Art. 17 
 
Diciture o marche che consentono  di  identificare  la  partita  alla
  quale appartiene una derrata alimentare ai sensi della direttiva n.
  2011/91/UE del 13 dicembre 2011 
 
  1. Il presente articolo  concerne  l'indicazione  che  consente  di
identificare il lotto o partita alla  quale  appartiene  una  derrata
alimentare. 
  2. Per lotto, o partita, si intende un insieme di unita' di vendita
di una derrata alimentare, prodotte,  fabbricate  o  confezionate  in
circostanze sostanzialmente identiche. 
  3. I prodotti  alimentari  non  possono  essere  posti  in  vendita
qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza. 
  4. Il lotto e' determinato dal produttore o dal confezionatore  del
prodotto alimentare  o  dal  primo  venditore  stabilito  nell'Unione
europea ed e' apposto sotto la propria responsabilita';  esso  figura
in ogni caso in  modo  da  essere  facilmente  visibile,  chiaramente
leggibile ed indelebile ed e' preceduto dalla lettera «L», salvo  nel
caso in cui sia riportato in modo  da  essere  distinto  dalle  altre
indicazioni di etichettatura. 
  5. Per i prodotti alimentari preimballati l'indicazione  del  lotto
figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi. 
  6. Per i prodotti alimentari  non  preimballati  l'indicazione  del
lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o,  in  mancanza,  sui
relativi documenti commerciali di vendita. 
  7. L'indicazione del lotto non e' richiesta: 
    a) quando il  termine  minimo  di  conservazione  o  la  data  di
scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese; 
    b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e  sempre  che  essa
figuri sull'imballaggio globale; 
    c) per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei
seguenti casi: 
      1)  venduti   o   consegnati   a   centri   di   deposito,   di
condizionamento o di imballaggio; 
      2) avviati verso organizzazioni di produttori; 
      3) raccolti per essere immediatamente integrati in  un  sistema
operativo di preparazione o trasformazione; 
    d) per i prodotti alimentari non preimballati di cui all'articolo
44 del regolamento; 
    e) per le confezioni ed i recipienti  il  cui  lato  piu'  grande
abbia una superficie inferiore a 10 cm². 
 
          Note all'art. 17: 
              Per  i  riferimenti  normativi   della   direttiva   n.
          2011/91/UE, si veda nelle note alle premesse.