Art. 17 Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, la parola: «sigle» e' sostituita dalla seguente: «numeri» e dopo la parola: «individuazione» sono aggiunte le seguenti: «dell'unita'»; b) al comma 1, le parole: «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)» e le parole: «dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici»; al secondo periodo la parola: «iscrizione» e' sostituita con la seguente: «individuazione»; c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le unita' gia' immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione gia' assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione.»; d) al comma 2, le parole: «delle sigle» sono sostituite dalle seguenti: «dei numeri»; e) al comma 3, la parola: «anche» e' soppressa e le parole: «nome che deve essere differente da ogni altro gia' registrato nel medesimo ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «numero di iscrizione che puo' essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia gia' stata utilizzata per l'identificazione di altra unita' da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralita' pubblica e al buon costume.»; f) il comma 4 e' abrogato.
Note all'art. 17: - Si riporta l'art. 25 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 25 (Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell'unita'). - 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici. Dopo il numero di individuazione e' apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto. 1-bis. Le unita' gia' immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione gia' assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione. 2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione delle unita' da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto con un numero di iscrizione che puo' essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia gia' stata utilizzata per l'identificazione di altra unita' da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralita' pubblica e al buon costume. 4. (Abrogato).».