Art. 17 
 
 
Riordino  della  disciplina  del   lavoro   alle   dipendenze   delle
                      amministrazioni pubbliche 
 
  1. I decreti  legislativi  per  il  riordino  della  disciplina  in
materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche  e
connessi profili  di  organizzazione  amministrativa  sono  adottati,
sentite le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si
aggiungono a quelli di cui all'articolo 16: 
    a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi
di valutazione finalizzati a valorizzare  l'esperienza  professionale
acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con
le amministrazioni pubbliche,  con  esclusione,  in  ogni  caso,  dei
servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi
politici e ferma restando,  comunque,  la  garanzia  di  un  adeguato
accesso dall'esterno; 
    b) previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento
della capacita' dei candidati di utilizzare e  applicare  a  problemi
specifici e casi  concreti  nozioni  teoriche,  con  possibilita'  di
svolgere  unitariamente  la  valutazione  dei  titoli  e   le   prove
concorsuali relative a diversi concorsi; 
    c)  svolgimento  dei  concorsi,  per  tutte  le   amministrazioni
pubbliche, in forma  centralizzata  o  aggregata,  con  effettuazione
delle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire
adeguate  partecipazione  ed  economicita'  dello  svolgimento  della
procedura concorsuale, e con applicazione di criteri  di  valutazione
uniformi, per assicurare omogeneita' qualitativa e  professionale  in
tutto il territorio nazionale  per  funzioni  equivalenti;  revisione
delle modalita' di espletamento degli stessi, in particolare  con  la
predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza
dei temi d'esame fino  allo  svolgimento  delle  relative  prove,  di
misure di pubblicita' sui temi di concorso e di forme di preselezione
dei componenti  delle  commissioni;  gestione  dei  concorsi  per  il
reclutamento del personale degli enti locali a  livello  provinciale;
definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al  numero
dei posti banditi,  per  gli  idonei  non  vincitori;  riduzione  dei
termini  di  validita'  delle  graduatorie;  per  le  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e aventi  graduatorie  in  vigore  alla  data  di
approvazione dello schema di decreto legislativo di cui  al  presente
comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di  finanza  pubblica,
l'introduzione  di  norme  transitorie   finalizzate   esclusivamente
all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie
siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore
della presente legge; 
    d) soppressione del requisito del voto minimo di  laurea  per  la
partecipazione  ai  concorsi  per  l'accesso  agli   impieghi   nelle
pubbliche amministrazioni; 
    e) previsione dell'accertamento  della  conoscenza  della  lingua
inglese e di altre  lingue,  quale  requisito  di  partecipazione  al
concorso  o   titolo   di   merito   valutabile   dalle   commissioni
giudicatrici, secondo modalita' definite dal bando anche in relazione
ai posti da coprire; 
    f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione
di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7,  della  legge  3  luglio
1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della  legge  15  maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni; 
    g) introduzione di un sistema informativo nazionale,  finalizzato
alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento
in grado di orientare la programmazione  delle  assunzioni  anche  in
relazione agli interventi di riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche;  rafforzamento  della  funzione  di  coordinamento  e   di
controllo del Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale
appartenente alle categorie protette; 
    h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili  e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  all'Agenzia  di  cui
all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  di
funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere g)
e i) del presente comma, delle funzioni  di  controllo  sull'utilizzo
delle prerogative sindacali, nonche' di funzioni di supporto  tecnico
alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni  di  misurazione  e
valutazione della performance e nelle materie inerenti alla  gestione
del  personale,   previa   stipula   di   apposite   convenzioni,   e
rafforzamento  della   funzione   di   assistenza   ai   fini   della
contrattazione   integrativa;   concentrazione    delle    sedi    di
contrattazione  integrativa,  revisione  del  relativo  sistema   dei
controlli e  potenziamento  degli  strumenti  di  monitoraggio  sulla
stessa; definizione dei termini  e  delle  modalita'  di  svolgimento
della  funzione  di   consulenza   in   materia   di   contrattazione
integrativa; definizione delle materie escluse  dalla  contrattazione
integrativa  anche  al  fine   di   assicurare   la   semplificazione
amministrativa,  la  valorizzazione  del  merito  e  la  parita'   di
trattamento  tra  categorie  omogenee,  nonche'  di   accelerare   le
procedure negoziali; 
    i) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici; 
    l) riorganizzazione delle funzioni  in  materia  di  accertamento
medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei  dipendenti
pubblici, al fine di  garantire  l'effettivita'  del  controllo,  con
attribuzione all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  della
relativa competenza  e  delle  risorse  attualmente  impiegate  dalle
amministrazioni pubbliche  per  l'effettuazione  degli  accertamenti,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  per
la quantificazione  delle  predette  risorse  finanziarie  e  per  la
definizione  delle   modalita'   d'impiego   del   personale   medico
attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri  per
la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso  alle
liste di cui all'articolo  4,  comma  10-bis,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni; 
    m) definizione di obiettivi  di  contenimento  delle  assunzioni,
differenziati in base agli effettivi fabbisogni; 
    n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro
delle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,   di   una   Consulta   nazionale,   composta   da
rappresentanti   delle   amministrazioni   pubbliche    centrali    e
territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  dei  sindacati
maggiormente rappresentativi e delle associazioni di  categoria,  con
il compito di: 
      1) elaborare piani  per  ottemperare  agli  obblighi  derivanti
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
      2)  prevedere  interventi  straordinari  per  l'adozione  degli
accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo
3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; 
      3) monitorare e controllare l'obbligo di  trasmissione  annuale
da  parte  delle  pubbliche   amministrazioni   alla   Consulta,   al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
nonche' al centro per  l'impiego  territorialmente  competente  della
comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili  non
coperti e di un programma relativo a tempi e modalita'  di  copertura
della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto
dei vincoli  normativi  in  materia  di  assunzioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni; 
    o)   disciplina   delle   forme   di   lavoro   flessibile,   con
individuazione di limitate e  tassative  fattispecie,  caratterizzate
dalla compatibilita' con la peculiarita' del rapporto di lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  con   le   esigenze
organizzative e  funzionali  di  queste  ultime,  anche  al  fine  di
prevenire il precariato; 
    p) previsione della facolta', per le  amministrazioni  pubbliche,
di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base
volontaria  e  non  revocabile  dell'orario   di   lavoro   e   della
retribuzione del personale in procinto di essere collocato a  riposo,
garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre  1996,  n.
564, la possibilita' di conseguire l'invarianza  della  contribuzione
previdenziale, consentendo nel contempo,  nei  limiti  delle  risorse
effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per
retribuzioni,  l'assunzione  anticipata  di  nuovo   personale,   nel
rispetto della normativa vigente in materia di vincoli  assunzionali.
Il ricambio generazionale di  cui  alla  presente  lettera  non  deve
comunque determinare nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  degli  enti
previdenziali e delle amministrazioni pubbliche; 
    q) progressivo superamento della dotazione organica  come  limite
alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa  anche  al  fine  di
facilitare i processi di mobilita'; 
    r) semplificazione delle norme  in  materia  di  valutazione  dei
dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e  di  premialita';
razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al
fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di  sistemi
distinti    per    la    misurazione    dei    risultati    raggiunti
dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti;
potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di
efficienza  e  qualita'  dei  servizi   e   delle   attivita'   delle
amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste  prodotti,  anche
mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti;  riduzione
degli adempimenti in materia di programmazione anche  attraverso  una
maggiore integrazione con il ciclo di bilancio;  coordinamento  della
disciplina in materia di valutazione e controlli interni;  previsione
di forme di semplificazione specifiche per i  diversi  settori  della
pubblica amministrazione; 
    s)  introduzione  di  norme   in   materia   di   responsabilita'
disciplinare dei pubblici  dipendenti  finalizzate  ad  accelerare  e
rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e  di  conclusione
l'esercizio dell'azione disciplinare; 
    t) rafforzamento  del  principio  di  separazione  tra  indirizzo
politico-amministrativo  e  gestione  e  del  conseguente  regime  di
responsabilita' dei dirigenti, attraverso  l'esclusiva  imputabilita'
agli  stessi  della  responsabilita'   amministrativo-contabile   per
l'attivita' gestionale; 
    u) razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni
pubbliche alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi
in ambiti temporali definiti; 
    v) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano della potesta' legislativa in materia
di lavoro  del  proprio  personale  dipendente,  nel  rispetto  della
disciplina nazionale sull'ordinamento del personale  alle  dipendenze
delle amministrazioni pubbliche,  come  definita  anche  dal  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dei  principi  di  coordinamento
della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al
contenimento del costo del personale, nonche' dei rispettivi  statuti
speciali e delle relative norme di attuazione. Dalle disposizioni  di
cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica; 
    z) al fine di garantire un'efficace integrazione in  ambiente  di
lavoro di persone con disabilita' ai sensi della legge 12 marzo 1999,
n. 68,  previsione  della  nomina,  da  parte  delle  amministrazioni
pubbliche con piu' di 200 dipendenti, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza  pubblica  e  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente,  di  un  responsabile
dei processi di inserimento, definendone i  compiti  con  particolare
riferimento  alla  garanzia  dell'accomodamento  ragionevole  di  cui
all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9  luglio  2003,
n. 216; previsione dell'obbligo  di  trasmissione  annuale  da  parte
delle  amministrazioni  pubbliche  al  Ministro   delegato   per   la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  e  al  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali oltre che al  centro  per  l'impiego
territorialmente competente, non solo  della  comunicazione  relativa
alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili,  ma  anche
di una successiva dichiarazione  relativa  a  tempi  e  modalita'  di
copertura della quota di riserva prevista  dalla  normativa  vigente,
nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni
pubbliche, nonche' previsione di adeguate  sanzioni  per  il  mancato
invio della suddetta dichiarazione, anche in  termini  di  avviamento
numerico di lavoratori  con  disabilita'  da  parte  del  centro  per
l'impiego territorialmente competente. 
  2. Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente articolo possono
essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di  uno  o  piu'
decreti legislativi secondo la  procedura  di  cui  all'articolo  16,
purche' i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo
11, comma 1. 
  3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive  modificazioni,  il  terzo  periodo  e'   sostituito   dai
seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni  di  cui  ai
periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per  i
soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita',
la durata non puo' essere superiore a un anno,  non  prorogabile  ne'
rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.». 
 
          Note all'art. 17: 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma  2,  del  citato
          decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
 
              Si riporta il testo dell'art. 1, commi 424 e 425, della
          citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
 
              «424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e
          2016, destinano  le  risorse  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla  normativa
          vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso
          pubblico collocati  nelle  proprie  graduatorie  vigenti  o
          approvate alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge e alla ricollocazione nei propri ruoli  delle  unita'
          soprannumerarie destinatarie  dei  processi  di  mobilita'.
          Esclusivamente  per  le  finalita'  di  ricollocazione  del
          personale  in  mobilita'  le  regioni  e  gli  enti  locali
          destinano, altresi', la restante  percentuale  della  spesa
          relativa al personale di ruolo cessato negli  anni  2014  e
          2015,  salva  la  completa  ricollocazione  del   personale
          soprannumerario. Fermi restando  i  vincoli  del  patto  di
          stabilita' interno e la  sostenibilita'  finanziaria  e  di
          bilancio dell'ente, le spese per il  personale  ricollocato
          secondo il presente comma non si  calcolano,  al  fine  del
          rispetto  del  tetto  di  spesa  di  cui   al   comma   557
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Il
          numero   delle   unita'   di   personale   ricollocato    o
          ricollocabile e' comunicato  al  Ministro  per  gli  affari
          regionali   e   le   autonomie,   al   Ministro   per    la
          semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro
          dell'economia e delle finanze nell'ambito  delle  procedure
          di cui all'accordo  previsto  dall'articolo  1,  comma  91,
          della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni  effettuate
          in violazione del presente comma sono nulle. 
              425.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  avvia,  presso  le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le  agenzie,  le  universita'  e  gli  enti  pubblici   non
          economici, ivi compresi  quelli  di  cui  all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
          esclusione del personale non  amministrativo  dei  comparti
          sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
          del  comparto  scuola,  AFAM  ed  enti  di   ricerca,   una
          ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
          personale  di  cui  al  comma  422  del  presente  articolo
          interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
          cui al  presente  comma  comunicano  un  numero  di  posti,
          soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
          sul piano finanziario, alla  disponibilita'  delle  risorse
          destinate, per gli anni 2015 e  2016,  alle  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato  secondo  la   normativa
          vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione  dei
          vincitori di concorsi pubblici collocati nelle  graduatorie
          vigenti o approvate alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
          pubblica l'elenco dei posti  comunicati  nel  proprio  sito
          istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
          comma si svolgono secondo le modalita' e  le  priorita'  di
          cui al  comma  423,  procedendo  in  via  prioritaria  alla
          ricollocazione presso gli uffici giudiziari  e  facendo  in
          tal caso ricorso al fondo di  cui  all'articolo  30,  comma
          2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  prescindendo
          dall'acquisizione al medesimo fondo del 50  per  cento  del
          trattamento economico  spettante  al  personale  trasferito
          facente capo all'amministrazione cedente.  Nelle  more  del
          completamento del procedimento di  cui  al  presente  comma
          alle  amministrazioni  e'  fatto  divieto   di   effettuare
          assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni  effettuate
          in violazione del presente comma sono nulle.  Il  Ministero
          della giustizia, in  aggiunta  alle  procedure  di  cui  al
          presente comma e con le medesime modalita',  acquisisce,  a
          valere sul fondo  istituito  ai  sensi  del  comma  96,  un
          contingente  massimo   di   2.000   unita'   di   personale
          amministrativo proveniente dagli enti  di  area  vasta,  da
          inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria.». 
              Si riporta il testo dell'art. 4, comma 7, della legge 3
          luglio  1998,  n.  210  (Norme  per  il  reclutamento   dei
          ricercatori  e  dei  professori  universitari  di   ruolo),
          pubblicato  nel  supplemento   ordinario   della   Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155: 
              «7.  La  valutabilita'  dei  titoli  di  dottorato   di
          ricerca, ai fini dell'ammissione a  concorsi  pubblici  per
          attivita' di ricerca non universitaria, e' determinata  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro,  di  concerto  con  gli
          altri Ministri interessati.». 
              Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  111,  della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo),  pubblicato  nel
          supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  17  maggio
          1997, n. 113: 
              «111. Le norme che disciplinano l'accesso  al  pubblico
          impiego sono integrate, in sede degli accordi  di  comparto
          previsti  dall'articolo  51  del  decreto   legislativo   3
          febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni,  con  le
          modalita' di  cui  all'articolo  50  del  medesimo  decreto
          legislativo, e successive modificazioni, al fine di  tenere
          in considerazione le professionalita' prodotte dai  diplomi
          universitari,  dai  diplomi  di  scuole  dirette   a   fini
          speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e
          dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonche' dagli
          altri titoli di cui al comma 95, lettera a).». 
 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   46   del   citato
          decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 46. Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
          pubbliche amministrazioni (Art. 50, commi da 1 a  12  e  16
          del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti  prima  dall'art.
          17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n.
          396 del 1997). 
              1.  Le  pubbliche   amministrazioni   sono   legalmente
          rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza  negoziale
          delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti  della
          contrattazione  collettiva  nazionale.  L'ARAN  esercita  a
          livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi
          degli articoli  41  e  47,  ogni  attivita'  relativa  alle
          relazioni  sindacali,  alla  negoziazione   dei   contratti
          collettivi    e    alla    assistenza    delle    pubbliche
          amministrazioni  ai  fini  dell'uniforme  applicazione  dei
          contratti  collettivi.  Sottopone  alla  valutazione  della
          commissione di  garanzia  dell'attuazione  della  legge  12
          giugno  1990,  n.  146,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,  gli  accordi  nazionali  sulle   prestazioni
          indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata. 
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono   avvalersi
          dell'assistenza  dell'ARAN  ai  fini  della  contrattazione
          integrativa. Sulla base di  apposite  intese,  l'assistenza
          puo'   essere   assicurata   anche    collettivamente    ad
          amministrazioni dello stesso tipo o  ubicate  nello  stesso
          ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di  settore,
          in   relazione   all'articolazione   della   contrattazione
          collettiva integrativa  nel  comparto  ed  alle  specifiche
          esigenze  delle  pubbliche   amministrazioni   interessate,
          possono essere costituite, anche per  periodi  determinati,
          delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale. 
              3. L'ARAN cura le attivita' di studio,  monitoraggio  e
          documentazione     necessarie      all'esercizio      della
          contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale,
          ed invia al Governo, ai comitati di  settore  dei  comparti
          regioni e autonomie locali e  sanita'  e  alle  commissioni
          parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione  delle
          retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale  fine
          l'ARAN  si  avvale  della  collaborazione  dell'ISTAT   per
          l'acquisizione  di  informazioni  statistiche  e   per   la
          formulazione di modelli statistici di  rilevazione.  L'ARAN
          si avvale, altresi',  della  collaborazione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze che garantisce  l'accesso  ai
          dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello
          Stato, del conto annuale del personale e  del  monitoraggio
          dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti  il
          costo del lavoro pubblico. 
              4. L'ARAN effettua  il  monitoraggio  sull'applicazione
          dei contratti collettivi nazionali e  sulla  contrattazione
          collettiva   integrativa   e   presenta   annualmente    al
          Dipartimento  della   funzione   pubblica,   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  nonche'  ai  comitati  di
          settore, un rapporto in cui verifica  l'effettivita'  e  la
          congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla
          legge, quelle di competenza della contrattazione  nazionale
          e quelle di competenza dei contratti integrativi nonche' le
          principali criticita'  emerse  in  sede  di  contrattazione
          collettiva nazionale ed integrativa. 
              5. Sono organi dell'ARAN: 
              a) il Presidente; 
              b) il Collegio di indirizzo e controllo. 
              6. Il Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione e l'innovazione  previo  parere
          della  Conferenza  unificata.  Il  Presidente   rappresenta
          l'agenzia ed e' scelto fra esperti in materia  di  economia
          del lavoro, diritto del lavoro, politiche del  personale  e
          strategia   aziendale,   anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione,   nel    rispetto    delle    disposizioni
          riguardanti le incompatibilita' di cui al comma  7-bis.  Il
          Presidente dura  in  carica  quattro  anni  e  puo'  essere
          riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente e'
          incompatibile con qualsiasi altra attivita' professionale a
          carattere  continuativo;   se   dipendente   pubblico,   e'
          collocato in aspettativa o  in  posizione  di  fuori  ruolo
          secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. 
              7. Il collegio di indirizzo e controllo  e'  costituito
          da quattro componenti scelti tra  esperti  di  riconosciuta
          competenza in materia di relazioni sindacali e di  gestione
          del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione
          e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di  essi
          sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la
          pubblica amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze   e   gli   altri   due,
          rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI  e  dalla  Conferenza
          delle  Regioni  e  delle  province  autonome.  Il  collegio
          coordina   la   strategia   negoziale   e    ne    assicura
          l'omogeneita',  assumendo   la   responsabilita'   per   la
          contrattazione collettiva e verificando che  le  trattative
          si svolgano in coerenza con le  direttive  contenute  negli
          atti di indirizzo. Nell'esercizio  delle  sue  funzioni  il
          collegio  delibera   a   maggioranza,   su   proposta   del
          presidente. Il collegio dura in carica  quattro  anni  e  i
          suoi componenti possono essere riconfermati  per  una  sola
          volta. 
              7-bis. Non possono far parte del collegio di  indirizzo
          e controllo ne' ricoprire funzioni di  presidente,  persone
          che rivestano incarichi  pubblici  elettivi  o  cariche  in
          partiti politici ovvero che ricoprano o  abbiano  ricoperto
          nei  cinque  anni  precedenti  alla   nomina   cariche   in
          organizzazioni  sindacali.  L'incompatibilita'  si  intende
          estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di
          consulenza  con  le  predette  organizzazioni  sindacali  o
          politiche.    L'assenza    delle    predette    cause    di
          incompatibilita'  costituisce  presupposto  necessario  per
          l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia. 
              8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale: 
              a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico
          delle   singole   amministrazioni   dei   vari    comparti,
          corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio.  La
          misura  annua  del  contributo  individuale  e'   definita,
          sentita l'ARAN, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro  della  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza
          unificata ed e' riferita a ciascun triennio contrattuale; 
              b)  di  quote  per  l'assistenza  alla   contrattazione
          integrativa  e  per  le  altre  prestazioni   eventualmente
          richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano. 
              9. La riscossione dei contributi di cui al comma  8  e'
          effettuata: 
              a)  per  le  amministrazioni   dello   Stato   mediante
          l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi
          che si  prevedono  dovuti  nell'esercizio  di  riferimento.
          L'assegnazione e' effettuata annualmente sulla  base  della
          quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale
          di  bilancio,  con  imputazione  alla   pertinente   unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e finanze; 
              b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante
          un sistema di trasferimenti da  definirsi  tramite  decreti
          del Ministro per la funzione pubblica di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica  e,  a  seconda  del   comparto,   dei   Ministri
          competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale
          e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata
          Stato-regioni e Stato-citta'. 
              10.  L'ARAN  ha  personalita'  giuridica   di   diritto
          pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti
          del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al  bilancio
          dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L' ARAN definisce
          con    propri    regolamenti    le    norme     concernenti
          l'organizzazione interna, il funzionamento  e  la  gestione
          finanziaria. I regolamenti sono soggetti al  controllo  del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  adottati  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata, da esercitarsi  entro  quarantacinque
          giorni  dal   ricevimento   degli   stessi.   La   gestione
          finanziaria e' soggetta al controllo consuntivo della Corte
          dei conti. 
              11. Il ruolo  del  personale  dipendente  dell'ARAN  e'
          definito in base ai regolamenti di cui al  comma  10.  Alla
          copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito  delle
          disponibilita'  di  bilancio  tramite  concorsi   pubblici,
          ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a  tempo
          determinato, regolati dalle norme di diritto privato. 
              12. L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di
          personale, anche  di  qualifica  dirigenziale,  proveniente
          dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione
          di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di  cui  al
          comma 10. I dipendenti comandati o  collocati  fuori  ruolo
          conservano lo stato giuridico ed il  trattamento  economico
          delle  amministrazioni  di  provenienza.   Ad   essi   sono
          attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni  contrattuali
          vigenti, le voci retributive accessorie,  ivi  compresa  la
          produttivita' per  il  personale  non  dirigente  e  per  i
          dirigenti la retribuzione di posizione e di  risultato.  Il
          collocamento in posizione di comando o di  fuori  ruolo  e'
          disposto secondo le disposizioni vigenti nonche'  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127. L'ARAN puo' utilizzare, sulla base di apposite intese,
          anche personale direttamente  messo  a  disposizione  dalle
          amministrazioni e dagli enti  rappresentati,  con  oneri  a
          carico di  questi.  L'ARAN  puo'  avvalersi  di  esperti  e
          collaboratori esterni con modalita' di  rapporto  stabilite
          con i regolamenti adottati  ai  sensi  del  comma  10,  nel
          rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti. 
              13.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome   possono   avvalersi,   per   la   contrattazione
          collettiva  di  loro  competenza,   di   agenzie   tecniche
          istituite  con  legge  regionale   o   provinciale   ovvero
          dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.». 
              Si riporta il testo  dell'art.  4,  comma  10-bis,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,   n.   125
          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione   nelle    pubbliche    amministrazioni),
          pubblicato  nel  supplemento   ordinario   della   Gazzetta
          Ufficiale 30 ottobre 2013, n. 255: 
              «10-bis. In considerazione dei vincoli  di  bilancio  e
          assunzionali,    nonche'    dell'autonomia    organizzativa
          dell'INPS, le liste  speciali,  gia'  costituite  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge  12  settembre
          1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre 1983, n. 638, sono trasformate in  liste  speciali
          ad esaurimento, nelle quali  vengono  confermati  i  medici
          inseriti nelle suddette  liste  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del  31
          dicembre  2007.  Ai  fini   della   razionalizzazione   del
          servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite  mediche
          di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio
          per malattia, si avvale, in  via  prioritaria,  dei  medici
          inseriti  nelle  liste   speciali   di   cui   al   periodo
          precedente.». 
 
              La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto  al
          lavoro dei disabili) e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68. 
              Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, vedasi nelle Note all'art. 1. 
              Si riporta il  testo  dell'art.  3,  comma  3-bis,  del
          decreto-legislativo 9 luglio  2003,  n.  216  (Disposizioni
          urgenti   per   il   perseguimento    di    obiettivi    di
          razionalizzazione   nelle    pubbliche    amministrazioni),
          pubblicato  nel  supplemento   ordinario   della   Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 2003, n. 187: 
              «3-bis. Al fine di garantire il rispetto del  principio
          della parita' di trattamento delle persone con disabilita',
          i datori di  lavoro  pubblici  e  privati  sono  tenuti  ad
          adottare accomodamenti  ragionevoli,  come  definiti  dalla
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', ratificata ai sensi della  legge  3  marzo
          2009, n. 18, nei  luoghi  di  lavoro,  per  garantire  alle
          persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli  altri
          lavoratori. I datori di lavoro pubblici  devono  provvedere
          all'attuazione del presente comma senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza  pubblica  e  con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo 16 settembre 1996,  n.  564  (Attuazione  della
          delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L.  8  agosto
          1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa  e  di
          copertura  assicurativa  per   periodi   non   coperti   da
          contribuzione), pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  31  ottobre
          1996, n. 256, S.O.: 
              "Art. 8.  Periodi  intercorrenti  nel  lavoro  a  tempo
          parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico 
              1. In favore degli iscritti all'assicurazione  generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono
          attivita' di lavoro dipendente con contratti  di  lavoro  a
          tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico,  i
          periodi,  successivi  al   31   dicembre   1996,   di   non
          effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti  da
          contribuzione obbligatoria, possono  essere  riscattati,  a
          domanda, mediante il versamento  della  riserva  matematica
          secondo le modalita' di cui  all'art.  13  della  legge  12
          agosto 1962,  n.  1338  ,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni(22) . 
              2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati
          nel  comma  medesimo   possono   essere   autorizzati,   in
          alternativa, alla prosecuzione  volontaria  del  versamento
          dei contributi nel fondo pensionistico di  appartenenza  ai
          sensi della legge 18  febbraio  1983,  n.  47  .  Per  tale
          autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno  un  anno
          di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei  regimi
          assicurativi di cui al comma 1. 
              3. Ai fini dell'esercizio  della  facolta'  di  cui  ai
          commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato
          di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto
          il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto
          o contribuzione volontaria. ". 
              Il testo dell'articolo 5 del decreto - legge  6  luglio
          2012 n. 95 
              (Disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa
          pubblica con invarianza dei servizi  ai  cittadini  nonche'
          misure di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del
          settore bancario),  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.