Art. 17 
 
 
         Fondi interprofessionali per la formazione continua 
 
  1. I primi due periodi dell'articolo 118, comma 2, della  legge  n.
388 del 2000 sono cosi'  riformulati:  "L'attivazione  dei  fondi  e'
subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, previa verifica  della  conformita'
alle finalita' di cui al  comma  1  dei  criteri  di  gestione  delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalita'
dei gestori, nonche' dell'adozione di criteri di gestione  improntati
al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi e'
esercitata dall'ANPAL, istituita ai sensi dell'articolo 1,  comma  4,
lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183,  che  ne  riferisce
gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali". 
 
          Note all'art. 17: 
              Per il testo il testo dell'articolo 118, comma 2, della
          citata  legge  n.  388  del  2000,  si   vedano   le   note
          all'articolo 1. 
              Per il testo dell'articolo 1,  comma  4,  della  citata
          legge n.183 del 2014, si vedano le note alle premesse.