Art. 17 (Motivazione della sentenza) 1. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione e' fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. 2. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici. 3. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 101, comma 6, del codice e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.