Art. 17 
 
 
         Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 
 
  1. Per l'attuazione delle politiche di cooperazione  allo  sviluppo
sulla base dei criteri  di  efficacia,  economicita',  unitarieta'  e
trasparenza e' istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione  allo
sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalita' giuridica
di diritto pubblico, sottoposta al potere di  indirizzo  e  vigilanza
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. L'Agenzia opera sulla base di  direttive  emanate  dal  Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  nell'ambito
degli indirizzi generali indicati nel documento di  cui  all'articolo
12  e  del  coordinamento  di  cui  all'articolo  15.  Salvo  diversa
disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia  propone
al Comitato  congiunto  di  cui  all'articolo  21  le  iniziative  da
approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai
sensi del comma 6 del presente articolo. 
  3. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui  al
comma 2, le attivita' a  carattere  tecnico-operativo  connesse  alle
fasi  di  istruttoria,  formulazione,   finanziamento,   gestione   e
controllo delle iniziative  di  cooperazione  di  cui  alla  presente
legge.  Su  richiesta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale o del vice  ministro  della  cooperazione
allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresi' alla definizione della
programmazione annuale dell'azione di cooperazione allo sviluppo. Per
la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso
i  soggetti  di  cui  al  capo  VI,  selezionati  mediante  procedure
comparative in linea con  la  normativa  vigente  e  con  i  principi
stabiliti dall'Unione europea, o attraverso  partner  internazionali,
salvo quando si richieda il suo intervento diretto. 
  4. L'Agenzia eroga servizi,  assistenza  e  supporto  tecnico  alle
altre amministrazioni pubbliche che  operano  negli  ambiti  definiti
dagli articoli 1 e 2 della presente  legge,  regolando  i  rispettivi
rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione
di programmi e progetti  dell'Unione  europea,  di  banche,  fondi  e
organismi internazionali e collabora con  strutture  di  altri  Paesi
aventi  analoghe  finalita';  promuove  forme  di  partenariato   con
soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative;  puo'
realizzare iniziative finanziate da soggetti privati. 
  5.  Il  direttore  dell'Agenzia  e'  nominato  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e
della  cooperazione  internazionale,  a  seguito  di   procedura   di
selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di  trasparenza,
per un mandato della durata di quattro  anni,  rinnovabile  una  sola
volta,  tra  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
professionale e in possesso di documentata esperienza in  materia  di
cooperazione allo sviluppo. 
  6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di  spesa  entro  un
limite massimo di due milioni  di  euro,  il  direttore  dell'Agenzia
adotta un regolamento interno di contabilita', approvato dal Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme  ai  principi
civilistici e rispondente alle  esigenze  di  efficienza,  efficacia,
trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della  gestione
contabile  nonche'  coerente  con  le  regole  adottate   dall'Unione
europea. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207,  i  riferimenti
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla  presente
legge. 
  7. L'Agenzia ha la sede principale a  Roma.  Previa  autorizzazione
del  Comitato  congiunto  di  cui  all'articolo  21,   il   direttore
dell'Agenzia, nel rispetto delle  risorse  umane  disponibili  e  nel
limite  delle  risorse  finanziarie  assegnate,  puo'   istituire   o
sopprimere le sedi all'estero  dell'Agenzia  e  determinare  l'ambito
territoriale    di    competenza    delle     stesse,     utilizzando
prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre  amministrazioni
pubbliche presenti nelle stesse localita'. Previa autorizzazione  del
Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore  dell'Agenzia
dispone l'utilizzazione, laddove possibile,  degli  uffici  di  altre
amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia. 
  8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo
21,  il  direttore  dell'Agenzia  puo',  nel  limite  delle   risorse
finanziarie assegnate, inviare  all'estero  dipendenti  dell'Agenzia,
nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2,
nonche' del personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo,
nel limite massimo delle unita' ivi indicate.  Si  applica  la  parte
terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
18, ad eccezione dell'articolo 204; salvo quanto previsto dal  quinto
comma dell'articolo 170, il periodo minimo di  permanenza  presso  le
sedi all'estero e' di due anni. Il personale dell'Agenzia  all'estero
e' accreditato secondo le procedure  previste  dall'articolo  31  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  in
conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e
consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei  Paesi  di
accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro
delle funzioni di  direzione,  vigilanza  e  coordinamento  dei  capi
missione, in linea con le  strategie  di  cooperazione  definite  dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in
conformita' con  l'articolo  37  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui  opera,  l'Agenzia
mantiene un costante rapporto di consultazione e  collaborazione  con
le organizzazioni della societa' civile presenti in loco  e  assicura
il  coordinamento  tecnico  delle  attivita'  di  cooperazione   allo
sviluppo finanziate con fondi pubblici italiani. 
  9. L'Agenzia realizza e gestisce  una  banca  dati  pubblica  nella
quale sono raccolte tutte le informazioni  relative  ai  progetti  di
cooperazione  realizzati  e  in  corso   di   realizzazione   e,   in
particolare: il Paese partner, la tipologia di intervento, il  valore
dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura  di  gara,
l'indicazione degli aggiudicatari. 
  10. L'Agenzia adotta un codice etico cui  devono  attenersi,  nella
realizzazione delle iniziative di cui alla presente  legge,  tutti  i
soggetti pubblici e privati di cui  all'articolo  23,  comma  2,  che
intendano partecipare alle attivita' di  cooperazione  allo  sviluppo
beneficiando di contributi pubblici. Tale codice  richiama  le  fonti
normative internazionali in  materia  di  condizioni  di  lavoro,  di
sostenibilita' ambientale nonche' la legislazione  per  il  contrasto
della criminalita' organizzata e fa  riferimento  espresso  a  quello
vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta  applicabile,
se non diversamente stabilito dal codice  dell'Agenzia,  a  tutto  il
personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati  di
cui all'articolo 23, comma 2. 
  11. La  Corte  dei  conti  esercita  il  controllo  sulla  gestione
dell'Agenzia e delle relative articolazioni periferiche. 
  12. Salvo quanto diversamente disposto  dalla  presente  legge,  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli  8  e  9  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  13. Con regolamento  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale,  da  emanare  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'  adottato
lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le  competenze  e
le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali: 
    a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad
essa  destinati   da   altre   amministrazioni   pubbliche   per   la
realizzazione degli interventi di cooperazione nonche' le  condizioni
per la stipula delle convenzioni di cui  al  comma  4,  ivi  comprese
quelle a titolo oneroso; 
    b) le funzioni di vigilanza e controllo da  parte  del  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
    c) le funzioni  di  controllo  interno  e  di  valutazione  delle
attivita'; 
    d) le procedure di reclutamento per il direttore  dell'Agenzia  e
per il restante personale nel rispetto  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e in coerenza con quanto  previsto  dall'articolo
19 della presente legge; 
    e) le procedure comparative di cui al comma 3; 
    f) le procedure di selezione delle organizzazioni e  degli  altri
soggetti di cui all'articolo 26; 
    g) il rapporto fra  la  presenza  dell'Agenzia  all'estero  e  le
rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  e   le   condizioni   per
assicurare  il  sostegno  e  il  coordinamento   tecnico   da   parte
dell'Agenzia delle attivita' di  cooperazione  realizzate  con  fondi
pubblici italiani nei Paesi partner; 
    h) il numero massimo di sedi all'estero di cui al comma  7  e  di
dipendenti dell'Agenzia che  possono  essere  destinati  a  prestarvi
servizio; 
    i) le modalita' di armonizzazione del regime degli interventi  in
corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 32; 
    l) le modalita' di riallocazione del  personale,  dei  compiti  e
delle funzioni dell'Istituto agronomico per  l'Oltremare  all'interno
della struttura  dell'Agenzia,  senza  che  cio'  determini  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica; 
    m)  la  previsione  di  un  collegio  dei   revisori   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 4, lettera  h),  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti,
in qualita' di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere,
designato dal Presidente della Corte  stessa  nonche'  da  un  membro
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da  un  membro
designato dal Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
    n) le  modalita'  di  rendicontazione  e  controllo  delle  spese
effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia,  anche  attraverso  un
efficiente servizio di audit interno che  assicuri  il  rispetto  dei
principi di economicita', efficacia ed efficienza; 
    o) la previsione che il bilancio dell'Agenzia sia pubblicato  nel
sito internet del medesimo istituto, dopo la sua approvazione. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  reca:
          "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre
          2010,  n.  207,  reca:  "Regolamento   di   esecuzione   ed
          attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
          recante «Codice dei contratti pubblici relativi  a  lavori,
          servizi  e  forniture   in   attuazione   delle   direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE»". 
              - Il testo dell'articolo 204 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18   (Ordinamento
          dell'amministrazione degli affari esteri) e' il seguente: 
              "Art. 204. Trattamento dei componenti delle delegazioni
          diplomatiche  speciali.  Ai  componenti  delle  delegazioni
          diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 e' attribuita,
          con decreto del Ministro degli affari esteri,  di  concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica su parere della commissione di cui
          all'articolo 172, un'indennita' adeguata ed un assegno  per
          oneri di rappresentanza determinato secondo  i  criteri  di
          cui  all'articolo   171-bis.   Il   trattamento   economico
          complessivo e' comunque  non  superiore  a  quello  che  il
          personale di analogo rango percepisce  o  percepirebbe  nel
          Paese  in  cui  e'  istituita  la  delegazione  diplomatica
          speciale. 
              Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di  cui  al
          primo   comma   dell'articolo   predetto,    all'indennita'
          personale si intende sostituita quella prevista  dal  primo
          comma del  presente  articolo.  La  indennita'  giornaliera
          prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata,  nei
          casi di cui al punto 1)  dello  stesso  comma,  sulla  base
          dell'indennita'  di  cui  al  primo  comma   del   presente
          articolo. Nei casi contemplati nel punto  2)  dell'articolo
          186, l'indennita' giornaliera e' stabilita  con  la  stessa
          procedura indicata nel primo comma del presente articolo.". 
              - Il testo dell'articolo 170, quinto comma, del decreto
          del Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18
          (Ordinamento dell'amministrazione degli affari  esteri)  e'
          il seguente: 
              "Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34  per
          un periodo che, anche per effetto  di  eventuali  proroghe,
          non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale
          ha titolo al trattamento economico  di  cui  alla  presente
          parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli  173,
          175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche'  al  primo
          comma dell'articolo 200.". 
              - Il testo dell'articolo 31 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18   (Ordinamento
          dell'amministrazione degli affari esteri) e' il seguente: 
              "Art. 31. (Composizione e organizzazione  degli  uffici
          all'estero). - La composizione, per numero e qualificazione
          del   personale,    e    l'organizzazione    di    ciascuna
          rappresentanza diplomatica e di ciascun  ufficio  consolare
          di I categoria sono determinate dall'azione  specifica  che
          rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area
          a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base
          alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a
          seconda  dei  compiti  da  assolvere.   La   azione   della
          rappresentanza  diplomatica  e  dell'ufficio  consolare  e'
          svolta,  direttamente  o  a  mezzo  del  personale  che  lo
          coadiuva, dal funzionario che vi e' preposto  e  che,  come
          tale, ha la responsabilita' della condotta degli affari. 
              Al servizio delle rappresentanze diplomatiche  e  degli
          uffici consolari e'  adibito  esclusivamente  personale  di
          ruolo  e  a  contratto  dell'Amministrazione  degli  affari
          esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed
          il caso di missione temporanea. 
              E'  vietato  il  conferimento  a  titolo  onorifico  di
          incarichi   presso   uffici   all'estero,   di   qualifiche
          diplomatiche e consolari e di accreditamenti  di  qualsiasi
          genere, salvo per questi ultimi quanto puo' essere disposto
          con  decreto  del  Ministro,  su  motivata   proposta   del
          Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze. 
              Restano ferme le norme che disciplinano  l'assegnazione
          alle  rappresentanze  diplomatiche  di  addetti   militari,
          navali ed aeronautici.". 
              - Il testo dell'articolo 37 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18   (Ordinamento
          dell'amministrazione degli affari esteri) e' il seguente: 
              "Art. 37. (Funzioni della Missione diplomatica).  -  La
          Missione  diplomatica  svolge,  nell'ambito   del   diritto
          internazionale, funzioni consistenti principalmente nel: 
              proteggere  gli  interessi  nazionali  e   tutelare   i
          cittadini e i loro interessi; 
              trattare gli affari, negoziare, riferire; 
              promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti
          in  tutti  i  settori  tra   l'Italia   e   lo   Stato   di
          accreditamento. 
              L'attivita' di una Missione diplomatica si  esplica  in
          particolare nei  settori  politico-diplomatico,  consolare,
          emigratorio, economico, commerciale, finanziario,  sociale,
          culturale,   scientifico-tecnologico   della   stampa    ed
          informazione. 
              La Missione diplomatica  esercita  altresi'  azione  di
          coordinamento e, nei  casi  previsti,  di  vigilanza  o  di
          direzione  dell'attivita'  di  uffici  ed   Enti   pubblici
          italiani,  operanti   nel   territorio   dello   Stato   di
          accreditamento.". 
              - Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n.  300  (Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15  marzo  1997,
          n. 59) e' il seguente: 
              "Art.  8.  (L'ordinamento).  -  1.  Le   agenzie   sono
          strutture che, secondo le previsioni del  presente  decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della
          legge 14 gennaio 1994,  n.  20.  Esse  sono  sottoposte  ai
          poteri di indirizzo e di vigilanza di un  ministro  secondo
          le disposizioni  del  successivo  comma  4,  e  secondo  le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente  articolo  5  del  presente   decreto   per   il
          conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del presidente del consiglio dei ministri  e  dei  ministri
          competenti, di concerto con il  ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
              a)  definizione  delle   attribuzioni   del   direttore
          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente articolo 5  del  presente  decreto
          con riferimento al capo del dipartimento; 
              b) attribuzione al direttore generale  e  ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; 
              c) previsione di un  comitato  direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
              d) definizione dei poteri  ministeriali  di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
              d1)   l'approvazione   dei   programmi   di   attivita'
          dell'agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'agenzia; 
              d2) l'emanazione di direttive con  l'indicazione  degli
          obiettivi da raggiungere; 
              d3) l'acquisizione di dati e notizie e  l'effettuazione
          di ispezioni per accertare l'osservanza delle  prescrizioni
          impartite; 
              d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'  da
          intraprendere; 
              e) definizione, tramite  una  apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
              f) attribuzione all'agenzia di autonomia  di  bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
              g) regolazione su base convenzionale  dei  rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del ministro competente; 
              h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
          decreto del ministro competente, composto  di  tre  membri,
          due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
          dei  conti  o  tra  persone  in   possesso   di   specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
              i) istituzione di un  apposito  organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
              l) determinazione di  una  organizzazione  dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'adozione  amministrativa;  attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
              m) facolta'  del  direttore  generale  dell'agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica." 
              "Art. 9. (Il personale e la dotazione  finanziaria).  -
          1. Alla copertura dell'organico delle agenzie,  nei  limiti
          determinati per ciascuna di esse dai  successivi  articoli,
          si provvede, nell'ordine: 
              a) mediante l'inquadramento  del  personale  trasferito
          dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui  al  precedente
          articolo 8, comma 1; 
              b) mediante le procedure di mobilita' di  cui  al  capo
          III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
          n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; 
              c)  a  regime,   mediante   le   ordinarie   forme   di
          reclutamento. 
              2. Al termine delle procedure di inquadramento  di  cui
          al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte  le
          dotazioni organiche delle amministrazioni e degli  enti  di
          provenienza e le corrispondenti  risorse  finanziarie  sono
          trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate. 
              3. Al personale inquadrato nell'organico  dell'agenzia,
          ai  sensi  del  precedente  comma  1,   e'   mantenuto   il
          trattamento giuridico ed  economico  spettante  presso  gli
          enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza  al
          momento  dell'inquadramento,  fino  alla  stipulazione  del
          primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 
              4.  Gli  oneri  di  funzionamento   dell'agenzia   sono
          coperti: 
              a)  mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite   da
          amministrazioni, secondo  quanto  disposto  dal  precedente
          comma 2; 
              b)  mediante  gli  introiti  derivanti  dai   contratti
          stipulati con le  amministrazioni  per  le  prestazioni  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione; 
              c) mediante un finanziamento annuale,  nei  limiti  del
          fondo  a  tale   scopo   stanziato   in   apposita   unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          ministero  competente  e   suddiviso   in   tre   capitoli,
          distintamente riferiti agli oneri  di  gestione,  calcolati
          tenendo conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese  di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali.". 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione." 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  reca:
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche".