(( Art. 17-quater Sostegno alla progettazione degli enti locali 1. All'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019 »; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non puo' essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi »; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018: a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione; b) ciascun comune puo' inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualita'; c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione »; d) al comma 3, alinea, dopo le parole: « tenendo conto » sono inserite le seguenti: « , per l'anno 2017, »; e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorita' ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo e' il seguente: a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilita' sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione; b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilita' sismica gia' effettuata; c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico »; f) al comma 4, dopo le parole: « del comma 3 » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2017 e alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis per gli anni 2018 e 2019 »; g) al secondo periodo del comma 5, le parole: « banca dati l'ultimo » sono sostituite dalle seguenti: « banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo »; h) al comma 10, dopo la parola: « statali » sono inserite le seguenti: « e dello stesso Comune »; i) al comma 11, le parole: « a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019 »; l) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico ». 2. La rubrica del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' sostituita dalla seguente: « Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico». 3. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione ». 4. Al fine di migliorare la capacita' di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attivita' di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri posti a carico del medesimo Fondo. 5. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilita' delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Citta' Metropolitane e con i Piani urbani per la mobilita' sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a),del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 41-bis del citato decreto-legge n. 50 del 2017, come modificato dalla presente legge: "Art. 41-bis. Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico 1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019. 1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non puo' essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi. 2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018: a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione; b) ciascun comune puo' inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualita'; c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione. 3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e' determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto, per l'anno 2017, del seguente ordine prioritario: a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilita'; d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici; e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici. 3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorita' ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo e' il seguente: a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilita' sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione; b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilita' sismica gia' effettuata; c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. 4. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3 per l'anno 2017 e alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis per gli anni 2018 e 2019, qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio. 5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno. 6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 e' tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalita' di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In caso contrario, il contributo e' recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 7. Il monitoraggio delle attivita' di progettazione di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti e' effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come "Sviluppo capacita' progettuale dei comuni". L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 del presente articolo e' verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG). 8. Al fine di sostenere le attivita' di progettazione da parte dei comuni di cui al comma 1, gli stessi possono avvalersi, nell'ambito di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della societa' Invitalia Spa o della societa' Cassa depositi e prestiti Spa o di societa' da essa controllate. 9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attivita' di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 1. 10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali e dello stesso Comune nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate. 11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, per l'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a seguito di eventi sismici.". - Il riferimento al testo del comma 492 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 2-bis. - Si riporta il testo vigente del comma 826 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: "826. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del citato regolamento (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015.". - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 202 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: "Art. 202. Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie 1. Al fine di migliorare la capacita' di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: a) il Fondo per la progettazione di fattibilita' delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonche' per la project review delle infrastrutture gia' finanziate; b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. Omissis.".