Art. 17 
 
 
               Operativita' della garanzia dello Stato 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 173,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, gli interventi del fondo sono assistiti dalla  garanzia
dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. 
  2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da  parte
del fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante. 
  3. In caso  di  inadempimento  parziale  da  parte  del  fondo,  la
garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto  dovuto  dal  fondo
per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che
regola il funzionamento della garanzia medesima, ridotto di eventuali
pagamenti gia' effettuati dal fondo. 
  4. Trascorsi sessanta giorni dall'inadempimento, parziale o totale,
del fondo di garanzia, l'istituto finanziatore  puo'  trasmettere  la
richiesta di escussione  della  garanzia  dello  Stato  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro  -  Direzione
VI, e all'INPS. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla  base  delle
risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore, provvede al
pagamento di quanto dovuto, dopo  aver  verificato  che  siano  stati
rispettati i criteri, le modalita' e le procedure  che  regolano  gli
interventi del fondo e l'escussione della garanzia dello Stato. 
  6. Le modalita' di escussione della garanzia e di  pagamento  dello
Stato  assicurano  la  tempestivita'  di  realizzo  dei  diritti  del
creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di  opporre  il
beneficio della preventiva escussione. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 173, della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.