Art. 17 
 
                       Recupero dei contributi 
 
  1. Nei casi di  decadenza  di  cui  all'articolo  5,  comma  4,  il
beneficiario e' tenuto a restituire  il  contributo  complessivamente
percepito. 
  2. Negli altri casi di mancato rispetto delle  condizioni  previste
dal presente decreto e degli impegni assunti per la  concessione  del
contributo, si procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in
corso nonche' al recupero dei contributi  complessivamente  percepiti
al netto della quota  obbligatoria  del  ribaltamento  effettuato  ai
sensi dell'articolo 9. 
  3. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero.