Art. 17 Disponibilita' dei gestori stradali e relativi obblighi 1. I gestori delle tratte stradali interessate alla sperimentazione, sulla base della richiesta del richiedente l'autorizzazione, rilasciano espresso nulla osta a consentire che in specifiche tratte delle infrastrutture dagli stessi gestite possono avere luogo sperimentazioni su strada di veicoli a guida automatica. 2. I gestori delle tratte stradali interessate alla sperimentazione: a) informano tempestivamente il titolare dell'autorizzazione di eventuali condizioni anomale dell'infrastruttura nei giorni citati nel programma delle sessioni di prova; b) assicurano, se l'infrastruttura e' dotata di sistemi cooperativi V2I, che tali sistemi e i relativi servizi possono essere utilizzati dal titolare dell'autorizzazione durante le prove e che i dati eventualmente raccolti sono a disposizione del titolare stesso; c) divulgano, attraverso i loro canali di comunicazione ufficiale e segnaletica in loco, anche mediante l'utilizzo di pannelli a messaggio variabile, informazioni all'utenza sulle possibili sperimentazioni.