Art. 17 
 
Misure  per  promuovere  la  realizzazione  di  punti   di   ricarica
                       accessibili al pubblico 
 
  1. All'articolo 158, comma 1, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285 recante nuovo codice della strada, dopo la  lettera  h),
e' inserita la seguente: «h-bis) negli spazi riservati alla fermata e
alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica». 
  2. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Governo, per  il  tramite  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, promuove la stipulazione di un'intesa
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie in  termini  di
regolazione della sosta, accesso ad aree interne delle citta', misure
di  incentivazione  e  l'armonizzazione  degli  interventi  e   degli
obiettivi  comuni  nel  territorio  nazionale  in  materia  di   reti
infrastrutturali di ricarica e di rifornimento a servizio dei veicoli
alimentati ad energia elettrica e ad altri combustibili alternativi. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il testo dell'art. 158  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli 
              1. La fermata e la sosta sono vietate: 
              a) in corrispondenza o in prossimita'  dei  passaggi  a
          livello e sui binari di linee ferroviarie  o  tramviarie  o
          cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia; 
              b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi,
          sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione; 
              c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri  abitati
          e  sulle  strade  urbane  di  scorrimento,  anche  in  loro
          prossimita'; 
              d)  in  prossimita'  e  in  corrispondenza  di  segnali
          stradali verticali e semaforici in modo  da  occultarne  la
          vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di
          preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; 
              e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e  in
          prossimita' delle aree di intersezione; 
              f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle  aree
          di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 m
          dal prolungamento del bordo piu' vicino  della  carreggiata
          trasversale, salvo diversa segnalazione; 
              g)  sui  passaggi  e  attraversamenti  pedonali  e  sui
          passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli
          sbocchi delle medesime; 
              h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione; 
              h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla  sosta
          dei veicoli elettrici in ricarica. 
              2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata: 
              a) allo sbocco dei passi carrabili; 
              b) dovunque venga impedito  di  accedere  ad  un  altro
          veicolo regolarmente in sosta,  oppure  lo  spostamento  di
          veicoli in sosta; 
              c) in seconda fila, salvo che si tratti  di  veicoli  a
          due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli; 
              d) negli spazi  riservati  allo  stazionamento  e  alla
          fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti
          su rotaia  e,  ove  questi  non  siano  delimitati,  a  una
          distanza dal segnale di fermata inferiore a 15  m,  nonche'
          negli spazi riservati allo  stazionamento  dei  veicoli  in
          servizio di piazza; 
              e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per  il
          carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; 
              f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; 
              g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta  dei
          veicoli per persone invalide  di  cui  all'art.  188  e  in
          corrispondenza  degli  scivoli  o  dei   raccordi   tra   i
          marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la  carreggiata
          utilizzati dagli stessi veicoli; 
              h)  nelle  corsie  o  carreggiate  riservate  ai  mezzi
          pubblici; 
              i) nelle aree pedonali urbane; 
              l) nelle zone a traffico limitato  per  i  veicoli  non
          autorizzati; 
              m) negli spazi asserviti  ad  impianti  o  attrezzature
          destinate a servizi  di  emergenza  o  di  igiene  pubblica
          indicati dalla apposita segnaletica; 
              n)  davanti  ai  cassonetti  dei   rifiuti   urbani   o
          contenitori analoghi; 
              o)   limitatamente   alle   ore   di   esercizio,    in
          corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla
          sede stradale ed in loro prossimita' sino a  5  m  prima  e
          dopo le installazioni destinate all'erogazione. 
              3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei  rimorchi
          quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo  diversa
          segnalazione. 
              4. Durante la sosta e la  fermata  il  conducente  deve
          adottare le opportune cautele atte a evitare  incidenti  ed
          impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso. 
              5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1  e  delle
          lettere d), g) e h) del comma 2 e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  40  ad
          euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da
          euro 85 ad euro 338 per i restanti veicoli. 
              6. Chiunque viola le altre  disposizioni  del  presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una  somma  da  euro  24  ad  euro  98  per  i
          ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e  da  euro  41  ad
          euro 169 per i restanti veicoli. 
              7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano
          per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la
          violazione.". 
              - Il testo dell'art. 8 della legge 5  giugno  2003,  n.
          131, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 8. Attuazione dell'art.  120  della  Costituzione
          sul potere sostitutivo. 
              1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'art.  120,
          secondo  comma,  della  Costituzione,  il  Presidente   del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie e del Ministro competente per  materia.  L'art.
          11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo  le  finalita'  tutelate   dall'art.   120   della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112.".