Art. 17 
 
                      Modifiche all'articolo 20 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Validita'  ed
efficacia probatoria dei documenti informatici»; 
    b) il comma 1 e' abrogato; 
    c) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. L'idoneita'  del  documento  informatico  a  soddisfare  il
requisito della  forma  scritta  e  il  suo  valore  probatorio  sono
liberamente  valutabili  in   giudizio,   in   relazione   alle   sue
caratteristiche  oggettive  di  qualita',  sicurezza,  integrita'   e
immodificabilita'.»; 
    d)  al  comma  3  le  parole:  «temporale»  e:  «avanzata»   sono
soppresse. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «  Art.  20.  Validita'  ed  efficacia  probatoria  dei
          documenti informatici 
              1. (abrogato) 
              1-bis)  L'idoneita'   del   documento   informatico   a
          soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore
          probatorio sono  liberamente  valutabili  in  giudizio,  in
          relazione alle sue caratteristiche oggettive  di  qualita',
          sicurezza, integrita' e immodificabilita'. 
              2. (abrogato) 
              3.  Le  regole  tecniche  per  la  formazione,  per  la
          trasmissione, la conservazione, la copia, la  duplicazione,
          la riproduzione e la validazione dei documenti informatici,
          nonche' quelle in materia  di  generazione,  apposizione  e
          verifica di  qualsiasi  tipo  di  firma  elettronica,  sono
          stabilite ai sensi dell'articolo 71. La  data  e  l'ora  di
          formazione del documento  informatico  sono  opponibili  ai
          terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche  sulla
          validazione . 
              4. Con le medesime regole  tecniche  sono  definite  le
          misure  tecniche,  organizzative  e  gestionali   volte   a
          garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
          delle informazioni contenute nel documento informatico. 
              5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di
          protezione dei dati personali. 
              5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
          documenti previsti dalla legislazione vigente si  intendono
          soddisfatti a  tutti  gli  effetti  di  legge  a  mezzo  di
          documenti informatici,  se  le  procedure  utilizzate  sono
          conformi   alle   regole   tecniche   dettate   ai    sensi
          dell'articolo 71.»