Art. 17 
 
 
     Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti 
 
  1.  Gli  interessati,  in  qualunque  momento,  anche   nel   corso
dell'esecuzione del piano provvisorio di protezione, possono chiedere
alla commissione centrale o al Servizio  centrale  di  protezione  di
essere sentiti personalmente. Si procede entro  trenta  giorni  dalla
richiesta attraverso l'audizione da parte della commissione  centrale
o del Servizio centrale di protezione.