Art. 17 Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 1. Per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicita', unitarieta' e trasparenza e' istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito degli indirizzi generali indicati nel documento di cui all'articolo 12 e del coordinamento di cui all'articolo 15. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo. 3. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui al comma 2, le attivita' a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresi' alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione allo sviluppo. Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso i soggetti di cui al capo VI, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente e con i principi stabiliti dall'Unione europea, o attraverso partner internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto. 4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalita'; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; puo' realizzare iniziative finanziate da soggetti privati. 5. Il direttore dell'Agenzia e' nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo. 6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilita', approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile nonche' coerente con le regole adottate dall'Unione europea. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge. 7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, puo' istituire o sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse localita'. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia dispone l'utilizzazione, laddove possibile, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia. 8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia puo', nel limite delle risorse finanziarie assegnate, inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2, nonche' del personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, nel limite massimo delle unita' ivi indicate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione dell'articolo 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero e' di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero e' accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in conformita' con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della societa' civile presenti in loco e assicura il coordinamento tecnico delle attivita' di cooperazione allo sviluppo finanziate con fondi pubblici italiani. 9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati pubblica nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese partner, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari. 10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2, che intendano partecipare alle attivita' di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice richiama le fonti normative internazionali in materia di condizioni di lavoro, di sostenibilita' ambientale nonche' la legislazione per il contrasto della criminalita' organizzata e fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2. 11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia e delle relative articolazioni periferiche. 12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali: a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di cooperazione nonche' le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo oneroso; b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; c) le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attivita'; d) le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge; e) le procedure comparative di cui al comma 3; f) le procedure di selezione delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 26; g) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia all'estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari e le condizioni per assicurare il sostegno e il coordinamento tecnico da parte dell'Agenzia delle attivita' di cooperazione realizzate con fondi pubblici italiani nei Paesi partner; h) il numero massimo di sedi all'estero di cui al comma 7 e di dipendenti dell'Agenzia che possono essere destinati a prestarvi servizio; i) le modalita' di armonizzazione del regime degli interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 32; l) le modalita' di riallocazione del personale, dei compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia, senza che cio' determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; m) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualita' di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonche' da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; n) le modalita' di rendicontazione e controllo delle spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia, anche attraverso un efficiente servizio di audit interno che assicuri il rispetto dei principi di economicita', efficacia ed efficienza; o) la previsione che il bilancio dell'Agenzia sia pubblicato nel sito internet del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.
Note all'art. 17: - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, reca: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, reca: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»". - Il testo dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) e' il seguente: "Art. 204. Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali. Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 e' attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'articolo 172, un'indennita' adeguata ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo 171-bis. Il trattamento economico complessivo e' comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui e' istituita la delegazione diplomatica speciale. Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo predetto, all'indennita' personale si intende sostituita quella prevista dal primo comma del presente articolo. La indennita' giornaliera prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base dell'indennita' di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'articolo 186, l'indennita' giornaliera e' stabilita con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo.". - Il testo dell'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) e' il seguente: "Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo comma dell'articolo 200.". - Il testo dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) e' il seguente: "Art. 31. (Composizione e organizzazione degli uffici all'estero). - La composizione, per numero e qualificazione del personale, e l'organizzazione di ciascuna rappresentanza diplomatica e di ciascun ufficio consolare di I categoria sono determinate dall'azione specifica che rappresentanze ed uffici sono chiamati a svolgere nell'area a ciascuno propria. Il relativo organico comprende, in base alle diverse esigenze di servizio, posti per il personale a seconda dei compiti da assolvere. La azione della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare e' svolta, direttamente o a mezzo del personale che lo coadiuva, dal funzionario che vi e' preposto e che, come tale, ha la responsabilita' della condotta degli affari. Al servizio delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari e' adibito esclusivamente personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 168 ed il caso di missione temporanea. E' vietato il conferimento a titolo onorifico di incarichi presso uffici all'estero, di qualifiche diplomatiche e consolari e di accreditamenti di qualsiasi genere, salvo per questi ultimi quanto puo' essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, per eccezionali esigenze. Restano ferme le norme che disciplinano l'assegnazione alle rappresentanze diplomatiche di addetti militari, navali ed aeronautici.". - Il testo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) e' il seguente: "Art. 37. (Funzioni della Missione diplomatica). - La Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel: proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; trattare gli affari, negoziare, riferire; promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di accreditamento. L'attivita' di una Missione diplomatica si esplica in particolare nei settori politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientifico-tecnologico della stampa ed informazione. La Missione diplomatica esercita altresi' azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attivita' di uffici ed Enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento.". - Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: "Art. 8. (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2: d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia; d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere; e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l); g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente; h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro; i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica." "Art. 9. (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine: a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1; b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento. 2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. 3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti: a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2; b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione; c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.". - Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione." - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".