Art. 17 Misure ufficiali all'importazione 1. Le Autorita' competenti di cui all'articolo 15, comma 2: a) autorizzano l'introduzione degli esemplari nel territorio della Repubblica italiana, qualora risulti, a seguito dei controlli di cui ai precedenti articoli, che le condizioni stabilite dal regolamento e dal presente decreto sono soddisfatte, rilasciando l'apposito Documento Veterinario Comune di Entrata o il nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'Autorita' doganale competente, per il completamento dei relativi adempimenti; b) respingono oppure, qualora il respingimento non sia possibile, sopprimono o distruggono gli esemplari applicando le misure previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 o dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, qualora i controlli accertino la non conformita' alle disposizioni del regolamento o del presente decreto. Delle predette misure sono informati il Ministero e gli altri posti di ispezione frontalieri o punti di entrata presidiati. 2. Quando, nel corso del controllo doganale, e' accertata la non conformita' al regolamento o al presente decreto, la dogana competente sospende l'assoggettamento al regime doganale e, sentite le Autorita' di cui all'articolo 15, comma 2, sequestra le merci o ne dispone il respingimento all'estero. Delle predette misure e' informato il Ministero. 3. Le spese relative alle misure di cui al presente articolo sono a carico della persona fisica o giuridica che ha introdotto gli esemplari o del suo rappresentante.
Note all'art. 17: Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1143/2014 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O., cosi' recita: «Art. 40 (Misure ufficiali all'importazione). - 1. Se, a seguito delle ispezioni previste dall'articolo 36 sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi della direttiva 2008/61/CE, risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario competente per territorio ne autorizza l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, rilasciando apposito nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'autorita' doganale competente (62). 2. Se la spedizione contiene prodotti elencati nell'allegato V, parte A, detto nulla osta all'importazione potra' sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano, in tal caso viene rilasciata copia con indicato il numero di registrazione al Registro ufficiale dei produttori della ditta importatrice e la dicitura «Sostituisce il passaporto delle piante». 3. Se si ritiene, in esito alle formalita' previste dall'articolo 36, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci, si applicano, con oneri a carico degli importatori, una o piu' delle seguenti misure ufficiali: a) il rifiuto dell'entrata nella Comunita' europea di tutti o di una parte dei prodotti; b) il trasporto verso una destinazione esterna alla Comunita' europea, conformemente ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all'interno della Comunita' e sotto sorveglianza ufficiale; c) rimozione dalla spedizione dei prodotti infetti o infestati; d) la distruzione; e) l'imposizione di un periodo di quarantena, finche' non siano disponibili i risultati degli esami o delle analisi ufficiali; f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato secondo metodi approvati dal Servizio fitosanitario nazionale, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato puo' essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II (63). 4. Per i casi in cui si applica il comma 3, lettere a), b) e c), i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione di origine, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro triangolare di colore rosso con la dicitura «certificato annullato» o «documento annullato» nonche' l'indicazione del Servizio fitosanitario e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alla Comunita' europea o del ritiro. La dicitura deve figurare in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunita' europea. 5. I Servizi fitosanitari regionali comunicano i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da un Paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, nonche' dei motivi di tale intercettazione e delle misure adottate nei confronti della spedizione intercettata, mediante apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario centrale al piu' presto in modo che il Servizio per la protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione europea, possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi.». Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 recante attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea, pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 1993, n. 78, S.O., cosi' recita: «Art. 11 - 1. Qualora i controlli veterinari previsti dal presente decreto rivelano che taluni animali non soddisfano le condizioni fissate dalla regolamentazione comunitaria o, nei settori non ancora armonizzati dalla normativa nazionale, oppure che e' stata commessa una irregolarita', il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero, previa consultazione dell'importatore o del suo rappresentante, dispone: a) la sosta, l'alimentazione, l'abbeveramento degli animali e, se necessario, le cure da fornire loro; b) se del caso, la messa in quarantena o l'isolamento rispetto alla partita; c) il termine entro cui la partita di animali, deve essere rispedita fuori dal territorio comunitario se non si oppongono motivi di polizia veterinaria, in tal caso: 1) informa gli altri posti di ispezione frontalieri del respingimento della partita stessa e delle infrazioni constatate; 2) annulla secondo le disposizioni comunitarie il certificato o il documento veterinario che accompagna la partita respinta; 3) comunica al Ministero della sanita' la natura e la periodicita' delle infrazioni constatate. 2. Se e' impossibile rispedire gli animali, in particolare per il loro benessere, il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero: a) puo', previo accordo con il responsabile del servizio veterinario della unita' sanitaria locale, autorizzare la macellazione degli animali ai fini del consumo umano secondo le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria; b) deve, in caso contrario, ordinare l'abbattimento degli animali per scopi diversi dal consumo umano, stabilendo le condizioni relative al controllo della utilizzazione dei prodotti ottenuti o prescrivendo la distruzione delle carcasse o dell'intero animale. 3. Il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero comunica i casi di ricorso alle deroghe di cui al comma 2 al Ministero della sanita' che ne informa la Commissione. 4. Le spese relative alle misure di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante, comprese quelle relative alle operazioni di distruzione o ai controlli sull'utilizzazione delle carni a scopi diversi dal consumo umano, senza alcun indennizzo da parte dello Stato. 5. Il ricavato della vendita delle carni e dei prodotti ottenuti dagli animali di cui al comma 2, dedotte le spese di cui al comma 4, spetta al proprietario o al suo mandatario.». Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80 recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 aprile 2000, n. 82, cosi' recita: «Art. 17 (Misure sanitarie cautelari). - 1. Le partite introdotte nel territorio comunitario senza essere state sottoposte ai controlli veterinari di cui agli articoli 3 e 4 devono essere sequestrate per essere, a scelta del veterinario ufficiale, rispedite o distrutte, in conformita' a quanto previsto al comma 2. 2. Se dai controlli risulta che il prodotto non soddisfa le condizioni previste per l'importazione o si evidenziano irregolarita', il veterinario ufficiale, previa consultazione dell'interessato al carico o del suo rappresentante, dispone: a) la rispedizione del prodotto fuori dai territori elencati nell'allegato I verso una destinazione convenuta con l'interessato al carico, da effettuare entro il termine di sessanta giorni, con partenza da detto posto d'ispezione frontaliero e con lo stesso mezzo di trasporto, salvo che vi ostino i risultati dell'ispezione veterinaria e le condizioni sanitarie o di polizia sanitaria. Inoltre, il veterinario ufficiale: 1) avvia la procedura di informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, della decisione 92/438/CEE; 2) annulla, con le modalita' stabilite in sede comunitaria, i certificati o i documenti veterinari che accompagnano i prodotti respinti al fine di impedirne la introduzione da un diverso posto d'ispezione frontaliero; b) la distruzione del prodotto con le modalita' di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, presso l'impianto piu' vicino al posto d'ispezione frontaliero, in uno dei seguenti casi: 1) la rispedizione non e' possibile in base ai risultati dell'ispezione veterinaria e delle condizioni sanitarie o di polizia sanitaria; 2) e' trascorso il termine di sessanta giorni di cui alla lettera a); 3) l'interessato al carico ha dato, per iscritto, il proprio assenso. 3. In attesa dell'esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 1, i prodotti devono essere immagazzinati sotto il controllo delle autorita' doganali e del posto d'ispezione frontaliero, con oneri a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante. 4. In deroga al comma 2, su richiesta dell'interessato al carico o suo rappresentante, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero puo' rilasciare, qualora non vi siano rischi per la salute umana o degli animali, specifica autorizzazione per la trasformazione, in conformita' al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche, dei prodotti di cui al medesimo comma 2, e per l'impiego del prodotto ottenuto. 5. Sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante le spese relative: a) alla rispedizione della partita, alla sua distruzione o alla trasformazione e impiego del prodotto ai sensi del comma 4, nonche' quelle comunque connesse; b) al magazzinaggio dei prodotti ai sensi del comma 3. 6. Si applicano le disposizioni della decisione 92/438/CEE. 7. Se dai controlli di cui ai commi 1 e 2, si constati un'infrazione grave o infrazioni reiterate alla normativa veterinaria comunitaria, si applica quanto previsto all'articolo 22.».