Art. 17 Progetto definitivo 1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato, studia il bene con riferimento all'intero complesso e al contesto ambientale in cui e' inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalita' esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilita' fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorita', i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado. 2. Sono documenti del progetto definitivo: a) la relazione generale; b) le relazioni tecniche e specialistiche; c) i rilievi e documentazione fotografica; d) gli elaborati grafici; e) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; f) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; g) il computo metrico-estimativo e quadro economico; h) i piani di sicurezza e di coordinamento; i) il cronoprogramma; l) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; m) lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto, nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo; n) il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.