Art. 17 
 
Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico,  per
le industrie tecniche e di post-produzione 
 
  1. Alle imprese di esercizio  cinematografico  e'  riconosciuto  un
credito d'imposta, in misura non inferiore al  20  per  cento  e  non
superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute  per
la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive,  per
la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e  tecnologico  delle
sale cinematografiche, per l'installazione, la  ristrutturazione,  il
rinnovo di impianti,  apparecchiature,  arredi  e  servizi  accessori
delle sale. 
  2. Alle industrie tecniche e  di  post-produzione,  ivi  inclusi  i
laboratori di restauro, e'  riconosciuto  un  credito  d'imposta,  in
misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per  cento
delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del
settore. 
  3. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta di  cui
al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 21 tiene  conto,
fra l'altro, della  esistenza  della  sala  cinematografica  in  data
anteriore al 1° gennaio 1980.