Art. 17 
 
 
Rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
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  1. Nel caso di violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente
decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 181 del Codice,
si applica l'articolo  167  del  Codice.  In  tali  casi  l'autorita'
preposta   alla   gestione   del   vincolo   e   il   Soprintendente,
nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 167, comma  4,  del
Codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non  sia  in
alcun  modo  possibile  dettare  prescrizioni   che   consentano   la
compatibilita' paesaggistica dell'intervento e delle opere. 
  2. Non  puo'  disporsi  la  rimessione  in  pristino  nel  caso  di
interventi   e   opere   ricompresi   nell'ambito   di   applicazione
dell'articolo 2 del presente decreto e realizzati anteriormente  alla
data di entrata in vigore del presente regolamento  non  soggette  ad
altro    titolo    abilitativo    all'infuori     dell'autorizzazione
paesaggistica. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  167  e  181  del
          Codice: 
              «Art. 167  (Ordine  di  rimessione  in  pristino  o  di
          versamento di indennita'  pecuniaria).  -  1.  In  caso  di
          violazione degli  obblighi  e  degli  ordini  previsti  dal
          Titolo I della  Parte  terza,  il  trasgressore  e'  sempre
          tenuto alla rimessione in pristino a proprie  spese,  fatto
          salvo quanto previsto al comma 4. 
              2. Con l'ordine di rimessione in pristino e'  assegnato
          al trasgressore un termine per provvedere. 
              3.   In    caso    di    inottemperanza,    l'autorita'
          amministrativa preposta alla tutela paesaggistica  provvede
          d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota
          delle spese. Laddove  l'autorita'  amministrativa  preposta
          alla  tutela  paesaggistica  non  provveda  d'ufficio,   il
          direttore regionale competente, su richiesta della medesima
          autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
          dall'accertamento  dell'illecito,   previa   diffida   alla
          suddetta autorita' competente a provvedervi nei  successivi
          trenta  giorni,  procede   alla   demolizione   avvalendosi
          dell'apposito  servizio  tecnico-operativo  del  Ministero,
          ovvero delle modalita' previste dall'art.  41  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  a
          seguito di apposita convenzione che puo'  essere  stipulata
          d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa. 
              4. L'autorita'  amministrativa  competente  accerta  la
          compatibilita' paesaggistica, secondo le procedure  di  cui
          al comma 5, nei seguenti casi: 
              a) per i lavori, realizzati in  assenza  o  difformita'
          dall'autorizzazione   paesaggistica,   che   non    abbiano
          determinato creazione di superfici utili  o  volumi  ovvero
          aumento di quelli legittimamente realizzati; 
              b)  per   l'impiego   di   materiali   in   difformita'
          dall'autorizzazione paesaggistica; 
              c) per i lavori comunque configurabili quali interventi
          di  manutenzione  ordinaria  o   straordinaria   ai   sensi
          dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380. 
              5. Il proprietario, possessore o detentore a  qualsiasi
          titolo  dell'immobile   o   dell'area   interessati   dagli
          interventi di cui al  comma  4  presenta  apposita  domanda
          all'autorita' preposta alla gestione del  vincolo  ai  fini
          dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica  degli
          interventi medesimi. L'autorita'  competente  si  pronuncia
          sulla domanda entro il termine  perentorio  di  centottanta
          giorni, previo parere vincolante  della  soprintendenza  da
          rendersi entro il termine  perentorio  di  novanta  giorni.
          Qualora venga accertata la compatibilita' paesaggistica, il
          trasgressore  e'  tenuto  al   pagamento   di   una   somma
          equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e  il
          profitto conseguito mediante  la  trasgressione.  L'importo
          della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia  di
          stima. In caso di  rigetto  della  domanda  si  applica  la
          sanzione demolitoria di cui  al  comma  1.  La  domanda  di
          accertamento della compatibilita' paesaggistica  presentata
          ai  sensi  dell'art.  181,  comma  1-quater,   si   intende
          presentata anche ai sensi e  per  gli  effetti  di  cui  al
          presente comma. 
              6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione  del
          comma 5, nonche' per effetto dell'art. 1, comma 37, lettera
          b), n. 1), della legge  15  dicembre  2004,  n.  308,  sono
          utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni  in
          pristino  di  cui  al  comma  1,  anche  per  finalita'  di
          salvaguardia nonche' per interventi di recupero dei  valori
          paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e  delle
          aree degradati o interessati dalle rimessioni in  pristino.
          Per le medesime finalita' possono essere  utilizzate  anche
          le somme  derivanti  dal  recupero  delle  spese  sostenute
          dall'amministrazione per l'esecuzione della  rimessione  in
          pristino in danno  dei  soggetti  obbligati,  ovvero  altre
          somme a cio' destinate dalle amministrazioni competenti." 
              «Art. 181 (Opere eseguite in assenza di  autorizzazione
          o  in  difformita'  da  essa).  -  1.  Chiunque,  senza  la
          prescritta autorizzazione o in difformita' di essa,  esegue
          lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e'  punito
          con le pene previste dall'art. 44, lettera c), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              1-bis. La pena e' della reclusione  da  uno  a  quattro
          anni qualora i lavori di cui al comma 1: 
              a) ricadano su  immobili  od  aree  che,  per  le  loro
          caratteristiche paesaggistiche siano  stati  dichiarati  di
          notevole  interesse  pubblico  con  apposito  provvedimento
          emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; 
              b) ricadano su immobili od aree tutelati per  legge  ai
          sensi dell'art. 142 ed abbiano comportato  un  aumento  dei
          manufatti superiore al trenta per  cento  della  volumetria
          della  costruzione  originaria  o,   in   alternativa,   un
          ampliamento della medesima superiore a  settecentocinquanta
          metri cubi, ovvero  ancora  abbiano  comportato  una  nuova
          costruzione con una volumetria  superiore  ai  mille  metri
          cubi. 
              1-ter. Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie  di  cui  all'art.  167,  qualora
          l'autorita'   amministrativa    competente    accerti    la
          compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui al
          comma 1-quater, la disposizione di cui al comma  1  non  si
          applica: 
              a) per i lavori, realizzati in  assenza  o  difformita'
          dall'autorizzazione   paesaggistica,   che   non    abbiano
          determinato creazione di superfici utili  o  volumi  ovvero
          aumento di quelli legittimamente realizzati; 
              b)  per   l'impiego   di   materiali   in   difformita'
          dall'autorizzazione paesaggistica; 
              c) per  i  lavori  configurabili  quali  interventi  di
          manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380. 
              1-quater. Il proprietario,  possessore  o  detentore  a
          qualsiasi  titolo  dell'immobile  o  dell'area  interessati
          dagli interventi di cui al comma  1-ter  presenta  apposita
          domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai
          fini dell'accertamento della  compatibilita'  paesaggistica
          degli  interventi  medesimi.  L'autorita'   competente   si
          pronuncia sulla domanda  entro  il  termine  perentorio  di
          centottanta  giorni,   previo   parere   vincolante   della
          soprintendenza da rendersi entro il termine  perentorio  di
          novanta giorni. 
              1-quinquies. La rimessione in  pristino  delle  aree  o
          degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici,  da  parte
          del  trasgressore,  prima  che  venga  disposta   d'ufficio
          dall'autorita'  amministrativa,  e   comunque   prima   che
          intervenga la condanna, estingue il reato di cui  al  comma
          1. 
              2. Con  la  sentenza  di  condanna  viene  ordinata  la
          rimessione in pristino dello stato dei luoghi a  spese  del
          condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla  regione
          ed al comune  nel  cui  territorio  e'  stata  commessa  la
          violazione.».