Articolo 17 
 
 
                      Valutazione della ricerca 
 
  1. Ferma restando la valutazione, compiuta  dal  singolo  Ministero
vigilante, in ordine alla missione istituzionale  di  ciascuno  degli
Enti, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario  e
della Ricerca (ANVUR), ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli
articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio
2010, n. 76, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo, redige apposite linee-guida in tema  di
metodologie  per  la  valutazione  dei   risultati   della   ricerca,
organizzativi ed individuali, dei medesimi Enti, di concerto  con  la
Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 7. 
  2. Le linee-guida di cui al comma 1 sono dirette,  in  particolare,
alla valutazione della qualita' dei processi,  dei  risultati  e  dei
prodotti delle attivita' di ricerca, di disseminazione della  ricerca
e delle attivita' di terza missione, ivi  compreso  il  trasferimento
tecnologico relativo a tali attivita'. 
  3. Ciascun Ministero vigilante, entro  tre  mesi  dalla  emanazione
delle linee-guida di cui al comma 1,  recepisce  il  contenuto  delle
medesime-linee guida all'interno di un apposito atto di  indirizzo  e
coordinamento,  rivolto  al  singolo  Ente  di   cui   al   comma   1
dell'articolo 1. 
  4. Gli Enti, a norma dei commi 2 e 3, adeguano i rispettivi statuti
e regolamenti all'atto di indirizzo e coordinamento di cui  al  comma
3. 
  5. L'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema  Universitario  e
della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76,
con  le  risorse  umane  finanziarie  e  strumentali  disponibili   a
legislazione vigente, stabilisce le procedure di valutazione coerenti
con le Linee-guida di cui al comma 2 ed elabora i  parametri  ed  gli
indicatori di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali
agli Enti, nonche' per l'eventuale attribuzione  di  specifici  fondi
premiali a strutture che hanno conseguito  risultati  particolarmente
significativi. 
  6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli Enti
di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, nei confronti  dei  quali  trova  applicazione  quanto
previsto dall'articolo 5.