Art. 17 
 
 
Succhi d'uva da mosti con  titolo  alcolometrico  naturale  inferiore
                           all'8 per cento 
 
  1. I mosti aventi un titolo alcolometrico naturale inferiore  all'8
per cento in volume, destinati alla preparazione di succo di uve e di
succo di uve concentrato, possono essere detenuti nelle cantine senza
la prescritta denaturazione, a condizione  che  siano  rispettate  le
modalita' definite con decreto del Ministro,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  e  previa  denuncia  al  competente
ufficio territoriale. In ogni caso, l'eventuale  loro  vinificazione,
in funzione del loro invio alla distillazione, deve essere effettuata
separatamente e tali mosti devono essere addizionati  della  sostanza
rivelatrice individuata con decreto del Ministro, emanato di concerto
con il Ministro della salute.