Art. 17 
 
     Pubblicita' del sistema della formazione italiana nel mondo 
 
  1. Nell'ambito del Portale unico  dei  dati  della  scuola  di  cui
all'articolo 1, comma 136, della legge n. 107 del 2015, e' istituita,
a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, una sezione  dedicata  al
sistema della formazione italiana nel mondo. 
  2. Nella sezione di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze
di sicurezza e di continuita' delle  relazioni  internazionali,  sono
pubblicati: 
    a) i piani dell'offerta formativa delle  istituzioni  scolastiche
statali e di quelle paritarie; 
    b) i dati in  forma  aggregata  degli  studenti  frequentanti  le
istituzioni scolastiche e le  iniziative  disciplinate  dal  presente
decreto legislativo; 
    c) i bilanci delle scuole; 
    d) i dati pubblici afferenti al sistema di valutazione; 
    e) i dati, anche curricolari, del personale destinato all'estero; 
    f) i dati,  i  documenti  e  le  informazioni  utili  a  valutare
l'avanzamento didattico,  tecnologico  e  d'innovazione  del  sistema
scolastico all'estero; 
    g) le iniziative per la lingua e la cultura  italiana  all'estero
realizzate nell'ambito del  sistema  della  formazione  italiana  nel
mondo; 
    h) gli esiti della valutazione di cui all'articolo 16,  comma  1,
lettere a) e b). 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  136,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «136. E' istituito il  Portale  unico  dei  dati  della
          scuola».