(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 17)
 
                               Art. 17 
 
 
              (Decisione su questioni di giurisdizione) 
 
 
  1. Il giudice contabile, quando declina la  propria  giurisdizione,
indica, se esistente, il giudice che ne e' fornito. 
 
 
  2. Quando la giurisdizione e' declinata dal  giudice  contabile  in
favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e
le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali  e
sostanziali della domanda se il  processo  e'  riassunto  innanzi  al
giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione,  entro
il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione  del  passaggio
in giudicato della sentenza. 
 
 
  3. Quando il giudizio  e'  tempestivamente  riproposto  davanti  al
giudice contabile, quest'ultimo, alla prima udienza,  puo'  sollevare
anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione. 
 
 
  4. Se in una controversia introdotta davanti ad  altro  giudice  le
sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di
giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice contabile, ferme
restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti  salvi
gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se  il  giudizio
e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi
dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite. 
 
 
  5.  Nei  giudizi  riproposti,  il  giudice,   con   riguardo   alle
preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione  in
termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti. 
 
 
  6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile,  le  prove
raccolte nel processo  davanti  al  giudice  privo  di  giurisdizione
possono essere valutate come argomenti di prova. 
 
 
  7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo
la  pubblicazione  del  provvedimento  che  dichiara  il  difetto  di
giurisdizione del  giudice  che  le  ha  emanate.  Le  parti  possono
riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione. 
 
 
  8. Nei giudizi di responsabilita'  patrimoniale  amministrativa  di
danno, quando la giurisdizione e' declinata  dal  giudice  contabile,
ovvero quando le sezioni unite della Corte di  cassazione,  investite
della  questione  di  giurisdizione,  statuiscono   il   difetto   di
giurisdizione del giudice  contabile,  l'amministrazione  danneggiata
ripropone la causa dinanzi al giudice che e' munito di  giurisdizione
entro sei  mesi  dal  passaggio  in  giudicato  della  sentenza.  Nel
giudizio riproposto davanti al giudice munito  di  giurisdizione,  le
prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione
possono essere valutate come argomenti di prova.