Art. 17 
 
                                 SIA 
 
  1. A far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non e' piu' riconosciuto. 
  2. Per coloro ai quali  il  SIA  sia  stato  riconosciuto  in  data
anteriore al 1° gennaio 2018, il beneficio continua ad essere erogato
per la durata e secondo le modalita' stabilite  dal  decreto  di  cui
all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208  del  2015,
come modificato dal decreto di cui all'articolo 1, comma  239,  della
legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  fatta  salva  la  possibilita'  di
richiedere il ReI con le modalita' di cui al comma 3. Ai soggetti  di
cui al presente comma e' consentita la possibilita'  di  prelievi  di
contante entro il limite mensile di cui all'articolo 9, comma 7. 
  3. I soggetti di cui al comma 2 in possesso dei  requisiti  per  la
richiesta del ReI ai sensi dell'articolo  3,  possono  richiedere  la
trasformazione  del  SIA  in  ReI  secondo  le   modalita'   di   cui
all'articolo 9, fatta salva la fruizione del beneficio maggiore.  Per
l'anno 2018 e' posta  a  carico  del  Fondo  Poverta'  esclusivamente
l'eventuale integrazione del beneficio economico nella trasformazione
del SIA in ReI. La durata del beneficio economico del  ReI  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 5, e' corrispondentemente ridotta  del  numero
di mesi per i quali si e' goduto del SIA, fatto  salvo  l'adeguamento
del progetto personalizzato secondo le modalita' di cui  all'articolo
6, ove necessario. Nei  casi  in  cui  non  sia  stata  richiesta  la
trasformazione del SIA in ReI nel corso di fruizione  del  beneficio,
il ReI puo' essere comunque richiesto senza soluzione di  continuita'
nell'erogazione, ove ricorrano i requisiti di cui  all'articolo  3  e
comunque non prima della  data  di  cui  all'articolo  25,  comma  1.
L'intero periodo di fruizione  del  SIA  e'  comunque  dedotto  dalla
durata del ReI come definita dall'articolo 4, comma 5. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 387, della  legge  n.
          208 del 2015, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 239, della  legge  n.
          232 del 2016, si veda nelle note alle premesse.