(( Art. 17-ter 
 
               Disposizioni in materia di 5 per mille 
 
  1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  A  decorrere  dall'anno  2018,   per   ciascun   esercizio
finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi  relative
al periodo d'imposta precedente,  una  quota  pari  al  5  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di  cui  all'articolo
1, comma 154, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  puo'  essere
destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli  enti  gestori
delle aree protette. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono stabilite le modalita' di accesso  al  contributo,
di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonche' di riparto  ed
erogazione delle somme ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16  della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle  aree  protette),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  16.  Entrate  dell'Ente  parco  ed  agevolazioni
          fiscali. 
              1. Costituiscono entrate dell'Ente parco  da  destinare
          al conseguimento dei fini istitutivi: 
              a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato; 
              b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici; 
              c)  i  contributi  ed  i  finanziamenti   a   specifici
          progetti; 
              d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali  in
          denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982,  n.
          512 , e successive modificazioni e integrazioni; 
              e) gli eventuali redditi patrimoniali; 
              f) i canoni delle concessioni previste dalla  legge,  i
          proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e  le  altre
          entrate derivanti dai servizi resi; 
              g)   i   proventi   delle   attivita'   commerciali   e
          promozionali; 
              h) i proventi delle sanzioni derivanti da  inosservanza
          delle norme regolamentari; 
              i)  ogni  altro   provento   acquisito   in   relazione
          all'attivita' dell'Ente parco. 
              1-bis.  A  decorrere  dall'anno   2018,   per   ciascun
          esercizio finanziario, con riferimento  alle  dichiarazioni
          dei redditi relative al periodo d'imposta  precedente,  una
          quota pari al 5 per mille dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche, di cui all'articolo 1,  comma  154,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, puo'  essere  destinata,  a
          scelta del contribuente,  a  sostegno  degli  enti  gestori
          delle  aree   protette.   Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono stabilite le  modalita'  di  accesso  al
          contributo, di formazione degli elenchi degli enti  ammessi
          nonche' di riparto ed erogazione delle somme. 
              2. Le attivita' di cessione di  materiale  divulgativo,
          educativo e propagandistico di prodotti ecologici,  nonche'
          le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente
          parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina
          del commercio. 
              3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2  sono
          soggette alla disciplina dell'imposta sul valore  aggiunto.
          La registrazione dei  corrispettivi  si  effettua  in  base
          all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, come  sostituito  dall'articolo  1
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  gennaio
          1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei  registratori  di
          cassa. 
              4.  L'Ente  parco  ha   l'obbligo   di   pareggio   del
          bilancio.".