Art. 17 Copertura finanziaria e fabbisogno di organico 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Per l'attuazione del Piano delle arti, di cui all'articolo 5, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo denominato «Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creativita'». Il Fondo, di cui al primo periodo, ha una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. 3. Nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa e' destinato alla promozione dei temi della creativita', senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Franceschini, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162 S.O. «202. E' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.».