(( Art. 17-quinquies Disposizioni in materia di enti locali 1. Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, dopo le parole: « Comune di Campomarino (Campobasso) » sono inserite le seguenti: « e del comune di San Salvo (Chieti) ». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), come modificato dalla presente legge: "6. Disposizioni finanziarie a favore dei Comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e di comuni colpiti da eventi calamitosi. 1. - 2. Omissis. 2-bis. La fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (Campobasso) e del comune di San Salvo (Chieti) e' delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione e' delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".