Art. 17 
 
                     Applicazione delle sanzioni 
 
  1. Le sanzioni previste dal presente decreto non  si  applicano  al
commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo prodotti cosmetici in  confezioni  originali,  qualora  la
mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa  riguardi  i
requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o  le  condizioni
interne dei recipienti  e  sempre  che  il  commerciante  non  sia  a
conoscenza della violazione e la confezione  non  presenti  segni  di
alterazione.