Art. 17 
 
Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in  materia  di  acque
  reflue urbane,  con  riferimento  all'applicazione  dei  limiti  di
  emissione degli scarichi idrici 
 
  1. Nella tabella 2 dell'allegato 5 alla  parte  terza  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Limiti di  emissione  per
gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in  aree  sensibili»,
le parole: «Potenzialita' impianto in  A.E.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Carico generato dall'agglomerato in A.E.». 
  2. Le eventuali ulteriori attivita'  di  monitoraggio  e  controllo
derivanti da quanto previsto dalla disposizione di  cui  al  comma  1
sono svolte con le risorse disponibili a  legislazione  vigente,  nei
limiti delle disponibilita' di bilancio degli organi di controllo  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica o a carico della tariffa del servizio  idrico  integrato  di
cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, per le attivita' svolte dal gestore unico del servizio idrico
integrato. 
  3. Dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  1  non
devono  derivare  effetti  sulle  materie   disciplinate   ai   sensi
dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  ne'
conseguenze sull'applicazione del medesimo articolo 92  in  relazione
ai limiti di  utilizzo  di  materie  agricole  contenenti  azoto,  in
particolare degli effluenti zootecnici  e  dei  fertilizzanti,  nelle
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.  
 
          Note all'art. 17: 
              L'articolo 154, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.
          152/2006 (Norme in materia  ambientale),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, cosi' recita: 
              "Art. 154. (Tariffa del servizio idrico integrato) 
              1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio
          idrico integrato ed  e'  determinata  tenendo  conto  della
          qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, delle
          opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi
          di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree
          di salvaguardia, nonche' di una quota parte  dei  costi  di
          funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che
          sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei   costi   di
          investimento  e  di  esercizio  secondo  il  principio  del
          recupero dei costi e  secondo  il  principio  «chi  inquina
          paga». Tutte le quote della  tariffa  del  servizio  idrico
          integrato hanno natura di corrispettivo.". 
              L'articolo  92  del  decreto  legislativo  n.  152/2006
          (Norme in materia ambientale),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, cosi' recita: 
              "Art. 92.  (Zone  vulnerabili  da  nitrati  di  origine
          agricola) 
              1. Le  zone  vulnerabili  sono  individuate  secondo  i
          criteri di cui all'Allegato  7/A-I  alla  parte  terza  del
          presente decreto. 
              2. Ai fini della prima  individuazione  sono  designate
          zone vulnerabili le  aree  elencate  nell'Allegato  7/A-III
          alla parte terza del presente decreto. 
              3. Per  tener  conto  di  cambiamenti  e/o  di  fattori
          imprevisti alla data di entrata in vigore della parte terza
          del presente decreto, dopo quattro anni  da  tale  data  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare   con   proprio   decreto,   sentita   la   Conferenza
          Stato-regioni, puo' modificare i criteri di cui al comma 1. 
              4. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della parte terza del presente decreto,  sulla  base
          dei dati disponibili  e  tenendo  conto  delle  indicazioni
          stabilite nell'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente
          decreto,  le  regioni,  sentite  le  Autorita'  di  bacino,
          possono  individuare  ulteriori  zone  vulnerabili  oppure,
          all'interno delle zone indicate nell'Allegato 7/A-III  alla
          parte  terza  del  presente  decreto,  le  parti  che   non
          costituiscono zone vulnerabili. 
              5. Per  tener  conto  di  cambiamenti  e/o  di  fattori
          imprevisti al momento della precedente designazione, almeno
          ogni quattro anni  le  regioni,  sentite  le  Autorita'  di
          bacino, devono riesaminare e, se necessario, opportunamente
          rivedere  o   completare   le   designazioni   delle   zone
          vulnerabili. A tal fine le regioni predispongono e attuano,
          ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare
          le concentrazioni dei nitrati  nelle  acque  dolci  per  il
          periodo  di  un  anno,  secondo  le  prescrizioni  di   cui
          all'Allegato 7/A-I alla parte terza del  presente  decreto,
          nonche' riesaminano lo stato  eutrofico  causato  da  azoto
          delle acque dolci superficiali, delle acque di  transizione
          e delle acque marine costiere. 
              6. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 4  e  5
          devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma
          7, nonche' le prescrizioni contenute nel  codice  di  buona
          pratica agricola di cui al  decreto  del  Ministro  per  le
          politiche agricole e forestali 19 aprile  1999,  pubblicato
          nel Supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  102
          del 4 maggio 1999. 
              7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della
          parte terza del presente decreto per le zone  designate  ai
          sensi dei commi 2 e 4, ed  entro  un  anno  dalla  data  di
          designazione per le ulteriori zone di cui al  comma  5,  le
          regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui
          all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del presente  decreto,
          definiscono,  o  rivedono  se  gia'  posti  in  essere,   i
          programmi  d'azione  obbligatori  per  la   tutela   e   il
          risanamento  delle  acque  dall'inquinamento   causato   da
          nitrati  di  origine  agricola,  e  provvedono  alla   loro
          attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili  di
          cui ai commi 2 e 4 e nei successivi  quattro  anni  per  le
          zone di cui al comma 5. 
              8. Le regioni provvedono, inoltre, a: 
              a) integrare, se del caso, in relazione  alle  esigenze
          locali, il codice di buona pratica  agricola,  stabilendone
          le modalita' di applicazione; 
              b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di
          informazione degli agricoltori sul programma  di  azione  e
          sul codice di buona pratica agricola; 
              c)  elaborare  ed  applicare,  entro  quattro  anni   a
          decorrere dalla definizione o revisione  dei  programmi  di
          cui al comma  7,  i  necessari  strumenti  di  controllo  e
          verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei
          risultati ottenuti; ove necessario, modificare o  integrare
          tali  programmi  individuando,  tra  le  ulteriori   misure
          possibili, quelle maggiormente efficaci, tenuto  conto  dei
          costi di attuazione delle misure stesse. 
              8-bis. Le regioni riesaminano e, se del caso,  rivedono
          i programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa
          qualsiasi misura  supplementare  adottata  ai  sensi  della
          lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni. 
              9. Gli esiti del riesame delle designazioni di  cui  al
          comma 5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma
          7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma  8-bis,  i
          risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e  le
          revisioni   effettuate   sono   comunicati   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          secondo  le  modalita'  indicate   nel   decreto   di   cui
          all'articolo 75, comma 6. Al  Ministero  per  le  politiche
          agricole e  forestali  e'  data  tempestiva  notizia  delle
          integrazioni apportate al codice di buona pratica  agricola
          di cui al comma 8, lettera a), nonche' degli interventi  di
          formazione e informazione. 
              10.  Al  fine  di  garantire  un  generale  livello  di
          protezione delle acque e' raccomandata  l'applicazione  del
          codice di buona pratica agricola anche al  di  fuori  delle
          zone vulnerabili.".