Art. 17 
 
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena
  e bilingua sloveno-italiano, alla  Regione  Valle  d'Aosta  e  alle
  Province di Trento e Bolzano. 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti  del  Testo
unico, l'Ufficio scolastico regionale per il  Friuli  Venezia  Giulia
provvede ad indire concorsi per titoli ed esami  a  cattedre  per  la
scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento
slovena, anche avvalendosi della collaborazione dell'ufficio speciale
di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 
  2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti  del  Testo
unico, le Province autonome di Trento, Bolzano  e  la  Regione  Valle
D'Aosta,  in  ragione  delle  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento, provvedono  all'indizione  di  specifici  concorsi  per
titoli ed esami per la copertura dei posti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado che individuano autonomamente.