Art. 17 Recupero dei contributi 1. Nei casi di decadenza di cui all'articolo 5, comma 4, il beneficiario e' tenuto a restituire il contributo complessivamente percepito. 2. Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e degli impegni assunti per la concessione del contributo, si procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso nonche' al recupero dei contributi complessivamente percepiti al netto della quota obbligatoria del ribaltamento effettuato ai sensi dell'articolo 9. 3. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero.