Art. 17 Caratteristica di sicurezza 1. Oltre all'identificativo univoco di cui all'articolo 16, tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato recano un elemento di sicurezza antimanomissione, composto di elementi visibili e invisibili. L'elemento di sicurezza e' stampato o apposto in modo inamovibile, e' indelebile e non e' dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo o da altri elementi prescritti dalla legislazione. I contrassegni di legittimazione possono essere utilizzati come caratteristica di sicurezza. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle sigarette e al tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2019 e ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2024. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le caratteristiche tecniche dell'elemento di sicurezza di cui al comma 1.
Note all'art. 17: - Per i riferimenti dell'art. 1 del d.lgs. n. 188 del 2014 si veda nelle note all'art. 16