Art. 17 
 
 
                      Minori vittime di tratta 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n.  228,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare  tutela  deve
essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati,
predisponendo un  programma  specifico  di  assistenza  che  assicuri
adeguate condizioni di accoglienza  e  di  assistenza  psico-sociale,
sanitaria e legale, prevedendo  soluzioni  di  lungo  periodo,  anche
oltre il compimento della maggiore eta'». 
  2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni  stato
e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi  2,
2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.  142,  e
dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine
di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del
danno. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzata la  spesa  di
154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017. 
  4.  All'attuazione  delle  restanti  disposizioni   contenute   nel
presente articolo,  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse  umane,
finanziarie  e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il testo dell'art. 13 della legge 11 agosto 2003,  n.
          228 (Misure  contro  la  tratta  di  persone),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 13 (Istituzione  di  uno  speciale  programma  di
          assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli
          600 e 601 del codice penale). - 1. Fuori dei casi  previsti
          dall'art. 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991,  n.  8,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15  marzo  1991,
          n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati
          previsti dagli articoli 600 e 601 del codice  penale,  come
          sostituiti, rispettivamente, dagli articoli  1  e  2  della
          presente legge, e' istituito, nei limiti delle  risorse  di
          cui al comma 3, uno speciale programma  di  assistenza  che
          garantisce, in  via  transitoria,  adeguate  condizioni  di
          alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il  programma
          e'  definito  con  regolamento   da   adottare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Ministro per le pari  opportunita'  di
          concerto con il Ministro dell'interno  e  con  il  Ministro
          della giustizia. 
              2. Qualora la  vittima  del  reato  di  cui  ai  citati
          articoli 600 e 601 del codice penale sia persona  straniera
          restano comunque salve le  disposizioni  dell'art.  18  del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
          1998.  Particolare  tutela  deve   essere   garantita   nei
          confronti   dei   minori   stranieri   non    accompagnati,
          predisponendo un  programma  specifico  di  assistenza  che
          assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza
          psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni  di
          lungo periodo, anche oltre  il  compimento  della  maggiore
          eta'. 
              2-bis. Al fine di  definire  strategie  pluriennali  di
          intervento per la prevenzione e il  contrasto  al  fenomeno
          della tratta e del grave sfruttamento degli  esseri  umani,
          nonche' azioni  finalizzate  alla  sensibilizzazione,  alla
          prevenzione  sociale,  all'emersione   e   all'integrazione
          sociale delle  vittime,  con  delibera  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e  del  Ministro  dell'interno  nell'ambito  delle
          rispettive   competenze,   sentiti   gli   altri   Ministri
          interessati, previa acquisizione  dell'intesa  in  sede  di
          Conferenza  Unificata,  e'  adottato  il  Piano   nazionale
          d'azione contro la tratta e  il  grave  sfruttamento  degli
          esseri umani. 
              In sede di prima applicazione,  il  Piano  e'  adottato
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
              3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, determinato  in  2,5  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dal 2003,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2003-2005, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2003,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo allo stesso Ministero. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo  18
          agosto 2015, n. 142, come modificato dalla presente  legge,
          vedi nota all'art. 15, comma 1; 
              - Per il testo  dell'art.  76  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  come  modificato  dalla
          presente legge, vedi nota all'art. 16.