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  le
          materie di competenza, sentita la Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e successive modificazioni, da adottare  entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          sono  individuate  le  informazioni   rilevanti   ai   fini
          dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e
          le  relative  modalita'  di   pubblicazione,   nonche'   le
          indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e  30.
          Restano ferme le disposizioni  in  materia  di  pubblicita'
          previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163. 
              32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16,
          lettera b), del presente articolo, le  stazioni  appaltanti
          sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri  siti  web
          istituzionali:  la  struttura  proponente;  l'oggetto   del
          bando;  l'elenco  degli  operatori  invitati  a  presentare
          offerte; l'aggiudicatario; l'importo di  aggiudicazione;  i
          tempi di completamento dell'opera,  servizio  o  fornitura;
          l'importo delle somme liquidate. Entro  il  31  gennaio  di
          ogni  anno,  tali  informazioni,   relativamente   all'anno
          precedente, sono pubblicate  in  tabelle  riassuntive  rese
          liberamente scaricabili in  un  formato  digitale  standard
          aperto che consenta di analizzare e  rielaborare,  anche  a
          fini statistici, i  dati  informatici.  Le  amministrazioni
          trasmettono   in   formato   digitale   tali   informazioni
          all'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture, che le  pubblica  nel  proprio
          sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i
          cittadini, catalogate in base alla  tipologia  di  stazione
          appaltante e per regione. L'Autorita' individua con propria
          deliberazione  le  informazioni  rilevanti  e  le  relative
          modalita' di trasmissione. Entro il 30  aprile  di  ciascun
          anno, l'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici
          di lavori, servizi e forniture  trasmette  alla  Corte  dei
          conti l'elenco delle amministrazioni che  hanno  omesso  di
          trasmettere  e  pubblicare,  in  tutto  o  in   parte,   le
          informazioni di cui al presente comma in  formato  digitale
          standard aperto. Si applica l'articolo  6,  comma  11,  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163. 
              33. La mancata o  incompleta  pubblicazione,  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di  cui
          al  comma  31   costituisce   violazione   degli   standard
          qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
          del decreto legislativo 20 dicembre 2009,  n.  198,  ed  e'
          comunque valutata ai sensi  dell'articolo  21  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni.  Eventuali  ritardi  nell'aggiornamento  dei
          contenuti sugli strumenti  informatici  sono  sanzionati  a
          carico dei responsabili del servizio. 
              34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33  si  applicano
          alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
          2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni,  agli  enti  pubblici  nazionali,
          nonche' alle  societa'  partecipate  dalle  amministrazioni
          pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi  dell'articolo
          2359 del codice civile, limitatamente alla  loro  attivita'
          di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale  o
          dell'Unione europea. 
              35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  un
          decreto  legislativo  per  il  riordino  della   disciplina
          riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni,  mediante  la  modifica  o  l'integrazione
          delle disposizioni vigenti, ovvero mediante  la  previsione
          di nuove forme di pubblicita', nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni  che
          prevedono  obblighi   di   pubblicita'   a   carico   delle
          amministrazioni pubbliche; 
              b) previsione di forme di  pubblicita'  sia  in  ordine
          all'uso  delle  risorse  pubbliche  sia  in   ordine   allo
          svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative; 
              c) precisazione degli obblighi di pubblicita'  di  dati
          relativi ai titolari di incarichi  politici,  di  carattere
          elettivo o comunque di esercizio  di  poteri  di  indirizzo
          politico,  di  livello  statale,  regionale  e  locale.  Le
          dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di  cui
          alla lettera a)  devono  concernere  almeno  la  situazione
          patrimoniale   complessiva   del   titolare   al    momento
          dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le
          partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
          entro il  secondo  grado  di  parentela,  nonche'  tutti  i
          compensi cui da' diritto l'assunzione della carica; 
              d) ampliamento delle ipotesi di  pubblicita',  mediante
          pubblicazione nei siti web istituzionali,  di  informazioni
          relative ai titolari  degli  incarichi  dirigenziali  nelle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, sia con riferimento a quelli che  comportano
          funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento
          agli incarichi di responsabilita' degli uffici  di  diretta
          collaborazione; 
              e) definizione di  categorie  di  informazioni  che  le
          amministrazioni devono  pubblicare  e  delle  modalita'  di
          elaborazione dei relativi formati; 
              f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti  e
          le informazioni di cui al presente comma anche  in  formato
          elettronico elaborabile e in formati di  dati  aperti.  Per
          formati di dati aperti si devono intendere  almeno  i  dati
          resi  disponibili  e  fruibili  on  line  in  formati   non
          proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu' ampio
          riutilizzo anche a fini  statistici  e  la  ridistribuzione
          senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione
          diverse dall'obbligo di citare la fonte  e  di  rispettarne
          l'integrita'; 
              g)  individuazione,  anche  mediante   integrazione   e
          coordinamento della disciplina vigente, della durata e  dei
          termini  di  aggiornamento   per   ciascuna   pubblicazione
          obbligatoria; 
              h)   individuazione,   anche   mediante   revisione   e
          integrazione    della     disciplina     vigente,     delle
          responsabilita' e delle sanzioni per il mancato,  ritardato
          o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
              36. Le  disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo
          adottato ai sensi del comma 35  integrano  l'individuazione
          del livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate  dalle
          amministrazioni   pubbliche   a   fini   di    trasparenza,
          prevenzione, contrasto della  corruzione  e  della  cattiva
          amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo  comma,
          lettera m), della Costituzione,  e  costituiscono  altresi'
          esercizio  della  funzione  di  coordinamento   informativo
          statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione
          statale, regionale  e  locale,  di  cui  all'articolo  117,
          secondo comma, lettera r), della Costituzione. 
              37. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
          «, con un livello di garanzia non inferiore  a  quello  cui
          sono tenute le pubbliche  amministrazioni  in  forza  delle
          disposizioni di cui alla presente legge». 
              38. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Se
          ravvisano la manifesta  irricevibilita',  inammissibilita',
          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un
          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la
          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo». 
              39. Al fine di garantire l'esercizio  imparziale  delle
          funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la
          reciproca autonomia tra  organi  di  indirizzo  politico  e
          organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, nonche' le aziende e le societa'  partecipate
          dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in  occasione  del
          monitoraggio posto in  essere  ai  fini  dell'articolo  36,
          comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del  2001,
          e  successive  modificazioni,  comunicano  al  Dipartimento
          della funzione pubblica, per  il  tramite  degli  organismi
          indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a  rilevare
          le  posizioni  dirigenziali  attribuite  a  persone,  anche
          esterne   alle   pubbliche   amministrazioni,   individuate
          discrezionalmente dall'organo di indirizzo  politico  senza
          procedure  pubbliche   di   selezione.   I   dati   forniti
          confluiscono nella relazione annuale al Parlamento  di  cui
          al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo  n.
          165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione  per  le
          finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo. 
              40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di  cui
          al  comma  39  si  intendono  parte  integrante  dei   dati
          comunicati al Dipartimento della funzione pubblica. 
              41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo
          l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: 
              «Art. 6-bis.  -  (Conflitto  di  interessi).  -  1.  Il
          responsabile del procedimento e  i  titolari  degli  uffici
          competenti ad adottare i pareri, le  valutazioni  tecniche,
          gli  atti  endoprocedimentali  e  il  provvedimento  finale
          devono  astenersi  in  caso  di  conflitto  di   interessi,
          segnalando   ogni   situazione    di    conflitto,    anche
          potenziale.». 
              42. All'articolo 53 del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
              a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
              «3-bis. Ai fini previsti  dal  comma  2,  con  appositi
          regolamenti  emanati  su  proposta  del  Ministro  per   la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con i Ministri  interessati,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni,   sono    individuati,    secondo    criteri
          differenziati in rapporto alle diverse qualifiche  e  ruoli
          professionali, gli incarichi vietati  ai  dipendenti  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.»; 
              b) al comma 5  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: «o situazioni di conflitto,  anche  potenziale,  di
          interessi, che pregiudichino l'esercizio  imparziale  delle
          funzioni attribuite al dipendente»; 
              c) al comma 7 e al comma 9, dopo il  primo  periodo  e'
          inserito il seguente: 
              «Ai   fini    dell'autorizzazione,    l'amministrazione
          verifica l'insussistenza di situazioni,  anche  potenziali,
          di conflitto di interessi»; 
              d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
              «7-bis. L'omissione  del  versamento  del  compenso  da
          parte   del   dipendente   pubblico   indebito   percettore
          costituisce ipotesi di  responsabilita'  erariale  soggetta
          alla giurisdizione della Corte dei conti.»; 
              e) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
              «11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
          per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici  o
          privati  comunicano  all'amministrazione  di   appartenenza
          l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.»; 
              f) al comma 12, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono  o
          autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito,  ai  propri
          dipendenti comunicano in via  telematica,  nel  termine  di
          quindici giorni, al Dipartimento  della  funzione  pubblica
          gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
          con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
          lordo, ove previsto»; al  medesimo  comma  12,  al  secondo
          periodo,  le  parole:  «L'elenco  e'   accompagnato»   sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «La    comunicazione    e'
          accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso
          termine» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Entro  il  30
          giugno di ciascun anno»; 
              g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine  di
          cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro  il
          30 giugno di ciascun anno»; 
              h) al  comma  14,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:
          «l'oggetto, la durata e  il  compenso  dell'incarico»  sono
          aggiunte le seguenti: «nonche' l'attestazione dell'avvenuta
          verifica   dell'insussistenza    di    situazioni,    anche
          potenziali, di conflitto di interessi»; 
              i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i
          seguenti:  «Le  informazioni  relative   a   consulenze   e
          incarichi comunicate dalle amministrazioni al  Dipartimento
          della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate
          dalle stesse  nelle  proprie  banche  dati  accessibili  al
          pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo,
          sono trasmesse e pubblicate  in  tabelle  riassuntive  rese
          liberamente scaricabili in  un  formato  digitale  standard
          aperto che consenta di analizzare e  rielaborare,  anche  a
          fini statistici, i dati informatici. Entro il  31  dicembre
          di ciascun anno il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
          trasmette   alla   Corte   dei   conti    l'elenco    delle
          amministrazioni  che  hanno   omesso   di   trasmettere   e
          pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui  al
          terzo  periodo  del  presente  comma  in  formato  digitale
          standard aperto»; 
              l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente: 
              «16-ter. I dipendenti che, negli  ultimi  tre  anni  di
          servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o  negoziali
          per  conto   delle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
          successivi  alla  cessazione  del  rapporto   di   pubblico
          impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i
          soggetti privati destinatari dell'attivita' della  pubblica
          amministrazione svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  I
          contratti conclusi e gli incarichi conferiti in  violazione
          di quanto previsto dal presente  comma  sono  nulli  ed  e'
          fatto divieto ai soggetti privati che li hanno  conclusi  o
          conferiti di contrattare con le  pubbliche  amministrazioni
          per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei
          compensi  eventualmente  percepiti  e  accertati  ad   essi
          riferiti.». 
              43. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  53,  comma
          16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera l),  non  si
          applicano ai  contratti  gia'  sottoscritti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              44. L'articolo 54  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 54. - (Codice di comportamento). - 1. Il  Governo
          definisce un codice di comportamento dei  dipendenti  delle
          pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita'
          dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione,  il
          rispetto dei doveri costituzionali di  diligenza,  lealta',
          imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse
          pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata
          ai doveri  dei  dirigenti,  articolati  in  relazione  alle
          funzioni  attribuite,  e  comunque  prevede  per  tutti   i
          dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di  accettare,
          a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre  utilita',  in
          connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei
          compiti affidati, fatti salvi i regali  d'uso,  purche'  di
          modico valore e  nei  limiti  delle  normali  relazioni  di
          cortesia. 
              2. Il codice,  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede
          di  Conferenza  unificata,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale e consegnato al dipendente,  che  lo  sottoscrive
          all'atto dell'assunzione. 
              3. La violazione dei doveri  contenuti  nel  codice  di
          comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione  del
          Piano  di  prevenzione  della  corruzione,  e'   fonte   di
          responsabilita' disciplinare. La violazione dei  doveri  e'
          altresi' rilevante ai fini  della  responsabilita'  civile,
          amministrativa  e   contabile   ogniqualvolta   le   stesse
          responsabilita' siano collegate alla violazione di  doveri,
          obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate
          del codice comportano l'applicazione della sanzione di  cui
          all'articolo 55-quater, comma 1. 
              4. Per ciascuna magistratura e per  l'Avvocatura  dello
          Stato, gli organi delle associazioni di categoria  adottano
          un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti  alla
          magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice  e'
          adottato dall'organo di autogoverno. 
              5. Ciascuna  pubblica  amministrazione  definisce,  con
          procedura  aperta  alla  partecipazione  e  previo   parere
          obbligatorio  del   proprio   organismo   indipendente   di
          valutazione, un proprio codice di comportamento che integra
          e specifica il codice di comportamento di cui al  comma  1.
          Al codice di comportamento di  cui  al  presente  comma  si
          applicano le disposizioni del comma  3.  A  tali  fini,  la
          Commissione  per   la   valutazione,   la   trasparenza   e
          l'integrita'  delle   amministrazioni   pubbliche   (CIVIT)
          definisce criteri,  linee  guida  e  modelli  uniformi  per
          singoli settori o tipologie di amministrazione. 
              6. Sull'applicazione dei  codici  di  cui  al  presente
          articolo vigilano  i  dirigenti  responsabili  di  ciascuna
          struttura, le strutture di controllo interno e  gli  uffici
          di disciplina. 
              7. Le pubbliche amministrazioni verificano  annualmente
          lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita'
          di formazione del personale per la conoscenza e la corretta
          applicazione degli stessi.». 
              45. I codici di cui all'articolo 54, commi 1 e  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  sostituito
          dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              46. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e' inserito il seguente: 
              «Art.  35-bis.  -  (Prevenzione  del   fenomeno   della
          corruzione  nella  formazione  di   commissioni   e   nelle
          assegnazioni agli  uffici)  -  1.  Coloro  che  sono  stati
          condannati, anche con sentenza non  passata  in  giudicato,
          per i reati previsti nel capo I del  titolo  II  del  libro
          secondo del codice penale: 
              a)  non  possono  fare  parte,  anche  con  compiti  di
          segreteria, di commissioni per l'accesso o la  selezione  a
          pubblici impieghi; 
              b) non possono essere  assegnati,  anche  con  funzioni
          direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
          finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
          nonche' alla concessione o all'erogazione  di  sovvenzioni,
          contributi, sussidi, ausili finanziari  o  attribuzioni  di
          vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
              c) non possono fare  parte  delle  commissioni  per  la
          scelta  del  contraente  per   l'affidamento   di   lavori,
          forniture e servizi, per la concessione o  l'erogazione  di
          sovvenzioni,  contributi,   sussidi,   ausili   finanziari,
          nonche'  per  l'attribuzione  di  vantaggi   economici   di
          qualunque genere. 
              2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi
          e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni
          e la nomina dei relativi segretari.». 
              47. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.  241,
          al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
          accordi di cui al presente articolo devono essere  motivati
          ai sensi dell'articolo 3». 
              48. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  un
          decreto  legislativo  per  la  disciplina  organica   degli
          illeciti, e relative sanzioni  disciplinari,  correlati  al
          superamento dei termini  di  definizione  dei  procedimenti
          amministrativi,  secondo  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) omogeneita'  degli  illeciti  connessi  al  ritardo,
          superando le  logiche  specifiche  dei  differenti  settori
          delle pubbliche amministrazioni; 
              b) omogeneita' dei controlli da  parte  dei  dirigenti,
          volti a evitare ritardi; 
              c) omogeneita', certezza e cogenza  nel  sistema  delle
          sanzioni, sempre  in  relazione  al  mancato  rispetto  dei
          termini. 
              49. Ai fini della prevenzione  e  del  contrasto  della
          corruzione, nonche'  della  prevenzione  dei  conflitti  di
          interessi, il Governo e' delegato ad adottare, senza  nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina
          vigente   in   materia   di   attribuzione   di   incarichi
          dirigenziali   e   di    incarichi    di    responsabilita'
          amministrativa di vertice nelle  pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  e  negli
          enti di diritto privato  sottoposti  a  controllo  pubblico
          esercitanti   funzioni   amministrative,    attivita'    di
          produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
          pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a
          soggetti interni o esterni alle pubbliche  amministrazioni,
          che comportano  funzioni  di  amministrazione  e  gestione,
          nonche' a modificare la disciplina vigente  in  materia  di
          incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento  di
          incarichi pubblici elettivi o la titolarita'  di  interessi
          privati che possano  porsi  in  conflitto  con  l'esercizio
          imparziale delle funzioni pubbliche affidate. 
              50. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  49  sono
          emanati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a)  prevedere  in  modo  esplicito,   ai   fini   della
          prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
          conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in  via
          generale il criterio della non  conferibilita'  per  coloro
          che sono stati condannati, anche con sentenza  non  passata
          in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II
          del libro secondo del codice penale; 
              b)  prevedere  in  modo  esplicito,   ai   fini   della
          prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
          conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in  via
          generale il criterio della non  conferibilita'  per  coloro
          che per un congruo periodo di tempo, non  inferiore  ad  un
          anno, antecedente al conferimento abbiano svolto  incarichi
          o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a
          controllo o finanziati da  parte  dell'amministrazione  che
          conferisce l'incarico; 
              c) disciplinare i criteri  di  conferimento  nonche'  i
          casi di non conferibilita'  di  incarichi  dirigenziali  ai
          soggetti estranei alle amministrazioni che, per un  congruo
          periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente  al
          conferimento abbiano fatto parte  di  organi  di  indirizzo
          politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.  I
          casi  di  non  conferibilita'  devono  essere  graduati   e
          regolati  in  rapporto  alla  rilevanza  delle  cariche  di
          carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e  al
          collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che
          conferisce l'incarico.  E'  escluso  in  ogni  caso,  fatta
          eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di
          diretta collaborazione degli organi di indirizzo  politico,
          il conferimento di  incarichi  dirigenziali  a  coloro  che
          presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi
          di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche
          elettive nel periodo, comunque non inferiore  ad  un  anno,
          immediatamente precedente al conferimento dell'incarico; 
              d)  comprendere  tra  gli   incarichi   oggetto   della
          disciplina: 
              1) gli incarichi amministrativi di vertice nonche'  gli
          incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei
          alle pubbliche amministrazioni, che comportano  l'esercizio
          in via esclusiva  delle  competenze  di  amministrazione  e
          gestione; 
              2) gli incarichi di  direttore  generale,  sanitario  e
          amministrativo  delle  aziende  sanitarie  locali  e  delle
          aziende ospedaliere; 
              3) gli incarichi di amministratore di enti  pubblici  e
          di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico; 
              e) disciplinare i  casi  di  incompatibilita'  tra  gli
          incarichi di cui  alla  lettera  d)  gia'  conferiti  e  lo
          svolgimento di attivita', retribuite o no, presso  enti  di
          diritto privato sottoposti a  regolazione,  a  controllo  o
          finanziati da parte dell'amministrazione che  ha  conferito
          l'incarico  o  lo  svolgimento  in  proprio  di   attivita'
          professionali, se l'ente o l'attivita'  professionale  sono
          soggetti   a   regolazione   o    finanziati    da    parte
          dell'amministrazione; 
              f) disciplinare i  casi  di  incompatibilita'  tra  gli
          incarichi  di  cui  alla  lettera  d)  gia'   conferiti   e
          l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico. 
              51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e' inserito il seguente: 
              «Art. 54-bis. - (Tutela  del  dipendente  pubblico  che
          segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilita' a
          titolo di calunnia o diffamazione,  ovvero  per  lo  stesso
          titolo ai sensi dell'articolo 2043 del  codice  civile,  il
          pubblico dipendente che denuncia all'autorita'  giudiziaria
          o  alla  Corte  dei  conti,  ovvero  riferisce  al  proprio
          superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto  a
          conoscenza in ragione del  rapporto  di  lavoro,  non  puo'
          essere sanzionato, licenziato o sottoposto  ad  una  misura
          discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti  sulle
          condizioni di lavoro per motivi  collegati  direttamente  o
          indirettamente alla denuncia. 
              2.   Nell'ambito   del    procedimento    disciplinare,
          l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata,  senza
          il suo consenso, sempre che la contestazione  dell'addebito
          disciplinare  sia  fondata  su  accertamenti   distinti   e
          ulteriori   rispetto   alla   segnalazione.   Qualora    la
          contestazione sia fondata,  in  tutto  o  in  parte,  sulla
          segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove  la  sua
          conoscenza sia assolutamente indispensabile per  la  difesa
          dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie  e'
          segnalata al Dipartimento della funzione  pubblica,  per  i
          provvedimenti  di  competenza,  dall'interessato  o   dalle
          organizzazioni   sindacali   maggiormente   rappresentative
          nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste
          in essere. 
              4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto  dagli
          articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni.». 
              52.  Per  l'efficacia  dei  controlli  antimafia  nelle
          attivita' imprenditoriali di cui al comma 53,  presso  ogni
          prefettura e' istituito l'elenco dei fornitori,  prestatori
          di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a  tentativo
          di infiltrazione mafiosa  operanti  nei  medesimi  settori.
          L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia
          in  cui  l'impresa  ha  sede  soddisfa  i   requisiti   per
          l'informazione antimafia  per  l'esercizio  della  relativa
          attivita'.  La  prefettura  effettua  verifiche  periodiche
          circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in
          caso  di   esito   negativo,   dispone   la   cancellazione
          dell'impresa dall'elenco. 
              53. Sono definite come maggiormente esposte  a  rischio
          di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': 
              a) trasporto di materiali  a  discarica  per  conto  di
          terzi; 
              b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento  di
          rifiuti per conto di terzi; 
              c)  estrazione,  fornitura  e  trasporto  di  terra   e
          materiali inerti; 
              d)   confezionamento,   fornitura   e   trasporto    di
          calcestruzzo e di bitume; 
              e) noli a freddo di macchinari; 
              f) fornitura di ferro lavorato; 
              g) noli a caldo; 
              h) autotrasporti per conto di terzi; 
              i) guardiania dei cantieri. 
              54. L'indicazione delle attivita' di cui  al  comma  53
          puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni  anno,
          con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di
          concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,    delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'economia  e  delle
          finanze,  previo  parere  delle  Commissioni   parlamentari
          competenti, da rendere entro trenta giorni  dalla  data  di
          trasmissione del relativo schema alle  Camere.  Qualora  le
          Commissioni non si pronuncino entro il termine, il  decreto
          puo' essere comunque adottato. 
              55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al  comma  52
          comunica  alla  prefettura  competente  qualsiasi  modifica
          dell'assetto proprietario  e  dei  propri  organi  sociali,
          entro trenta giorni dalla data della modifica. Le  societa'
          di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano  le
          variazioni rilevanti  secondo  quanto  previsto  dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58. La  mancata  comunicazione  comporta  la  cancellazione
          dell'iscrizione. 
              56.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  dei  Ministri  per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione,  dell'interno,  della
          giustizia, delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dello
          sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          definite le modalita' per l'istituzione e  l'aggiornamento,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita'  di
          verifica. 
              57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di
          entrata in vigore del decreto di cui al comma  56  continua
          ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata  in
          vigore della presente legge. 
              58. All'articolo 135, comma 1, del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole:
          «passata in giudicato» sono inserite le  seguenti:  «per  i
          delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e  3-quater,
          del codice di procedura penale, dagli articoli  314,  primo
          comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater  e
          320 del codice penale, nonche'». 
              59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione  di
          cui ai commi da 1 a 57 del presente  articolo,  di  diretta
          attuazione  del   principio   di   imparzialita'   di   cui
          all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte
          le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,  comma
          2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni. 
              60. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, attraverso intese in  sede  di
          Conferenza unificata di cui all'articolo 8,  comma  1,  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si  definiscono
          gli adempimenti, con l'indicazione  dei  relativi  termini,
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e degli enti locali, nonche' degli enti pubblici  e
          dei  soggetti  di  diritto  privato  sottoposti   al   loro
          controllo, volti alla piena e  sollecita  attuazione  delle
          disposizioni  della   presente   legge,   con   particolare
          riguardo: 
              a)   alla   definizione,   da   parte    di    ciascuna
          amministrazione, del piano triennale di  prevenzione  della
          corruzione,  a  partire  da  quello  relativo   agli   anni
          2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata
          e al Dipartimento della funzione pubblica; 
              b) all'adozione, da parte di ciascuna  amministrazione,
          di norme regolamentari  relative  all'individuazione  degli
          incarichi   vietati   ai   dipendenti   pubblici   di   cui
          all'articolo 53, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma  42,  lettera  a),
          del presente articolo, ferma restando la  disposizione  del
          comma 4 dello stesso articolo 53; 
              c) all'adozione, da parte di ciascuna  amministrazione,
          del codice di comportamento di cui all'articolo  54,  comma
          5, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  come
          sostituito dal comma 44 del presente articolo. 
              61. Attraverso intese in sede di  Conferenza  unificata
          sono altresi'  definiti  gli  adempimenti  attuativi  delle
          disposizioni  dei  decreti   legislativi   previsti   dalla
          presente legge da parte  delle  regioni  e  delle  province
          autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti  locali,
          nonche' degli enti  pubblici  e  dei  soggetti  di  diritto
          privato sottoposti al loro controllo. 
              62. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.  20,
          dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti: 
              «1-sexies. Nel giudizio di  responsabilita',  l'entita'
          del  danno  all'immagine  della  pubblica   amministrazione
          derivante dalla commissione di un reato  contro  la  stessa
          pubblica amministrazione accertato con sentenza passata  in
          giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
          della somma di denaro o del valore  patrimoniale  di  altra
          utilita' illecitamente percepita dal dipendente. 
              1-septies. Nei giudizi  di  responsabilita'  aventi  ad
          oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
          conservativo  di  cui  all'articolo   5,   comma   2,   del
          decreto-legge 15 novembre 1993,  n.  453,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  14  gennaio  1994,  n.  19,  e'
          concesso in tutti i casi di fondato timore di  attenuazione
          della garanzia del credito erariale.». 
              63. Il Governo e' delegato ad adottare, senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, un  decreto
          legislativo recante  un  testo  unico  della  normativa  in
          materia di  incandidabilita'  alla  carica  di  membro  del
          Parlamento  europeo,  di  deputato  e  di  senatore   della
          Repubblica, di incandidabilita'  alle  elezioni  regionali,
          provinciali, comunali e circoscrizionali e  di  divieto  di
          ricoprire le cariche di  presidente  e  di  componente  del
          consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente  e
          di componente dei consigli e delle giunte delle  unioni  di
          comuni, di consigliere di amministrazione e  di  presidente
          delle  aziende  speciali  e  delle   istituzioni   di   cui
          all'articolo   114   del   testo    unico    delle    leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, di presidente e di componente  degli  organi
          esecutivi delle comunita' montane. 
              64. Il decreto legislativo di cui al comma 63  provvede
          al riordino e all'armonizzazione della vigente normativa ed
          e'  adottato  secondo  i  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a) ferme restando le disposizioni del codice penale  in
          materia  di  interdizione  perpetua  dai  pubblici  uffici,
          prevedere  che  non  siano  temporaneamente  candidabili  a
          deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
          definitive a pene superiori a due anni di reclusione per  i
          delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e  3-quater,
          del codice di procedura penale; 
              b) in aggiunta a  quanto  previsto  nella  lettera  a),
          prevedere  che  non  siano  temporaneamente  candidabili  a
          deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne
          definitive a pene superiori a due anni di reclusione per  i
          delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I,  del
          codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge
          preveda una pena detentiva  superiore  nel  massimo  a  tre
          anni; 
              c) prevedere la  durata  dell'incandidabilita'  di  cui
          alle lettere a) e b); 
              d) prevedere che l'incandidabilita' operi anche in caso
          di  applicazione  della  pena  su   richiesta,   ai   sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 
              e)     coordinare     le     disposizioni      relative
          all'incandidabilita' con le vigenti  norme  in  materia  di
          interdizione  dai  pubblici  uffici  e  di  riabilitazione,
          nonche' con le restrizioni  all'esercizio  del  diritto  di
          elettorato attivo; 
              f) prevedere che le condizioni di incandidabilita' alla
          carica di deputato e di senatore siano  applicate  altresi'
          all'assunzione delle cariche di governo; 
              g) operare una completa  ricognizione  della  normativa
          vigente  in  materia  di  incandidabilita'  alle   elezioni
          provinciali, comunali e circoscrizionali e  di  divieto  di
          ricoprire  le  cariche  di  presidente   della   provincia,
          sindaco, assessore e consigliere  provinciale  e  comunale,
          presidente e  componente  del  consiglio  circoscrizionale,
          presidente e componente del  consiglio  di  amministrazione
          dei consorzi, presidente e componente dei consigli e  delle
          giunte   delle   unioni   di   comuni,    consigliere    di
          amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle
          istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di  cui
          al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e
          componente   degli   organi   delle   comunita'    montane,
          determinata da sentenze definitive di condanna; 
              h) valutare per le cariche di cui alla lettera  g),  in
          coerenza con le scelte operate in attuazione delle  lettere
          a)  e  i),   l'introduzione   di   ulteriori   ipotesi   di
          incandidabilita'  determinate  da  sentenze  definitive  di
          condanna per delitti di grave allarme sociale; 
              i) individuare, fatta salva la  competenza  legislativa
          regionale  sul  sistema   di   elezione   e   i   casi   di
          ineleggibilita' e  di  incompatibilita'  del  presidente  e
          degli altri componenti della giunta regionale  nonche'  dei
          consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilita'  alle
          elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche  negli
          organi politici di vertice  delle  regioni,  conseguenti  a
          sentenze definitive di condanna; 
              l) prevedere  l'abrogazione  espressa  della  normativa
          incompatibile con le disposizioni del  decreto  legislativo
          di cui al comma 63; 
              m) disciplinare le ipotesi di sospensione  e  decadenza
          di diritto dalle cariche di cui al  comma  63  in  caso  di
          sentenza definitiva di condanna  per  delitti  non  colposi
          successiva alla candidatura o all'affidamento della carica. 
              65. Lo schema del decreto legislativo di cui  al  comma
          63, corredato di relazione tecnica, ai sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
          trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione  dei  pareri
          da parte  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia e per i profili finanziari,  che  sono  resi  entro
          sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema  di
          decreto. Decorso il termine di cui  al  periodo  precedente
          senza che le  Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri  di
          rispettiva competenza, il decreto legislativo  puo'  essere
          comunque adottato. 
              66. Tutti gli incarichi presso istituzioni,  organi  ed
          enti pubblici, nazionali ed  internazionali  attribuiti  in
          posizioni  apicali  o  semiapicali,  compresi   quelli   di
          titolarita'  dell'ufficio  di   gabinetto,   a   magistrati
          ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati  e
          procuratori  dello  Stato,   devono   essere   svolti   con
          contestuale collocamento in posizione di fuori  ruolo,  che
          deve permanere  per  tutta  la  durata  dell'incarico.  Gli
          incarichi in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni
          successivi  non  viene   adottato   il   provvedimento   di
          collocamento in posizione di fuori ruolo. 
              67. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          un decreto legislativo per  l'individuazione  di  ulteriori
          incarichi, anche negli uffici  di  diretta  collaborazione,
          che, in aggiunta a quelli di cui al  comma  66,  comportano
          l'obbligatorio collocamento in posizione  di  fuori  ruolo,
          sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) tener conto  delle  differenze  e  specificita'  dei
          regimi  e  delle  funzioni  connessi   alla   giurisdizione
          ordinaria, amministrativa, contabile  e  militare,  nonche'
          all'Avvocatura dello Stato; 
              b) durata dell'incarico; 
              c) continuativita' e onerosita' dell'impegno lavorativo
          connesso allo svolgimento dell'incarico; 
              d) possibili situazioni di conflitto di  interesse  tra
          le  funzioni   esercitate   presso   l'amministrazione   di
          appartenenza e quelle esercitate in  ragione  dell'incarico
          ricoperto fuori ruolo. 
              68. Salvo quanto previsto dal comma  69,  i  magistrati
          ordinari,  amministrativi,  contabili   e   militari,   gli
          avvocati e  procuratori  dello  Stato  non  possono  essere
          collocati in posizione di fuori ruolo  per  un  tempo  che,
          nell'arco del loro servizio, superi complessivamente  dieci
          anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non puo'
          comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla
          posizione rivestita nei ruoli di appartenenza. 
              69. Salvo quanto previsto nei commi  70,  71  e  72  le
          disposizioni di cui al comma 68  si  applicano  anche  agli
          incarichi in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72  non  si
          applicano ai membri  di  Governo,  alle  cariche  elettive,
          anche presso gli organi di  autogoverno,  e  ai  componenti
          delle Corti internazionali comunque denominate. 
              71.  Per   gli   incarichi   previsti   dal   comma   4
          dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n.
          143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
          2008,  n.   181,   anche   se   conferiti   successivamente
          all'entrata in vigore della presente legge, il  termine  di
          cui al comma 68 decorre dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili  e
          militari, nonche' gli avvocati e  procuratori  dello  Stato
          che, alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
          hanno gia' maturato o che,  successivamente  a  tale  data,
          maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di
          fuori ruolo, di cui al comma 68,  si  intendono  confermati
          nella  posizione   di   fuori   ruolo   sino   al   termine
          dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o  del
          mandato relativo all'ente o soggetto presso cui  e'  svolto
          l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un  termine,  il
          collocamento  in  posizione  di  fuori  ruolo  si   intende
          confermato per i  dodici  mesi  successivi  all'entrata  in
          vigore della presente legge. 
              73. Lo schema del decreto legislativo di cui  al  comma
          67 e' trasmesso alle Camere ai  fini  dell'espressione  dei
          pareri da parte delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per materia, che sono resi entro trenta giorni  dalla  data
          di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso  il
          termine senza che le Commissioni abbiano espresso i  pareri
          di rispettiva competenza il decreto legislativo puo' essere
          comunque adottato. 
              74. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo di cui al comma 67,  nel  rispetto  dei
          principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il  Governo  e'
          autorizzato  ad   adottare   disposizioni   integrative   o
          correttive del decreto legislativo stesso. 
              75.  Al  codice  penale  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
              a) all'articolo 32-quater, dopo le  parole:  «319-bis,»
          sono inserite le seguenti: «319-quater,»; 
              b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter»
          sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»; 
              c) al primo comma dell'articolo 314, la  parola:  «tre»
          e' sostituita dalla seguente: «quattro»; 
              d) l'articolo 317 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 317. - (Concussione).  -  Il  pubblico  ufficiale
          che,  abusando  della  sua  qualita'  o  dei  suoi  poteri,
          costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui
          o a un terzo, denaro o altra  utilita'  e'  punito  con  la
          reclusione da sei a dodici anni.»; 
              e) all'articolo 317-bis, le parole: «314  e  317»  sono
          sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-ter»; 
              f) l'articolo 318 e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  318.  -  (Corruzione   per   l'esercizio   della
          funzione). - Il pubblico  ufficiale  che,  per  l'esercizio
          delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,
          per se' o per un  terzo,  denaro  o  altra  utilita'  o  ne
          accetta la promessa e' punito con la reclusione  da  uno  a
          cinque anni.»; 
              g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque»  sono
          sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»; 
              h) all'articolo  319-ter  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              1) nel primo comma, le parole: «da  tre  a  otto»  sono
          sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»; 
              2)  nel  secondo  comma,  la   parola:   «quattro»   e'
          sostituita dalla seguente: «cinque»; 
              i) dopo l'articolo 319-ter e' inserito il seguente: 
              «Art.  319-quater.  -  (Induzione  indebita  a  dare  o
          promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu'
          grave  reato,  il  pubblico  ufficiale  o  l'incaricato  di
          pubblico servizio che, abusando della sua  qualita'  o  dei
          suoi  poteri,  induce  taluno  a  dare   o   a   promettere
          indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra  utilita'
          e' punito con la reclusione da tre a otto anni. 
              Nei casi previsti dal primo comma, chi da'  o  promette
          denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino  a
          tre anni.»; 
              l) all'articolo 320, il primo comma e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si  applicano
          anche all'incaricato di un pubblico servizio.»; 
              m)  all'articolo  322  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualita'
          di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un  atto  del
          suo  ufficio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,   per
          l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»; 
              2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
              «La pena di cui al primo comma si applica  al  pubblico
          ufficiale o all'incaricato  di  un  pubblico  servizio  che
          sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita'
          per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.»; 
              n) all'articolo  322-bis  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le  disposizioni
          degli articoli» sono  inserite  le  seguenti:  «319-quater,
          secondo comma,»; 
              2) nella rubrica, dopo la parola:  «concussione,»  sono
          inserite  le  seguenti:  «induzione  indebita  a   dare   o
          promettere utilita',»; 
              o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo  le  parole:
          «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»; 
              p) all'articolo 323, primo comma, le  parole:  «da  sei
          mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno  a
          quattro anni»; 
              q) all'articolo 323-bis, dopo la  parola:  «319,»  sono
          inserite le seguenti: «319-quater,»; 
              r) dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente: 
              «Art. 346-bis. - (Traffico di  influenze  illecite).  -
          Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui  agli
          articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti  con
          un pubblico ufficiale o con un incaricato  di  un  pubblico
          servizio, indebitamente fa dare o promettere, a  se'  o  ad
          altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale,  come  prezzo
          della  propria  mediazione  illecita  verso   il   pubblico
          ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per
          remunerarlo,  in  relazione  al  compimento  di   un   atto
          contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo
          di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione  da
          uno a tre anni. 
              La stessa pena si applica a  chi  indebitamente  da'  o
          promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. 
              La pena e' aumentata se il soggetto  che  indebitamente
          fa dare o promettere, a se' o  ad  altri,  denaro  o  altro
          vantaggio patrimoniale riveste  la  qualifica  di  pubblico
          ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. 
              Le  pene  sono  altresi'  aumentate  se  i  fatti  sono
          commessi   in   relazione   all'esercizio   di    attivita'
          giudiziarie. 
              Se i fatti sono di particolare  tenuita',  la  pena  e'
          diminuita.». 
              76. L'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal
          seguente: 
              «Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che  il
          fatto costituisca piu' grave reato, gli  amministratori,  i
          direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
          documenti contabili societari, i sindaci e  i  liquidatori,
          che, a seguito della dazione o della promessa di  denaro  o
          altra utilita', per se' o per altri, compiono  od  omettono
          atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio
          o degli obblighi di  fedelta',  cagionando  nocumento  alla
          societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 
              Si applica la pena della reclusione fino a  un  anno  e
          sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto  alla
          direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati  al
          primo comma. 
              Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone
          indicate nel primo e nel secondo comma  e'  punito  con  le
          pene ivi previste. Le pene stabilite nei  commi  precedenti
          sono raddoppiate  se  si  tratta  di  societa'  con  titoli
          quotati in mercati regolamentati italiani o di altri  Stati
          dell'Unione europea o diffusi tra  il  pubblico  in  misura
          rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive modificazioni. 
              Si procede a querela della persona  offesa,  salvo  che
          dal fatto derivi una distorsione  della  concorrenza  nella
          acquisizione di beni o servizi.». 
              77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 25: 
              1) nella rubrica, dopo la  parola:  «Concussione»  sono
          inserite le  seguenti:  «,  induzione  indebita  a  dare  o
          promettere utilita'»; 
              2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono
          inserite le seguenti: «319-quater»; 
              b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s)  e'
          aggiunta la seguente: 
              «s-bis) per il delitto di corruzione tra  privati,  nei
          casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice
          civile, la sanzione pecuniaria da duecento  a  quattrocento
          quote». 
              78. All'articolo 308 del codice  di  procedura  penale,
          dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              «2-bis.  Nel  caso  si  proceda  per  uno  dei  delitti
          previsti dagli articoli 314, 316,  316-bis,  316-ter,  317,
          318, 319, 319-ter,  319-quater,  primo  comma,  e  320  del
          codice penale, le  misure  interdittive  perdono  efficacia
          decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni
          caso,  qualora  esse  siano  state  disposte  per  esigenze
          probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione  anche
          oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo  restando
          che comunque la loro efficacia viene  meno  se  dall'inizio
          della loro esecuzione e' decorso un periodo di  tempo  pari
          al triplo dei termini previsti dall'articolo 303». 
              79. All'articolo  133,  comma  1-bis,  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, dopo le parole: «319-ter»  sono  inserite  le
          seguenti: «, 319-quater». 
              80. All'articolo 12-sexies del decreto-legge  8  giugno
          1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 1992,  n.  356,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite
          le seguenti: «319-quater,»; 
              b) al comma 2-bis,  dopo  le  parole:  «319-ter,»  sono
          inserite le seguenti: «319-quater,». 
              81. Al testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
          enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 58, comma 1,  lettera  b),  le  parole:
          «(corruzione per un atto d'ufficio)» sono sostituite  dalle
          seguenti: «(corruzione per l'esercizio della  funzione)»  e
          dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti  giudiziari),»
          sono  inserite  le  seguenti:  «319-quater,   primo   comma
          (induzione indebita a dare o promettere utilita'),»; 
              b) all'articolo  59,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le
          parole:   «319-ter»   sono   inserite   le   seguenti:   «,
          319-quater»; 
              c) all'articolo  59,  comma  1,  lettera  c),  dopo  le
          parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284, 285  e
          286 del  codice  di  procedura  penale»  sono  aggiunte  le
          seguenti: «nonche' di cui all'articolo 283,  comma  1,  del
          codice di procedura penale, quando  il  divieto  di  dimora
          riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale». 
              82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100,
          comma 1, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto  2000,  n.   267,   e'   comunicato   dal   prefetto
          all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui al  comma  1
          del presente articolo, che si esprime entro trenta  giorni.
          Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che
          l'Autorita'  rilevi  che  la  stessa  sia  correlata   alle
          attivita' svolte dal segretario in materia  di  prevenzione
          della corruzione. 
              83. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001,
          n. 97, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti:
          «, 319-quater». 
              - Si riporta l'articolo 4 del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  14   maggio   2007,   n.   78   recante:
          "Regolamento  per  il  riordino  degli  organismi  operanti
          presso il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  a  norma
          dell'articolo  29  del  D.L.  4  luglio   2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto  2006,  n.
          248": 
              "Art. 4. Commissione Centrale per le Cooperative. 
              1. La Commissione Centrale per le Cooperative di cui al
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  14
          dicembre 1947, n. 1577, e' composta da: 
              a)  il  Ministro  dello  sviluppo  economico   che   la
          presiede, salvo delega ad altro componente; 
              b) il Direttore generale della Direzione  generale  per
          gli  enti  cooperativi   del   Ministero   dello   sviluppo
          economico, il quale ne e' componente di diritto; 
              c)  un  rappresentante  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico; 
              d) un rappresentante del Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale; 
              e)    un    rappresentante    del    Ministero    delle
          infrastrutture; 
              f) un  rappresentante  del  Ministero  delle  politiche
          agricole, alimentari e forestali; 
              g) un  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali; 
              h)  un  rappresentante  designato  da  ciascuna   delle
          Associazioni  nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e
          tutela del movimento cooperativo  legalmente  riconosciute,
          limitatamente al primo  rinnovo  successivo  all'emanazione
          della  presente  disciplina.  Per  i  rinnovi   successivi,
          nell'attribuzione del numero dei rappresentanti di ciascuna
          Associazione  si  terra'  conto  dei  dati  relativi   alla
          rappresentativita'  delle  Associazioni   stesse,   desunti
          dall'Albo delle Cooperative,  nel  limite  massimo  di  due
          rappresentanti. 
              2.  Con  esclusione   del   Presidente,   per   ciascun
          componente della Commissione e' designato un supplente. 
              3. La Commissione Centrale esprime parere: 
              a) sui progetti di legge o regolamenti interessanti  la
          cooperazione; 
              b) su tutte le questioni sulle quali  il  parere  della
          Commissione  sia  prescritto  da  legge  o  regolamenti   o
          richiesto dal Ministro per  lo  sviluppo  economico  o  dal
          Direttore generale per gli enti cooperativi; 
              c) sulle domande di riconoscimento  delle  Associazioni
          nazionali di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  2
          agosto 2002, n. 220; 
              d) in tema di devoluzione dei patrimoni  residui  degli
          enti cooperativi iscritti nell'Albo delle Cooperative; 
              e) in  tema  di  adempimenti  relativi  all'Albo  delle
          Cooperative. 
              4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3,  a
          fini  istruttori  o  decisori  in  caso  di   urgenza,   la
          Commissione Centrale per le Cooperative puo' costituire nel
          proprio seno un Comitato composto: 
              a) dal Presidente della Commissione; 
              b) da tre membri  scelti  tra  quelli  designati  dalle
          Amministrazioni pubbliche rappresentate  nella  Commissione
          Centrale, eletti dalla Commissione stessa; 
              c) da un rappresentante  designato  da  ciascuna  delle
          Associazioni  nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e
          tutela del movimento cooperativo. 
              5. La  Commissione  e'  ricostituita  con  decreto  del
          Ministro dello sviluppo  economico  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento.
          In caso di  mancata  designazione  dei  rappresentanti  del
          movimento cooperativo o delle Amministrazioni pubbliche, il
          Ministro dello  sviluppo  economico  provvede  direttamente
          alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli  secondo
          il criterio della competenza tra le persone con  esperienze
          nel  campo  della   cooperazione.   La   segreteria   della
          Commissione e' assicurata dalla Direzione generale per  gli
          enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico. 
              6.  I  componenti  nominati  in  rappresentanza   delle
          Amministrazioni  pubbliche  devono  avere   qualifica   non
          inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. 
              7. L'organizzazione delle attivita' ed il funzionamento
          della Commissione, nonche'  i  compiti  del  Comitato,  ove
          costituito, sono disciplinati  da  un  regolamento  interno
          deliberato dalla  Commissione  medesima  ed  approvato  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico. Alle  sedute
          della  Commissione   possono   essere   invitati   esperti,
          rappresentanti del  sistema  cooperativo  e  funzionari  di
          pubbliche amministrazioni,  anche  locali,  sulla  base  di
          valutazioni legate alle differenti competenze istituzionali
          di volta in volta ritenute necessarie dal  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              8.  I  riferimenti  contenuti  in  atti  normativi   ed
          amministrativi alla Commissione Centrale per le Cooperative
          ed al Comitato Centrale  per  le  Cooperative,  di  cui  al
          decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14
          dicembre 1947, n. 1577,  devono  intendersi  riferiti  alla
          Commissione Centrale per le Cooperative di cui al  presente
          decreto. 
              9. Sono abrogati gli articoli  18,  19,  20  e  21  del
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  14
          dicembre 1947, n. 1577."