Art. 17 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1.  Oltre  a  quanto  previsto   dall'art.   12,   la   commissione
esaminatrice  e'  presieduta  da  un  consigliere  di  Stato,  da  un
magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a  Consigliere
di Stato, ovvero da un prefetto ed e' composta da: 
    a) due funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a  primo
dirigente; 
    b) due professori o ricercatori universitari  esperti  in  una  o
piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame.