Art. 17 
 
                      Modifiche all'articolo 64 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 64, comma 5, lettera h), del decreto legislativo n.
117 del 2017, la parola  «comma  6»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«comma 7». 
 
          Note all'art. 17: 
              -  Si  riporta  l'articolo  64,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 64 (Organismo nazionale di controllo). - 1. L'ONC
          e' una fondazione con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, costituita con decreto del Ministro del  lavoro  e
          delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalita'
          di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo
          dei  CSV.  Essa  gode  di  piena  autonomia  statutaria   e
          gestionale nel rispetto delle norme del  presente  decreto,
          del codice civile e dalle disposizioni  di  attuazione  del
          medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza  sull'ONC
          previste dall'articolo 25 del codice civile sono esercitate
          dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
              2. Il decreto di cui al comma 1  provvede  alla  nomina
          dei componenti dell'organo di amministrazione dell'ONC, che
          deve essere formato da: 
              a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente,
          designati dall'associazione delle FOB piu'  rappresentativa
          sul territorio nazionale in ragione del numero  di  FOB  ad
          essa aderenti; 
              b) due membri designati dall'associazione dei CSV  piu'
          rappresentativa sul territorio  nazionale  in  ragione  del
          numero di CSV ad essa aderenti; 
              c)  due  membri,   di   cui   uno   espressione   delle
          organizzazioni di volontariato, designati dall'associazione
          degli enti  del  Terzo  settore  piu'  rappresentativa  sul
          territorio nazionale in ragione  del  numero  di  enti  del
          Terzo settore ad essa aderenti; 
              d) un membro designato dal Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali; 
              e) un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni. 
              3. I componenti  dell'organo  di  amministrazione  sono
          nominati con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, durano in carica tre anni,  ed  in  ogni
          caso  sino  al  rinnovo  dell'organo  medesimo.  Per   ogni
          componente  effettivo  e'   designato   un   supplente.   I
          componenti non possono essere  nominati  per  piu'  di  tre
          mandati consecutivi.  Per  la  partecipazione  all'ONC  non
          possono  essere  corrisposti  a   favore   dei   componenti
          emolumenti gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato. 
              4. Come suo primo  atto,  l'organo  di  amministrazione
          adotta lo statuto dell'ONC col voto  favorevole  di  almeno
          dodici dei suoi componenti. Eventuali modifiche  statutarie
          devono essere deliberate dall'organo di amministrazione con
          la medesima maggioranza di voti. 
              5. L'ONC svolge le  seguenti  funzioni  in  conformita'
          alle norme, ai  principi  e  agli  obiettivi  del  presente
          decreto e alle disposizioni del proprio statuto: 
              a) amministra il FUN e riceve i  contributi  delle  FOB
          secondo modalita' da essa individuate; 
              b) determina i contributi integrativi dovuti dalle  FOB
          ai sensi dell'articolo 62, comma 11; 
              c) stabilisce il numero di enti accreditabili come  CSV
          nel territorio nazionale nel rispetto  di  quanto  previsto
          dall'articolo 61, commi 2 e 3; 
              d) definisce triennalmente, nel rispetto  dei  principi
          di sussidiarieta' e  di  autonomia  ed  indipendenza  delle
          organizzazioni di volontariato e di tutti  gli  altri  enti
          del Terzo settore, gli  indirizzi  strategici  generali  da
          perseguirsi attraverso le risorse del FUN; 
              e)  determina  l'ammontare  del  finanziamento  stabile
          triennale dei CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e
          territoriale, su base regionale,  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 62, comma 7; 
              f) versa annualmente ai CSV e all'associazione dei  CSV
          piu' rappresentativa sul territorio  nazionale  in  ragione
          del numero di CSV ad essa aderenti le somme loro assegnate; 
              g)  sottopone  a  verifica   la   legittimita'   e   la
          correttezza dell'attivita' svolta dall'associazione dei CSV
          di cui all'articolo 62, comma 7, attraverso le risorse  del
          FUN ad  essa  assegnate  dall'ONC  ai  sensi  dell'articolo
          medesimo; 
              h) determina i costi del suo funzionamento,  inclusi  i
          costi di funzionamento degli OTC  e  i  costi  relativi  ai
          componenti degli  organi  di  controllo  interno  dei  CSV,
          nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 7, lettera e); 
              i)  individua  criteri  obiettivi   ed   imparziali   e
          procedure pubbliche e  trasparenti  di  accreditamento  dei
          CSV,  tenendo  conto,  tra  gli   altri   elementi,   della
          rappresentativita' degli enti richiedenti,  espressa  anche
          dal numero di enti associati, della loro  esperienza  nello
          svolgimento dei servizi di cui  all'articolo  63,  e  della
          competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali; 
              j) accredita i CSV, di cui tiene  un  elenco  nazionale
          che rende pubblico con le modalita' piu' appropriate; 
              k) definisce gli indirizzi generali,  i  criteri  e  le
          modalita'  operative   cui   devono   attenersi   gli   OTC
          nell'esercizio delle proprie  funzioni,  e  ne  approva  il
          regolamento di funzionamento; 
              l) predispone modelli di previsione  e  rendicontazione
          che i CSV sono tenuti ad  osservare  nella  gestione  delle
          risorse del FUN; 
              m) controlla l'operato degli OTC e ne  autorizza  spese
          non preventivate; 
              n) assume i provvedimenti  sanzionatori  nei  confronti
          dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC; 
              o) promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di
          verifica  della  qualita'  dei  servizi  erogati  dai   CSV
          medesimi attraverso le risorse del FUN,  e  ne  valuta  gli
          esiti; 
              p)  predispone  una  relazione  annuale  sulla  proprie
          attivita' e sull'attivita' e lo stato dei CSV, che invia al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il  31
          maggio di ogni anno e rende pubblica  attraverso  modalita'
          telematiche. 
              6. L'ONC non  puo'  finanziare  iniziative  o  svolgere
          attivita'  che  non  siano   direttamente   connesse   allo
          svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.».