Art. 17 
 
 
                    Monitoraggio dell'attuazione 
 
  1. A partire dal 2014 e successivamente ogni 3  anni,  il  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  e  su  proposta  dell'ENEA,
approva e  trasmette  alla  Commissione  europea  il  Piano  d'azione
nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, che comprende: 
    a) misure  significative  per  il  miglioramento  dell'efficienza
energetica; 
    b) risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli  nella
fornitura, trasmissione e distribuzione  dell'energia  nonche'  negli
usi finali della stessa, in vista del conseguimento  degli  obiettivi
nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3; 
    c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria  previsto  al
2020. 
  2. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, il Ministero dello  sviluppo  economico,
su proposta di ENEA, approva e trasmette  alla  Commissione  europea,
una relazione annuale  sui  progressi  realizzati  nel  conseguimento
degli obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 3. 
  3. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, il Ministero dello  sviluppo  economico,
su proposta del GSE, approva e trasmette  alla  Commissione  europea,
una relazione annuale sulla cogenerazione contenente: 
    a) statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica  e
di calore da cogenerazione ad alto e basso  rendimento  in  relazione
alla produzione totale di calore e di energia elettrica; 
    b) statistiche relative alla capacita' di cogenerazione di calore
e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione; 
    c) statistiche relative  alla  produzione  e  alle  capacita'  di
teleriscaldamento  e  di  tele  raffreddamento  in   relazione   alla
produzione e alle capacita' totali di calore e di energia elettrica; 
    d)  statistiche  sui  risparmi  di  energia  primaria  realizzati
applicando la cogenerazione. 
  4. Il PAEE e le relazioni e di cui ai commi 1, 2 e 3, sono  redatte
sulla  base  dell'allegato  XIV  della  direttiva  2012/27/UE  e  dei
documenti  operativi  predisposti  dalla  Commissione   europea.   La
relazione di cui al comma 3 e' redatta conformemente alla metodologia
di  cui  agli  allegati  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare del 4 agosto 2011. 
 
          Note all'art. 17: 
              Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/27/UE,
          si veda nelle note alle premesse. 
              Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del  4
          agosto 2011, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          settembre 2011, n. 218.