Art. 17 
 
Iscrizione nel Registro internazionale italiano di navi in regime  di
  temporanea dismissione di bandiera comunitaria 
 
  1. All'articolo 1,  comma  2,  lettera  c),  del  decreto-legge  30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «appartengono a soggetti»  sono
inserite le seguenti: «comunitari o» e le parole: «registro straniero
non  comunitario»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «registro
comunitario o non comunitario». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30-12-1997  n.
          457/1997 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del  settore
          dei trasporti e l'incremento dell'occupazione),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  31  dicembre  1997,  n.  303  e
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio 1998, n. 30 (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio  1998,
          n. 49), modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
          E'  istituito  il  registro   delle   navi   adibite   alla
          navigazione internazionale, di seguito denominato «Registro
          internazionale», nel quale  sono  iscritte,  a  seguito  di
          specifica autorizzazione  del  Ministero  dei  trasporti  e
          della  navigazione,  le  navi  adibite   esclusivamente   a
          traffici commerciali internazionali. 
              2. Il Registro internazionale di  cui  al  comma  1  e'
          diviso  in  tre   sezioni   nelle   quali   sono   iscritte
          rispettivamente: 
                a) le navi che appartengono a soggetti italiani o  di
          altri Paesi dell'Unione  europea  ai  sensi  del  comma  1,
          lettera a), dell'art. 143  del  codice  della  navigazione,
          come sostituito dall'art. 7; 
                b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari
          ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del  codice
          della navigazione; 
                c) le navi che appartengono a soggetti  comunitari  o
          non comunitari, in regime di  sospensione  da  un  registro
          comunitario o non comunitario, ai sensi del  comma  secondo
          dell'art. 145 del codice della navigazione,  a  seguito  di
          locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani  o  di
          altri Paesi dell'Unione europea. 
              3. L'autorizzazione di cui al  comma  1  e'  rilasciata
          tenuto   conto   degli   appositi   contratti    collettivi
          sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei  datori  di
          lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli  2
          e 3. 
              4. Non possono comunque essere  iscritte  nel  Registro
          internazionale le navi da  guerra,  le  navi  di  Stato  in
          servizio non commerciale, le navi da pesca e le  unita'  da
          diporto. 
              5. Le navi iscritte  nel  Registro  internazionale  non
          possono effettuare servizi di cabotaggio  per  i  quali  e'
          operante la riserva di cui all'art. 224  del  codice  della
          navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per  le
          navi da carico di oltre 650 tonnellate di  stazza  lorda  e
          nei limiti di un viaggio di cabotaggio  mensile  quando  il
          viaggio  di  cabotaggio  segua  o  preceda  un  viaggio  in
          provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano
          i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e  c).  Le
          predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio  nel
          limite massimo di sei viaggi mensili,  o  viaggi,  ciascuno
          con percorrenza  superiore  alle  cento  miglia  marine  se
          osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
          e comma 1-bis.».