Art. 17 
 
       Partecipazioni rilevanti (articoli 9, paragrafo 7, e 27 
                     della direttiva 2013/34/UE) 
 
  1.  In  alternativa  a  quanto  disposto   dall'articolo   16,   le
partecipazioni in imprese  controllate  e  collegate  possono  essere
valutate, con riferimento a una o a piu' tra dette  imprese,  secondo
il metodo indicato nel presente articolo. 
  2. Le partecipazioni di cui al comma 1 possono essere  valutate  in
base  al  valore  della  frazione,  corrispondente  alla   quota   di
partecipazione, di patrimonio netto  della  partecipata,  rettificato
annualmente secondo quanto disposto nel comma 5. 
  3. Se al momento della prima  applicazione  del  metodo  il  valore
della  partecipazione  determinato  ai  sensi  dell'articolo  16   e'
superiore alla corrispondente frazione  del  patrimonio  netto  della
partecipata,  la  differenza,  per  la  parte  attribuibile  a   beni
ammortizzabili  o  all'avviamento,  viene  ammortizzata  secondo   le
disposizioni del presente decreto. Se il valore della  partecipazione
e'  inferiore  alla  corrispondente  frazione  del  patrimonio  della
partecipata, la  differenza  e'  contabilizzata,  per  la  parte  non
attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della  partecipata,
in una riserva non  distribuibile  oppure,  quando  sia  dovuta  alla
previsione  di  un'evoluzione  sfavorevole   dei   futuri   risultati
economici della partecipata, nei fondi per  rischi  ed  oneri.  Nella
nota integrativa e' indicato l'importo della differenza. 
  4. La differenza di cui al comma 3 e' calcolata con riferimento  ai
valori esistenti al momento della prima applicazione del metodo. Tale
differenza puo' anche essere determinata secondo i  valori  esistenti
alla  data  di   acquisizione   della   partecipazione   oppure,   se
all'acquisizione si e' proceduto in piu' riprese, alla data in cui le
azioni  o  quote  sono  diventate   una   partecipazione   ai   sensi
dell'articolo  1.  Per  il  calcolo  della  differenza  gli  elementi
dell'attivo e del passivo e  le  operazioni  «fuori  bilancio»  della
partecipata che sono stati valutati secondo criteri  non  uniformi  a
quelli seguiti dalla partecipante possono essere valutati nuovamente.
Se non si procede a nuove  valutazioni,  nella  nota  integrativa  e'
fatta menzione di tale circostanza. 
  5. Al valore della partecipazione risultante  dall'ultimo  bilancio
approvato e' sommata o  detratta,  se  non  gia'  contabilizzata,  la
variazione in aumento o in diminuzione,  intervenuta  nell'esercizio,
del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla
quota  di  partecipazione  e  sono  detratti  i  dividendi  ad   essa
corrispondenti. Se la variazione e' in aumento e supera  i  dividendi
riscossi o esigibili, l'eccedenza viene iscritta in una  riserva  non
distribuibile senza interessare il conto economico. 
  6. Per l'applicazione del metodo sono effettuate le eliminazioni di
cui all'articolo  31,  comma  1,  lettera  c),  se  ne  sono  noti  o
accessibili  gli  elementi.  Si  applicano  anche   le   disposizioni
dell'articolo 31, comma 2. 
  7. Se le imprese partecipate ai sensi del comma  1  sono  tenute  a
redigere  il  bilancio  consolidato,  le  disposizioni  del  presente
articolo riguardanti il patrimonio netto si applicano  al  patrimonio
netto consolidato.