Art. 17 
 
 
              Iniziative di cooperazione allo sviluppo 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di  euro  68.000.000  a  integrazione  degli
stanziamenti di  cui  alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014,  n.
190 (legge di stabilita' 2015), per iniziative di cooperazione  volte
a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati,
nonche' a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan,
Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar,  Pakistan,
Sierra Leone, Siria, Somalia,  Sudan,  Sud  Sudan,  Palestina  e,  in
relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto  degli  obiettivi
prioritari, delle direttive e dei principi  di  cui  all'articolo  8,
comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n.  109,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1°  ottobre  2014,  n.  141.  Le  relative
informazioni  e  i  risultati  ottenuti  sono  pubblicati  sul   sito
istituzionale del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 per  la  realizzazione  di
programmi integrati di sminamento umanitario, di  cui  alla  legge  7
marzo 2001, n. 58.