Art. 17 
 
 
             Disciplina delle emissioni sonore prodotte 
          dai luoghi in cui si svolgono attivita' sportive 
 
  1. Con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26
ottobre 1995, n. 447, si provvede all'aggiornamento del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle  disposizioni
del presente decreto, con la  specifica  disciplina  delle  emissioni
sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attivita'  sportive  di
discipline olimpiche in forma stabile,  incluso  il  tiro  a  volo  e
attivita' assimilabili, ovvero discipline sportive  con  utilizzo  di
armi da fuoco. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per il testo dell'art.  11  della  legge  26  ottobre
          1995, n. 447, citata nelle note alle  premesse,  modificato
          dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 14. 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, si  veda
          nelle note alle premesse.