Art. 17 
 
                         Progetto definitivo 
 
  1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica  approvato,  studia  il
bene con riferimento all'intero complesso e al contesto ambientale in
cui e' inserito; approfondisce gli apporti disciplinari  necessari  e
definisce  i  collegamenti  interdisciplinari;  definisce   in   modo
compiuto le  tecniche,  le  tecnologie  di  intervento,  i  materiali
riguardanti le singole parti del complesso;  prescrive  le  modalita'
esecutive  delle  operazioni  tecniche;   definisce   gli   indirizzi
culturali e le compatibilita' fra progetto e funzione  attribuita  al
bene  attraverso  una  conoscenza  compiuta  dello  stato  di  fatto;
configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare  le
priorita', i tipi e i metodi di intervento con  particolare  riguardo
all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado. 
  2. Sono documenti del progetto definitivo: 
  a) la relazione generale; 
  b) le relazioni tecniche e specialistiche; 
  c) i rilievi e documentazione fotografica; 
  d) gli elaborati grafici; 
  e) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
  f) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
  g) il computo metrico-estimativo e quadro economico; 
  h) i piani di sicurezza e di coordinamento; 
  i) il cronoprogramma; 
  l) il  disciplinare  descrittivo  e  prestazionale  degli  elementi
tecnici; 
  m) lo schema di contratto e capitolato  speciale  di  appalto,  nei
casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo; 
  n) il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.