Art. 17 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  finanziamento  della  bonifica
  ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio
  e del Comune di Matera 
 
  1. Ai fini della continuazione degli interventi  del  programma  di
bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di  rilevante
interesse nazionale nel  comprensorio  di  Bagnoli-Coroglio,  di  cui
all'articolo  33  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.   133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono assegnati al Soggetto Attuatore 27 milioni di  euro  per  l'anno
2017. 
  2. Per interventi urgenti di bonifica  ambientale  e  rigenerazione
urbana  strumentali  o   complementari   agli   interventi   di   cui
all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
sono trasferiti al Comune di Matera 3  milioni  di  euro  per  l'anno
2017. 
  3. Ai relativi oneri si provvede per 30 milioni di euro per  l'anno
2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste  delle
quote di  emissione  di  CO2  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo  13  marzo  2013,   n.   30,   destinati   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   che   restano   acquisite
definitivamente all'erario. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  33  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive): 
              "Art. 33. Bonifica ambientale  e  rigenerazione  urbana
          delle aree di rilevante interesse nazionale -  comprensorio
          Bagnoli - Coroglio 
              1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui  all'art.
          117, secondo comma, lettera s) della  Costituzione  nonche'
          ai livelli essenziali delle  prestazioni  di  cui  all'art.
          117,  secondo  comma,  lettera  m)  della  Costituzione  le
          disposizioni finalizzate alla bonifica  ambientale  e  alla
          rigenerazione urbana  delle  aree  di  rilevante  interesse
          nazionale contenute nei commi seguenti, e  tra  queste,  in
          particolare, le disposizioni relative alla  disciplina  del
          procedimento di  bonifica,  al  trasferimento  delle  aree,
          nonche'  al  procedimento  di  formazione,  approvazione  e
          attuazione del programma di riqualificazione  ambientale  e
          di  rigenerazione  urbana,   finalizzato   al   risanamento
          ambientale e alla riconversione delle aree dismesse  e  dei
          beni  immobili  pubblici,  al   superamento   del   degrado
          urbanistico  ed  edilizio,  alla  dotazione   dei   servizi
          personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della
          sicurezza urbana. Esse  hanno  l'obiettivo  prioritario  di
          assicurare  la  programmazione,  realizzazione  e  gestione
          unitaria degli  interventi  di  bonifica  ambientale  e  di
          rigenerazione urbana in tempi certi e brevi. 
              2.  Sulla  base  dei  principi  di  sussidiarieta'   ed
          adeguatezza  le   funzioni   amministrative   relative   al
          procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite  allo
          Stato  per  assicurarne  l'esercizio  unitario,  garantendo
          comunque  la   partecipazione   degli   enti   territoriali
          interessati alle determinazioni in materia di  governo  del
          territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi  di
          cui al comma 1. 
              3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle  quali
          si applicano le disposizioni  del  presente  articolo  sono
          individuate con deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, sentita la  Conferenza  Stato-Regioni.  Alla
          seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i  Presidenti
          delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area  di
          interesse nazionale cosi' individuata  e'  predisposto  uno
          specifico  programma  di  risanamento   ambientale   e   un
          documento di  indirizzo  strategico  per  la  rigenerazione
          urbana finalizzati, in particolare: 
              a) a individuare e realizzare  i  lavori  di  messa  in
          sicurezza e bonifica dell'area; 
              b) a definire gli  indirizzi  per  la  riqualificazione
          urbana dell'area; 
              c)  a  valorizzare  eventuali  immobili  di  proprieta'
          pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione; 
              d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali
          per il potenziamento della rete stradale  e  dei  trasporti
          pubblici, per i collegamenti aerei  e  marittimi,  per  gli
          impianti  di  depurazione  e  le  opere  di  urbanizzazione
          primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e
          privati, e il relativo fabbisogno finanziario,  cui  si  fa
          fronte, per quanto riguarda la parte  di  competenza  dello
          Stato, nell'ambito delle risorse  previste  a  legislazione
          vigente. 
              4.  Alla  formazione,  approvazione  e  attuazione  del
          programma di risanamento  ambientale  e  del  documento  di
          indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui  al
          precedente  comma   3,   sono   preposti   un   Commissario
          straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai
          fini dell'adozione di misure straordinarie di  salvaguardia
          e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore
          procedono anche in deroga agli articoli 252 e  252-bis  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006,  per  i  soli  profili
          procedimentali e non anche con riguardo  ai  criteri,  alle
          modalita' per lo svolgimento  delle  operazioni  necessarie
          per  l'eliminazione  delle  sorgenti  di   inquinamento   e
          comunque per la riduzione  delle  sostanze  inquinanti,  in
          armonia con i principi e le norme comunitarie e,  comunque,
          nel rispetto delle procedure di scelta del contraente,  sia
          per la progettazione sia  per  l'esecuzione,  previste  dal
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163. 
              5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra
          persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,  di
          comprovata  esperienza  gestionale  e  amministrativa,   e'
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il presidente della regione  interessata.
          Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento  degli
          interventi infrastrutturali d'interesse statale con  quelli
          privati da  effettuare  nell'area  di  rilevante  interesse
          nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti  di  cui  ai
          commi successivi. Agli eventuali oneri del  Commissario  si
          fa fronte nell'ambito  delle  risorse  del  bilancio  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              6. Il Soggetto Attuatore e' nominato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  nel  rispetto  dei
          principi europei di trasparenza e di concorrenza.  Ad  esso
          compete l'elaborazione  e  l'attuazione  del  programma  di
          risanamento e rigenerazione di  cui  al  comma  3,  con  le
          risorse disponibili a legislazione  vigente  per  la  parte
          pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante
          per l'affidamento dei lavori di bonifica  ambientale  e  di
          realizzazione  delle   opere   infrastrutturali.   In   via
          straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure  ad
          evidenza pubblica di cui al  presente  articolo  i  termini
          previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad
          esclusione di quelli processuali, sono dimezzati. 
              7. Al fine di conseguire celermente  gli  obiettivi  di
          cui al comma 1, le aree di interesse nazionale  di  cui  al
          medesimo  comma  sono  trasferite  al  Soggetto  attuatore,
          secondo le modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6. 
              8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma 6, trasmette al Commissario straordinario di  Governo
          la  proposta  di  programma  di  risanamento  ambientale  e
          rigenerazione urbana di cui al  comma  3,  corredata  dallo
          specifico progetto di bonifica degli interventi sulla  base
          dei dati  dello  stato  di  contaminazione  del  sito,  dal
          cronoprogramma   di   svolgimento   dei   lavori   di   cui
          all'articolo 242-bis del decreto  legislativo  n.  152  del
          2006,  da  uno  studio  di  fattibilita'   territoriale   e
          ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e
          dalla valutazione di impatto ambientale (VIA),  nonche'  da
          un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilita'
          degli interventi previsti, contenente  l'indicazione  delle
          fonti finanziarie pubbliche  disponibili  e  dell'ulteriore
          fabbisogno necessario alla  realizzazione  complessiva  del
          programma. La proposta  di  programma  e  il  documento  di
          indirizzo  strategico  dovranno   altresi'   contenere   la
          previsione   urbanistico-edilizia   degli   interventi   di
          demolizione e  ricostruzione  e  di  nuova  edificazione  e
          mutamento  di  destinazione  d'uso   dei   beni   immobili,
          comprensivi  di  eventuali  premialita'  edificatorie,   la
          previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico  di
          cui al comma 3 e di quelle che abbiano  ricaduta  a  favore
          della  collettivita'  locale  anche  fuori  del   sito   di
          riferimento,  i  tempi  ed  i  modi  di  attuazione   degli
          interventi con  particolare  riferimento  al  rispetto  del
          principio di concorrenza e  dell'evidenza  pubblica  e  del
          possibile ricorso da parte delle amministrazioni  pubbliche
          interessate all'uso di modelli privatistici  e  consensuali
          per finalita' di pubblico interesse. 
              9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la
          proposta di cui al  comma  8,  convoca  immediatamente  una
          conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di
          assenso  e  di  intesa  da  parte   delle   amministrazioni
          competenti.  La  durata  della  conferenza,  cui  partecipa
          altresi'  il  Soggetto  Attuatore,  non  puo'  superare  il
          termine di 30 giorni dalla sua indizione,  entro  il  quale
          devono essere altresi' esaminati il progetto  di  bonifica,
          il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
          242-bis  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  la
          valutazione  ambientale  strategica  e  la  valutazione  di
          impatto ambientale.  Se  la  Conferenza  non  raggiunge  un
          accordo entro il termine predetto,  provvede  il  Consiglio
          dei Ministri anche in deroga  alle  vigenti  previsioni  di
          legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa  il
          Presidente della Regione interessata. 
              10. Il programma di rigenerazione urbana,  da  attuarsi
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a  legislazione  vigente,  e'  adottato   dal   Commissario
          straordinario del Governo,  entro  10  giorni  (181)  dalla
          conclusione   della   conferenza   di   servizi   o   dalla
          deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9,
          ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          previa   deliberazione   del   Consiglio   dei    Ministri.
          L'approvazione  del  programma  sostituisce  a  tutti   gli
          effetti le autorizzazioni, le concessioni, i  concerti,  le
          intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
          legislazione  vigente,  fermo  restando  il  riconoscimento
          degli oneri costruttivi  in  favore  delle  amministrazioni
          interessate.  Costituisce  altresi'  variante   urbanistica
          automatica e comporta dichiarazione  di  pubblica  utilita'
          delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori.  Il
          Commissario    straordinario     del     Governo     vigila
          sull'attuazione  del  programma  ed   esercita   i   poteri
          sostitutivi previsti dal programma medesimo. 
              11.  Considerate  le  condizioni  di  estremo   degrado
          ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio
          Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate  ai
          sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  134,  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  8
          agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
          23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con  il  presente
          provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli
          effetti di cui ai precedenti commi. 
              12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto
          Attuatore  e'  individuato   nell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale  societa'  in
          house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, da emanare entro la  data  del  30  settembre
          2015, e' trasferita al  Soggetto  Attuatore,  con  oneri  a
          carico del medesimo,  la  proprieta'  delle  aree  e  degli
          immobili di cui e' attualmente titolare la societa' Bagnoli
          Futura S.p.A. in stato di fallimento. La  trascrizione  del
          decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce  gli
          effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice
          civile. Alla procedura fallimentare della societa'  Bagnoli
          Futura Spa e' riconosciuto  un  importo  corrispondente  al
          valore di mercato delle aree e degli  immobili  trasferiti,
          rilevato   dall'Agenzia   del   demanio   alla   data   del
          trasferimento della proprieta'. Tale importo e' versato dal
          Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro  dodici
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione,  facendo  comunque  salvi  gli   effetti   di
          eventuali opposizioni  del  Commissario  straordinario  del
          Governo,   del   Soggetto   Attuatore,    della    curatela
          fallimentare o di terzi  interessati,  da  proporre,  nelle
          forme e con le modalita' di cui all'articolo 54  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  8
          giugno 2001, n. 327, entro centoventi giorni dalla data  di
          pubblicazione della legge di conversione del  decreto-legge
          20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se  successiva,  dalla  data
          della   conoscenza   della   predetta   rilevazione;    per
          l'acquisizione della provvista  finanziaria  necessaria  al
          suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori
          fabbisogni  per  interventi  necessari  all'attuazione  del
          programma di cui al  comma  8,  il  Soggetto  Attuatore  e'
          autorizzato a emettere su mercati  regolamentati  strumenti
          finanziari  di  durata  non  superiore  a  quindici   anni.
          L'emissione degli strumenti finanziari di cui  al  presente
          comma non comporta  l'esclusione  dai  limiti  relativi  al
          trattamento economico stabiliti  dall'articolo  23-bis  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  Dalla
          trascrizione del decreto di trasferimento e  alla  consegna
          dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle  aree  e
          agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla
          procedura fallimentare della societa' Bagnoli  Futura  Spa,
          sono estinti e  le  relative  trascrizioni  cancellate.  La
          trascrizione del  predetto  decreto,  da  effettuare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  e  gli  altri  atti  previsti  dal
          presente comma e conseguenti  sono  esenti  da  imposte  di
          registro, di bollo e da ogni  altro  onere  e  imposta.  Il
          Soggetto  Attuatore  ha  diritto  all'incasso  delle  somme
          rivenienti dagli atti di disposizione delle  aree  e  degli
          immobili ad esso trasferiti, secondo le modalita'  indicate
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da
          emanare entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione  della
          determinazione del valore suddetto  da  parte  dell'Agenzia
          del demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a  carico
          dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo
          di responsabilita' per i costi della bonifica. 
              13. Al fine di definire gli  indirizzi  strategici  per
          l'elaborazione del programma di  risanamento  ambientale  e
          rigenerazione  urbana  del  comprensorio  Bagnoli-Coroglio,
          assicurando il  coinvolgimento  dei  soggetti  interessati,
          nonche'  il  coordinamento  con  ulteriori  iniziative   di
          valorizzazione  del  predetto   comprensorio,   anche   con
          riferimento  alla  sua   dotazione   infrastrutturale,   e'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  un'apposita  cabina  di  regia,  presieduta  dal
          Presidente del Consiglio dei ministri o da  un  Ministro  o
          Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri  da  lui  designato  e  composta  dal  Commissario
          straordinario,  da  un  rappresentante  per  ciascuno   dei
          Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e delle  infrastrutture  e
          dei    trasporti,    nonche'    da    un    rappresentante,
          rispettivamente, della regione Campania  e  del  comune  di
          Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono  essere
          invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri
          organismi pubblici o privati operanti nei settori  connessi
          al predetto programma. 
              13. 
              13.2 Ai fini della puntuale definizione della  proposta
          di programma di risanamento ambientale e  di  rigenerazione
          urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base  degli  indirizzi
          di cui al  comma  13,  acquisisce  in  fase  consultiva  le
          proposte del comune di  Napoli,  con  le  modalita'  e  nei
          termini  stabiliti  dal   Commissario   straordinario.   Il
          Soggetto  Attuatore  esamina  le  proposte  del  comune  di
          Napoli, avendo  prioritario  riguardo  alle  finalita'  del
          redigendo programma di  rigenerazione  urbana  e  alla  sua
          sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune  di  Napoli
          puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di  servizi  di
          cui al  comma  9,  la  rivalutazione  delle  sue  eventuali
          proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede
          ai sensi del terzo periodo del comma 9. 
              13-bis.   Il   programma   di   rigenerazione   urbana,
          predisposto secondo le finalita' di  cui  al  comma  3  del
          presente articolo, deve garantire la piena compatibilita' e
          il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati  a  seguito
          della direttiva del Presidente del Consiglio  dei  ministri
          14 febbraio 2014, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          108 del 12 maggio 2014. 
              13-ter. 
              13-quater. Il  Commissario  straordinario  di  Governo,
          all'esito della procedura di mobilita' di cui  all'articolo
          1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre  2013,  n.
          147, verifica i fabbisogni di personale  necessari  per  le
          attivita' di competenza del  Soggetto  Attuatore  e  assume
          ogni iniziativa utile al fine di  salvaguardare  i  livelli
          occupazionali dei lavoratori  facenti  capo  alla  societa'
          Bagnoli  Futura  Spa  alla  data  della  dichiarazione   di
          fallimento.". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   1-bis
          dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno  2017,  n.  91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123 (Disposizioni urgenti per la crescita economica  nel
          Mezzogiorno): 
              "Art. 7. Valorizzazione dei Contratti istituzionali  di
          sviluppo - CIS 
              1. Omissis. 
              1-bis.  Per  la  realizzazione  di  interventi  urgenti
          previsti  per  la  citta'  di  Matera  designata  "Capitale
          europea della cultura 2019", su  richiesta  del  comune  di
          Matera, si procede,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  alla  sottoscrizione  di  un  apposito  Contratto
          istituzionale  di  sviluppo,  che  prevede  come   soggetto
          attuatore  l'Agenzia  nazionale  per   l'attrazione   degli
          investimenti e lo sviluppo di impresa  S.p.A..  Le  risorse
          finanziarie destinate alla realizzazione  degli  interventi
          ricompresi nel Contratto sono trasferite annualmente, sulla
          base dello stato di avanzamento dei lavori e  previo  nulla
          osta del soggetto coordinatore degli interventi individuato
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del
          19 giugno 2017, ad una contabilita' speciale  intestata  al
          soggetto  attuatore.  Il  soggetto  attuatore  presenta  il
          rendiconto della contabilita' speciale di cui  e'  titolare
          al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato  -  Ufficio  centrale
          del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attivita'
          culturali e del turismo, secondo le modalita' di  cui  agli
          articoli 11 e seguenti del decreto  legislativo  30  giugno
          2011, n. 123. Dall'attuazione delle disposizioni  contenute
          nel presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  19  del
          decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione  della
          direttiva 2009/29/CE che modifica la  direttiva  2003/87/CE
          al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
          per lo scambio di quote  di  emissione  di  gas  a  effetto
          serra): 
              "Art. 19. Messa all'asta delle quote 
              1. A decorrere dall'anno 2013, la messa all'asta  della
          quantita'  di  quote  determinata   con   decisione   della
          Commissione europea, ai sensi dell'articolo  10,  paragrafo
          2,  della  direttiva  2003/87/CE,   e'   disciplinata   dal
          regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il  ruolo
          di responsabile per il collocamento di cui  al  regolamento
          sulle aste e  pone  in  essere  a  questo  scopo  tutte  le
          attivita'    necessarie,    propedeutiche,    connesse    e
          conseguenti, ivi incluse quelle  finalizzate  a  consentire
          alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie
          per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformita' al
          citato regolamento e agli eventuali indirizzi e  norme  dei
          Ministeri competenti. 
              2. I proventi delle aste sono  versati  al  GSE  in  un
          apposito conto corrente dedicato "Trans-European  Automated
          Real-time  Gross  Settlement   Express   Transfer   System"
          ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed  i
          relativi interessi maturati su  un  apposito  conto  acceso
          presso la Tesoreria dello Stato, intestato al  Dipartimento
          del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai  ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  5,  ad
          appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
          destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
          sensi e per gli effetti della direttiva  2009/29/CE,  degli
          stati di previsione interessati. Le somme di cui  al  primo
          ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte  a
          gestione separata e non sono pignorabili. 
              3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
          provvede,  previa   verifica   dell'entita'   delle   quote
          restituite e dei corrispondenti  proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
          il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
          delle aste, nella misura del 70  per  cento  a  favore  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e del 30  per  cento  a  favore  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              4.   Un'apposita   convenzione   fra    il    Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
          qualita' di "responsabile del  collocamento",  in  coerenza
          con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa  la  gestione
          del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si
          provvede a valere sui proventi  delle  aste  ai  sensi  del
          comma 6, lettera i). 
              5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole
          aste e' riassegnato con i decreti di  cui  al  comma  3  ad
          apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione  del
          Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma
          5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n.  72,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  2010,
          n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3
          dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010.  A
          seguito del completamento dei rimborsi di tali  crediti  la
          quota  di  detti  proventi   e'   riassegnata,   ai   sensi
          dell'articolo 25, comma 1,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214,  al  Fondo  per  l'ammortamento  dei
          titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre
          2003, n. 398, e successive modificazioni. 
              6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il  50  per
          cento dei proventi delle singole  aste  e'  destinato  alle
          seguenti attivita'  per  misure  aggiuntive  rispetto  agli
          oneri complessivamente derivanti  a  carico  della  finanza
          pubblica dalla normativa vigente alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto: 
              a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,  anche
          contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e
          le energie rinnovabili e al  Fondo  di  adattamento,  cosi'
          come  reso  operativo  dalla  conferenza  di   Poznan   sui
          cambiamenti  climatici  (COP  14  e  COP/MOP  4),  favorire
          l'adattamento agli  impatti  dei  cambiamenti  climatici  e
          finanziare attivita' di ricerca e di  sviluppo  e  progetti
          dimostrativi  volti  all'abbattimento  delle  emissioni   e
          all'adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  compresa   la
          partecipazione alle iniziative realizzate  nell'ambito  del
          Piano strategico europeo per le  tecnologie  energetiche  e
          delle piattaforme tecnologiche europee; 
              b)  sviluppare  le  energie  rinnovabili  al  fine   di
          rispettare l'impegno comunitario di utilizzare  il  20  per
          cento di energia rinnovabile entro  il  2020  e  sviluppare
          altre tecnologie che contribuiscano alla transizione  verso
          un'economia  a  basse  emissioni  di  carbonio   sicura   e
          sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
          incrementare l'efficienza energetica del 20 per  cento  per
          il 2020; 
              c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione  e
          ad accrescere  l'afforestazione  e  la  riforestazione  nei
          Paesi in via di sviluppo che avranno  ratificato  l'accordo
          internazionale  sui   cambiamenti   climatici,   trasferire
          tecnologie e favorire l'adattamento  agli  effetti  avversi
          del cambiamento climatico in tali Paesi; 
              d) favorire il sequestro  mediante  silvicoltura  nella
          Comunita'; 
              d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi  terrestri
          e  marini,  a  partire  dalle  aree  e  dai  siti  protetti
          nazionali,  internazionali  e  dell'Unione  europea,  anche
          mediante l'impiego di  idonei  mezzi  e  strutture  per  il
          monitoraggio,    il    controllo     e     il     contrasto
          dell'inquinamento; 
              e) incentivare la cattura  e  lo  stoccaggio  geologico
          ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello  emesso
          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi
          terzi; 
              f) incoraggiare il passaggio a modalita'  di  trasporto
          pubblico a basse emissioni; 
              g) finanziare la ricerca e lo sviluppo  dell'efficienza
          energetica  e   delle   tecnologie   pulite   nei   settori
          disciplinati dal presente decreto; 
              h) favorire misure  intese  ad  aumentare  l'efficienza
          energetica e l'isolamento delle abitazioni o a  fornire  un
          sostegno  finanziario  per  affrontare   le   problematiche
          sociali dei nuclei a reddito medio-basso; 
              i) coprire le spese amministrative connesse al  sistema
          per lo scambio di quote di  emissioni  di  gas  ad  effetto
          serra nella Comunita' istituito ai  sensi  della  direttiva
          2003/87/CE,  diverse  dai  costi  di  cui  alla   direttiva
          2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41; 
              i-bis) compensare i costi come definiti  dal  paragrafo
          26 delle  linee  guida  di  cui  alla  comunicazione  della
          Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorita'  di
          assegnazione alle imprese accreditate della  certificazione
          ISO 50001. 
              7.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico  presentano,   a   norma   della   decisione   n.
          280/2004/CE,  alla  Commissione   europea   una   relazione
          sull'utilizzo dei  proventi  e  sulle  azioni  adottate  in
          conformita' con il comma 5. 
              8. Al fine di consentire alla  Commissione  europea  la
          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del
          mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della
          direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette
          alla  Commissione  europea  ogni  informazione   pertinente
          almeno  due  mesi   prima   l'approvazione   della   citata
          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di
          riservatezza di cui al regolamento aste, il  Comitato  puo'
          richiedere  le  informazioni  necessarie  alla   Segreteria
          tecnica ed  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di
          responsabile per il collocamento.".