Art. 17 Emissione della CIE da parte dei Consolati 1. I Consolati sono autorizzati all'emissione della CIE per i cittadini italiani residenti all'estero che ne fanno richiesta presso gli Uffici consolari stessi. 2. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri definiscono congiuntamente le modalita' organizzative e tecniche di dettaglio per l'emissione della CIE da parte degli Uffici consolari.